Cass. civ., sez. VI, ordinanza 24/10/2013, n. 24142
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La controversia avente ad oggetto il rilascio di un fondo rustico concesso in comodato, è devoluta alla competenza del giudice ordinario, e non della sezione specializzata agraria, trattandosi di rapporto non soggetto all'applicazione della legislazione speciale sui contratti agrari.
Sul provvedimento
Testo completo
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F M - Presidente -
Dott. A A - rel. Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. A U - Consigliere -
Dott. B G L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1099/2013 proposto da:
COSTANZINI LAURO (CSTLRA40E10L885X), elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avv. M F, giusta procura in calce al ricorso per regolamento di competenza;
- ricorrente -
contro
I M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR 211 - int. 12, presso lo studio dell'avvocato R E, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato Z F, giusta delega a margine della memoria difensiva;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1830/2012 del TRIBUNALE di MODENA, depositata il 04/12/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. A A;
per il ricorrente è solo presente l'Avvocato F M;
per il resistente è solo presente l'Avvocato E R. È presente il Procuratore Generale in persona del Dott. M F. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4 dicembre 2012 il Tribunale di Modena ha condannato Lauro Costanzini a rilasciare a Marco Iemmi un fondo sito in Vignola.
Ha esposto il decidente che il convenuto aveva resistito alla domanda, sostenendo di detenere il terreno in virtù di contratto di comodato, da qualificarsi peraltro affitto, considerato che egli versava in natura alle precedenti proprietarie il corrispettivo del godimento del terreno;che l'eccezione di incompetenza del giudice adito per essere competente la sezione specializzata agraria era infondata;che invero le prove orali dedotte dal resistente a sostegno della stessa era inidonee a dimostrare la sussistenza di un rapporto di affitto di fondo rustico;che in ogni caso l'allegata dazione annua di ciliegie non era correlata alla pregressa conclusione di alcun contratto, ne' gratuito, ne' oneroso. Avverso detta decisione propone istanza di regolamento facoltativo di competenza Lauro Costanzini.
Resiste con memoria Marco Iemmi che ha altresì depositato note illustrative.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 A sostegno della proposta istanza deduce l'esponente che il thema decidendum era se il Costanzini detenesse il fondo sine titulo ovvero in forza di contratto con le danti causa dell'attore e se tale contratto avesse o meno natura di contratto agrario. Ricorda che per consolidata giurisprudenza di legittimità sussiste la competenza della sezione specializzata quando la parte convenuta in giudizio per il rilascio di un fondo goduto a titolo di comodato, deduca l'esistenza di un contratto di affitto e tale eccezione, in relazione alla natura e alla destinazione agricola del fondo chiesto in restituzione, non appaia ictu oculi infondata.
Nella fattispecie le prove articolate erano proprio volte a dimostrare che la periodica dazione di derrate di valore superiore al canone mediamente pagato in zona per terreni similari, aveva determinato la trasformazione del contratto di comodato in affitto, o comunque la costituzione di fatto di un contratto agrario. 2 Le critiche sono infondate.
Nella giurisprudenza di questa Corte è consolidata la massima secondo cui rientrano nella competenza funzionale ratione materiae delle sezioni specializzate agrarie tutte le controversie nelle quali, in base alla domanda dell'attore o all'eccezione del convenuto, la decisione della causa implichi un accertamento positivo o negativo dei rapporti soggetti alle speciali norme cogenti in materia di contratti agrari, salvo che appaia ictu oculi infondata la tesi volta a ricondurre il rapporto controverso nell'ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contratti agrari. Esclusa dunque la devoluzione al giudice specializzato di una causa perciò solo che essa sia in qualche modo connessa con un fondo rustico, ivi compresa, dunque, l'ipotesi in cui venga avanzata richiesta di restituzione di un predio concesso in comodato - domanda che pacificamente esula dalla competenza della sezione specializzata (confr. Cass. civ. 17 giugno 2002, n. 8703;Cass. civ. 21 novembre 1997 n. 11635;Cass civ. 29 settembre 1995 n. 10273) - è necessario, perché tale competenza si radichi, che la controversia implichi l'applicazione degli artt. 1628, 1654, 2135 e 2187 cod. civ. nonché della speciale normativa in materia di contratti agrari (L. 15 settembre 1964, n. 756;L. 22 luglio 1966, n. 606;L. 11 febbraio 1971, n. 11;L. 3 maggio 1982, n. 203 ecc.).
3 A ciò aggiungasi che il carattere essenzialmente gratuito del comodato non viene meno per effetto della apposizione, a carico del comodatario, di un modus - quale la consegna periodica di una certa quantità di prodotti del fondo concesso dal comodante - di consistenza tale da non poter integrare le caratteristiche di corrispettivo del godimento del bene (confr. Cass. civ. 11 febbraio 2010, n. 3087;Cass. civ. 17 giugno 2002, n. 8703). 4 Nello specifico il giudice a quo ha ritenuto, con apprezzamento congruamente motivato, e quindi incensurabile in questa sede, che le prove volte a dimostrare la sussistenza di un rapporto riconducibile ad affitto agrario erano ininfluenti, ai fini del decidere, posto che il riferimento alla dazione annua di ciliegie non era correlata alla pregressa conclusione di un contratto agrario, del quale sarebbe stato necessario quanto meno allegare gli elementi essenziali, a partire dalle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso sarebbe stato stipulato. In tale contesto il ricorso deve essere respinto, con conseguente declaratoria della competenza del Tribunale di Modena.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.