Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 06/02/2019, n. 03472

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 06/02/2019, n. 03472
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03472
Data del deposito : 6 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20689-2013 proposto da: CORNACCHIA PATRICIA CRNPRC69D48Z700I, ANGELE' CONCETTA NGLCCT63E53H501L, DE SANTIS PATRIZIA DSNPRZ66B54H501S, CONTINO LETIZIA CNTLTZ61C43Z315E, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, V.

PANAMA

74, presso lo studio dell'avvocato G E I, che li rappresenta 2018 e difende;

- ricorrenti -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA C.F. 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA,

ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;
- BE, THINK, SOLVE, EXECUTE S.P.A., (già BEE TEAM S.P.A., già DATA SERVICE S.P.A,) p.i. 01483450209, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

FLAMINIA

109, presso lo studio dell'avvocato G F, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè

contro

FARINELLI ALESSANDRO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 2233/2012 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/09/2012 R.G.N. 316/2010. R.G. 20689/2013

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Giudice del lavoro del locale Tribunale, che aveva ritenuto infondata la domanda proposta dagli attuali ricorrenti nei confronti del Ministero della Giustizia e di Data Service s.p.a. (poi divenuta Bee Team s.p.a.), avente ad oggetto l'accertamento di una interposizione illecita di mano d'opera ai sensi della legge n. 1369/1960 e, per il periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. n. 276/03, la sussistenza di un'ipotesi di una somministrazione nulla, fraudolenta o irregolare;
l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra i ricorrenti e il Ministero convenuto a decorrere dalla data di prima assegnazione agli Uffici Giudiziari, con condanna dell'Amministrazione all'inquadramento in ruolo in applicazione del CCNL del comparto Ministeri, con ogni conseguenza di ordine economico e previdenziale;
in via subordinata, il riconoscimento della sussistenza di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla costituzione di un rapporto di lavoro con il Ministero o quanto meno a vedersi riservata una quota pari al 60% dei posti nelle assunzioni che il Ministero dovesse effettuare;
in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni per mancata costituzione del rapporto di lavoro e del danno biologico ed esistenziale.

2. I ricorrenti avevano dedotto di avere lavorato formalmente alle dipendenze di Data Service s.p.a., svolgendo la prestazione lavorativa nell'interesse del Ministero presso gli uffici giudiziari di assegnazione;
di essere stati utilizzati per funzioni non rientranti nelle attività oggetto dei contratti di fornitura stipulati negli anni 1999 e 2000 tra l'Amministrazione e l'allora CNI Informatica e Telematica s.p.a., poi divenuta Data Service s.p.a.;
di essere stati stabilmente inseriti nell'organizzazione degli uffici giudiziari, ricevendo direttive, istruzioni e ordini di servizio esclusivamente dal personale del Ministero della Giustizia.

3. A fondamento del decisum, la Corte territoriale ha argomentato, in sintesi, come segue: a) l'accesso ai pubblici impieghi può avvenire solo a seguito del superamento di un concorso, stante il limite derivante dall'art. 97 Cost. e dagli artt. 35 e 36 d.lgs. n. 165/01, per cui non rileva la circostanza che l'inquadramento rivendicato in area B del CCNL comparto Ministeri sia consentito anche nei termini e alle condizioni di cui alla legge n. 56/87;
dunque, la conversione del contratto, quale regola generale R.G. 20689/2013 prevista in caso di violazione di norme imperative di cui all'art. 1 legge 1369/60 e all'art. 27, comma 1, d.lgs. n. 276/03, non può ritenersi applicabile per l'esistenza della disciplina specifica di cui all'art. 36 d.lgs. 165/01 in materia di rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione e, quanto alla legge n. 276 del 2003, per l'espressa esclusione dell'applicabilità alla pubblica amministrazione ex art. 86, norme transitorie, comma 9, della sanzione della conversione di cui all'art. 21, quarto comma;
pertinente è il richiamo della giurisprudenza di legittimità espressa da Cass. n. 12964 del 2008;
b) non può trovare accoglimento la domanda subordinata relativa all'accertamento di una collaborazione coordinata e continuativa per l'intrinseca incompatibilità delle diverse tipologie contrattuali, che presuppongono diverse prospettazioni e allegazioni di fatto, sicché sostenere l'una ipotesi esclude di riflesso la configurabilità dell'altra;
c) quanto alle richieste risarcitorie, del tutto generiche sono le allegazioni dei pregiudizi in termini di danno biologico ed esistenziale dovuti alla mancata conversione del rapporto di lavoro, che comunque i ricorrenti non avrebbero potuto ottenere per quanto già detto;
l'unico danno risarcibile potrebbe identificarsi in quello patrimoniale consistente nelle differenze tra il trattamento retributivo spettante ai dipendenti amministrativi svolgenti le medesime mansioni sulla base del CCNL di comparto e quello effettivamente percepito dagli appellanti;
tuttavia, nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, il mancato accoglimento della domanda in primo grado non era dipeso dalla mancata produzione delle tabelle retributive, ma dal difetto assoluto di ogni allegazione degli elementi idonei a ritenere la sussistenza di un pregiudizio patrimoniale, non avendo i ricorrenti neppure indicato quanto fosse stato da loro percepito durante il rapporto;
né a tale carenza di allegazione può supplire una c.t.u. contabile che avrebbe, nella specie, una funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte;
d) infine, quanto alla pretesa di usufruire di una quota riservata nelle assunzioni da effettuarsi, ai sensi del comma 417, articolo unico, della legge finanziaria per il 2007, che prevede un Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato, il tenore della norma - che è quello di favorire la stabilizzazione del personale precario delle R.G. 20689/2013 pubbliche amministrazioni con il quale sia stato già costituito un valido rapporto contrattuale - non consente di ritenere equiparabile una prestazione lavorativa di fatto.

4. Per la cassazione di tale sentenza gli originari ricorrenti propongono ricorso affidato a sette motivi. Resistono con controricorso il Ministero della Giustizia e "BE, Think, Solve, Execute" s.p.a. (già Bee Team s.p.a., già Data Service s.p.a.). Il ricorso per cassazione è stato notificato anche all'originario litisconsorte F A, del pari soccombente nel giudizio di appello.

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge (I. n. 1369 del 1960, I. 196/97, d.lgs. 276/03, artt. 35 e 36 d.lgs. 165/01, I. 56/87, in relazione all'art. 97 Cost.) e violazione degli artt. 112 e 113 cod. proc. civ.. Si reitera l'eccezione secondo cui, stante l'inquadramento rivendicato in area funzione B per una qualifica per la quale è possibile l'accesso a norma dell'art. 16 della legge n. 56 del 1987, non sarebbe pertinente il richiamo del principio costituzionale del pubblico concorso di cui all'art. 97 Cost.. Si deduce, inoltre, che dall'art. 86, comma 8, d.lgs n. 276 del 2003 è desumibile che non è esclusa l'applicabilità dell'art. 29, comma 3-bis, dello stesso decreto ai rapporti con le pubbliche amministrazioni.

2. Il secondo motivo censura la sentenza per
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