Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 18/03/2019, n. 11739

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 18/03/2019, n. 11739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11739
Data del deposito : 18 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI FERMOnei confronti di: RUBICINI DEMETRIO nato a PORTO SAN GIORGIO il 24/05/1971 avverso l'ordinanza del 15/06/2018 del TRIB. LIBERTA' di FERMO udita la relazione svolta dal Consigliere M B;
lette/sentite le conclusioni del PG

FRANCA ZACCO

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' DEL RICORSO. udito il difensore P R e presente l'avv. C P del foro di Milano che chiede l'inammissibilita'del ricorso Per R e' presente l'avv. G A del foro di Roma che chiede l'inammissibilita' del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Ai fini di una compiuta disamina del ricorso promosso dal P.M. presso la Procura di Fermo e per una più agevole comprensione dell'articolata vicenda che occupa in questa sede, occorre premettere quanto segue. Con ordinanza pronunciata in data 5/3/2018, il Tribunale di Fermo, in funzione di giudice del riesame, confermava il sequestro preventivo disposto dal G.i.p. del Tribunale di Fermo in data 8/2/18, dell'area sulla quale insiste il campeggio "Centro Vacanze Riva Verde", gestito dalla "Riva Verde srr, società di cui era legale rappresentante R B (deceduto nel luglio 2017) e di tutti i manufatti ivi presenti. Nell'ambito del procedimento, risulta indagato R D, ritenuto dall'Accusa amministratore di fatto della società, a cui vengono contestati il reato di cui a agli artt. 30 e 44 lett. c) d.P.R. 380/2001, per aver posto in essere fino al mese di aprile 2017, su un'area adibita a campeggio e sottoposta a vincolo idrogeologico, classificata dai PAI come area a rischio frana molto elevato e sottoposta a vincolo autostradale oltreché a vincolo paesaggistico ex art. 146 d.Lgs. 42/2004, una lottizzazione abusiva, concretizzatasi nella realizzazione di opere in violazione della normativa urbanistica e senza la prescritta autorizzazione, con conseguente trasformazione urbanistica e edilizia della stessa area, nonché il reato di cui egli artt. 181, comma 1, d.lgs. 42/2004, 44 lett c) d.P.R. 380/2001 per aver eseguito in assenza delta prescritta autorizzazione paesaggistica lavori di cui al capo 1) su aree tutelate per legge ai sensi dell'ad. 142, comma 1 lett. a), d.lgs. 42/2004, trattandosi di terreni costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
fatti commessi in Altidona sino all'aprile 2017. 2. La suddetta ordinanza era impugnata con ricorso per Cassazione. All'esito del giudizio di legittimità, la Sezione Terza di questa Corte annullava l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Fermo. Nella sentenza di rinvio, erano ritenute fondate le doglianze attinenti alla insufficienza di elementi indiziari per ascrivere al R D il ruolo di amministratore dì fatto della società Riva Verde srl e committente dei manufatti. La Sezione Terza, sul punto rilevava:"posto che nella prospettazione della pubblica accusa il reato di lottizzazione abusiva si sarebbe realizzato come una fattispecie progressiva, sarebbe stato necessario enucleare il contributo concreto svolto dall'indagato in relazione alle varie fasi di realizzazione delle opere, individuando con sufficiente specificità le condotte a lui riferibili che fossero non già relative allo svolgimento dei compiti di direttore del camping, ma incidenti sulle scelte di assetto strutturale dell'impianto camping e quello urbanistico dell'area di proprietà della compagine sociale". Riteneva che i generici richiami contenuti nell'ordinanza a dichiarazioni testimoniati di operai e turisti non offrivano valida base argomentativa per giustificare il ritenuto fumus delicti nei confronti del ricorrente, atteso che l'asserita illecita attività edilizia si era conclusa nell'aprile 2017, quando era ancora in vita il padre R B, amministratore e legale rappresentante della società. Rilevava inoltre che il Tribunale cautelare non aveva evidenziato con esattezza l'inizio della programmata lottizzazione, né aveva chiarito il ruolo svolto dal ricorrente. La Corte di Cassazione valutava l'ordinanza impugnata affetta dal vizio di carenza di motivazione: il Tribunale del riesame aveva ripercorso l'Itinerario motivazionale del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. senza confrontarsi con i motivi di ricorso della difesa, ritenendo che l'intervento eseguito, che aveva dato origine all'informativa di reato, aveva rivelato l'intera illegittimità della struttura gestitadalla "Riva verde srl" che presentava i caratteri di una lottizzazione materiale, senza verificare se, nel caso di specie, le strutture del camping fossero «ricettive», «all'aperto» e destinate alla «sosta ed al soggiorno dei turisti» ed anche se tali strutture fossero state realizzate in tempi remoti, così da doversi ritenere legittime con riferimento alla normativa vigente all'epoca "ratione temporis". Rilevava inoltre che la destinazione alla ricettività turistica - siccome presuppone una permanenza di soggetti limitata nel tempo ed occasionale - deve essere esaminata in riferimento ai manufatti inseriti nella struttura medesima (roulottes, campers, case mobili e simili), quali - a prescindere dalla loro facile amovibilità - non devono possedere i caratteri di uno stabile insediamento residenziale, in grado di modificare l'assetto urbanistico, quale definito mediante la pianificazione urbanistica (tra le altre, Sez. 3, n. 41479 del 24/9/2013, Valle, Rv. 257734;
Sez. 3, n. 37572 del 14/5/2013, Pm in proc. Doppiu, Rv. 256511). Rammentava in proposito che la giurisprudenza di legittimità ha affermato ripetutamente che l'esistenza di un'attività, sia pure autorizzata, di campeggio o similare non è incompatibile, in linea di principio, con la figura del reato di lottizzazione abusiva, ove tale attività venga radicalmente mutata in uno stabile insediamento abitativo, di rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale (cfr., per tutte, Sez. F., n. 31921 del 24/7/2012, Spaccialbelli, Rv. 253420).
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi