Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2021, n. 08792
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da NN PI UI, nato a [...] il [...] AM IA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07-0Z-2014 della Corte d'appello di Cagliari;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Pietro Molino che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla confisca con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Cagliari, quanto al ricorso di PI UI NN, e senza rinvio quanto al reato di cui al capo e) perché estinto per prescrizione, quanto al ricorso di IA AM;
uditi per i ricorrenti gli avvocati Concas PIluigi, in difesa di AM IA, e Coppi Franco Carlo nonché Vaccarella Romano, entrambi in difesa di NN PI UI, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. PI UI NN e IA AM ricorrono per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe, resa in data 7 febbraio 2014, con la quale la Corte d'appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza emessa in data 24 maggio 2011 dal Tribunale della medesima città, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei predetti ricorrenti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi A), B) ed F) della rubrica perché estinti per prescrizione e, riconosciute all'AM le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante contestata al capo E), ha ridotto la pena nei confronti di quest'ultimo ad un anno e quattro mesi di reclusione, disponendo la revoca della sospensione condizionale della pena concessa al predetto con la sentenza del tribunale di Cagliari, che è stata confermata nel resto.
1.2. Ai ricorrenti, per quanto qui interessa, sono stati mossi e residuano i seguenti addebiti (= i capi a), b) ed f), dichiarati prescritti, vengono riportati sia per una migliore intelligenza dei fatti, sia perché impugnati nell'adozione della formula terminativa del giudizio e sia perché, con riferimento al capo a), è stata disposta e mantenuta la confisca urbanistica): - capo a) reato di cui agli articoli 110 del codice penale e 44, comma 1, lettera c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per avere - in concorso tra loro, nelle rispettive qualità: il NN progettista, direttore dei lavori e amministratore unico della società S.A.R.I.T. s.r.l. (committente dei lavori e proprietaria dei terreni) nonché legale rappresentante al 9 novembre 2004 (data in cui fu richiesta la concessione n. 21 del 2005) e componente del consiglio di amministrazione della "Chia immobiliare" s.p.a.;
l'AM responsabile dell'area tecnica del comune di Domus de Maria, firmatario della concessione edilizia n. 21 del 25 Marzo 2005 (illegittima per una serie di profili, di cui appresso) - realizzato una lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, avendo iniziato opere (quelle di cui al capo seguente) comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia dei terreni de quibus in violazione degli strumenti urbanistici e di legge. L'opera di cui al seguente capo b) della rubrica, infatti, è risultata avviata sulla base della concessione edilizia n. 21 del 2005 qualificata come semplice variante alla C.E. 511/38 del 13 giugno 2001, prevedente la realizzazione di complessive 53 unità abitative, circa m. 700 di nuove strade, circa m.1150 di condotte fognarie e relativi impianti elettrico e idrico con una totale differente distribuzione planimetrica degli edifici, divisione dei lotti e un notevole aumento delle volumetrie (204 %) rispetto a quanto previsto dal piano di lottizzazione "Chia - S.A.R.I.T." (decreto assessorato all'urbanistica 248/u del 13 marzo 1981). Concessione da ritenersi illegittima perché: 1) prevedeva l'edificazione di complessivi mc. 11.000, di cui mc. 5200 di volumi interrati non computati nel calcolo in violazione dell'articolo 4 D.A. 20 dicembre 1983 n. 2266/U;
2) concedeva la realizzazione di dieci villette nel cosiddetto "comparto 12 bis" su una superficie mq. 7240, distinta in catasto al foglio 6 sez. C mappale 1104 ex 20 parte, individuata come "area di cessione" al comune, destinata a spazio pubblico "parco pubblico attrezzato" ai sensi della convenzione 20 aprile 1990 tra il comune di Domus de Maria e la S.A.R.I.T. s.p.a. (di cui il NN era all'epoca amministratore unico), in violazione degli articoli 10 e 12 d.P.R. n. 380 del 2001, 3 L.R. n. 23 del 1985 e 25 L.R. 45 del 1989;
3) si basava su una convenzione di lottizzazione del 10 agosto 1979 scaduta, poiché prevedeva (ai sensi dell'articolo 28 L. 17 agosto 1942 n.1150) un termine decennale per l'ultimazione dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione primarie;
4) faceva riferimento, trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 142, lettera g), del d.lgs. 22 aprile 2004, n. 42 (territorio coperto da bosco), a due nulla - osta dell'U.T.P. della R.A.S. (il 498 - comparto 11 - e il 501 - comparto 12 bis - del 31 gennaio 2003) relativi a un precedente progetto edificatorio completamente diverso per tipologie edilizie, superfici, cubatura, posizionamento e numero degli edifici da realizzare (tre corpi edilizi anziché i diciotto previsti in progetto). 5) era stata rilasciata nel periodo di vigenza della L.R. 25 novembre 2004 n. 8, che vietava (articolo 3) la realizzazione di nuove opere in ambito compreso entro i 2000 metri dalla linea di battigia marina (quale quella in oggetto), essendo inapplicabili le eccezioni di legge (articolo 4), trattandosi di intervento totalmente difforme dal piano attuativo approvato e basato su convenzione di lottizzazione scaduta di validità;
- capo b) AMBU, in concorso col NN: reato di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per avere, in concorso tra loro e nelle rispettive qualità, avviato la costruzione di un manufatto di circa mq. 50,4 sulla base di una concessione edilizia (n.21 del 25 marzo 2005) rilasciata come variante in corso d'opera a precedente concessione alla "Chia - S.A.R.I.T. immobiliare s.p.a." (legalmente rappresentata dal NN), comportante la sestuplicazione (da tre a diciotto) dei corpi edilizi previsti;
da stimarsi illegittima in quanto non proceduta da nulla-osta R.A.S. in zona sottoposta a vincolo paesistico ex articolo 142, lettera G), d.lgs. n. 42 del 2004 (territorio coperto da bosco);- capo e) Il solo AMBU: reato di cui all'articolo 323, commi 1 e 2, del codice penale perché, rilasciando la Concessione edilizia n. 21 del 2005 in violazione di norme di legge (articolo 28 L. n. 1150 del 1942, articolo 4 D.A. 2266/U del 20 dicembre 1983 richiamato dall'articolo 5 - commi 3 e 4 - L.R. n. 45 del 1989, articolo 3 L.R. n. 8 del 2004, articolo 480 del codice penale, 10 e 12 d.P.R. n. 380 del 2001, 3 L.R. n. 23 del 1985 e 25 L.R. n. 45 del 1989), procurava intenzionalmente ai soggetti indicati al capo a) un ingiusto e rilevante vantaggio patrimoniale consistente nell'abusiva lottizzazione di terreni a scopo edificatorio di cui al capo a). Il 25 marzo 2005 in Domus de Maria;
- capo f) NN PI UI: reato di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, per avere avviato la costruzione di un manufatto di circa mq. 50,4 sulla base di una concessione edilizia (n. 21 del 25 marzo 2005) rilasciata come variante in corso d'opera a precedente concessione alla "Chia - S.A.R.I.T. immobiliare s.p.a." (legalmente rappresentata dal NN), comportante la sestuplicazione (da 3 a 18) dei corpi edilizi previsti;
da stimarsi illegittima in quanto non proceduta da nulla — osta R.A.S. in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ex articolo 142, lettera g), d.lgs. n. 42 del 2004 (territorio coperto da bosco).
1.3. La vicenda processuale, per come risulta dal testo della sentenza impugnata, si è snodata attraverso un iter procedimentale complesso che prese le mosse con l'emanazione del decreto n. 170 del marzo 1976 con il quale l'Assessore agli Enti Locali della Regione Autonoma della Sardegna rilasciò al Sindaco del Comune di Domus de Maria il nulla osta ad autorizzare la lottizzazione di terreni, ubicati in località Chia Setti Ballas e Spartivento, di proprietà delle società Chia Immobiliare S.p.a. e S.A.R.I.T. S.p.a., entrambe con sede in Cagliari e riconducibili a PI UI NN, redattore del progetto di lottizzazione, e ad altri soggetti. Con convenzione 10 agosto 1979 i lottizzanti cedettero al Comune le aree destinate a spazi pubblici (sport, verde, e simili), tra cui quella denominata Comparto 12 bis. Le parti, inoltre, stabilirono, all'articolo 12, che "i progetti esecutivi delle singole costruzioni, da autorizzarsi ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale Edilizio e della Legge Urbanistica, osserveranno in linea di massima l'ubicazione e le dimensioni del progetto di lottizzazione, riservandosi l'Amministrazione Comunale l'approvazione di soluzione planivolumetriche differenti, fermi restando gli indici di fabbricabilità territoriale previsti nel Programma di fabbricazione". Il piano venne quindi modificato con due successive varianti, regolarmente approvate dal Consiglio Comunale e dal competente Assessore regionale, sicché il suo assetto planivolumetrico assunse la definitiva configurazione, cristallizzata nello Stralcio della variante volumetrica, ove vennero evidenziati, tra gli altri, i Comparti 11, 12 e 14, oltre al già menzionato 12 bis. Con concessione 511/38 del 13 giugno 2001, di rinnovo della concessione n. 163/48 del 19 aprile 1995 (all'evidenza scaduta), l'allora responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Domus de Maria assentì nuovamente un progetto per la realizzazione, all'interno del Comparto 11, di tre gruppi di edifici, del tipo "ville a schiera", la cui ultimazione doveva avvenire entro tre anni dal rilascio del precedente titolo. Con concessione edilizia n. 21 del 25 marzo 2005, di approvazione di variante in corso d'opera del progetto assentito con la suddetta concessione (ugualmente, a quel momento, scaduta), il Responsabile dell'Area Tecnica, ossia IA Annbu,