Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2011, n. 6665

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In tema di esecuzione coattiva di obblighi di non fare, l'art. 2933 cod. civ. consente di ottenere il ripristino della situazione precedente soltanto nei limiti delle statuizioni contenute nella sentenza di condanna al "non facere" e, in caso di non adempimento spontaneo, mediante il procedimento di esecuzione coattiva disciplinato nell'art. 612 cod. proc. civ.. Ne consegue che una pronuncia emessa in sede possessoria che abbia ad oggetto esclusivamente atti di molestia compiuti su una specifica porzione di terreno non può, nel procedimento instaurato ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., essere estesa ad ogni tipo di molestie realizzabili sui fondi, anche diversi da quello indicato nel ricorso possessorio, che si trovino nella disponibilità dei ricorrenti.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 23/03/2011, n. 6665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6665
Data del deposito : 23 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. F C - Presidente -
Dott. U F - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. B G L - rel. Consigliere -
Dott. C G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 1094-2009 proposto da:
BASILE ANTONIA BSLNTN37P60H919G, BASILE GIOVANNI
BSLGNN45D02H919H, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE XXI APRILE 11, presso lo studio dell'avvocato M C, rappresentati e difesi dall'avvocato M L giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro
OLIVERIO SAVERIO IVRSVR49C23H919E, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato P S, rappresentato e difeso dagli avvocati PISANI PASQUALE, GALLUCCI VITTORIO, DONATO FRANCESCO giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 1950/2008 del TRIBUNALE di COSENZA, SEZIONE SECONDA CIVILE, emessa il 14/07/2008, depositata il 16/07/2008 R.G.N. 1197/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito l'Avvocato LUIGI MORRONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che ha concluso con il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
O Saverio propose opposizione all'esecuzione promossa nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 612 c.p.c., da Basile Giovanni e Basile Antonia per stabilire le modalità di attuazione della sentenza del Tribunale di Cosenza n. 1259 del 31 luglio 2002 che, nell'accogliere il ricorso possessorio dei Basile, aveva confermato l'ordinanza interdittale resa il 25 ottobre 2000 ed aveva ordinato all'O di astenersi dal compiere in danno dei Basile atti di molestia nel possesso di un fondo sito in contrada Rovale di San Giovanni in Fiore. Dedusse l'opponente che la turbativa era già cessata per effetto dell'esecuzione dell'ordinanza interdittale del 23 ottobre 2000, che aveva ordinato all'O di ripristinare la recinzione del fondo dei ricorrenti nella parte limitrofa alla strada interpoderale;
che, invece, la porzione di fondo oggetto del procedimento ex art. 612 c.p.c. era estranea al procedimento possessorio a suo tempo proposto, in quanto posseduta da esso O che vi esercitava attività di maneggio.
Il Tribunale di Cosenza ha accolto l'opposizione all'esecuzione ed ha dichiarato la nullità dell'esecuzione intrapresa con la proposizione del ricorso ex art. 612 c.p.c., con condanna degli opposti al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza propongono ricorso per cassazione Basile Antonia e Basile Giovanni a mezzo di tre motivi.
Resiste con controricorso O Saverio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo ed il terzo motivo del ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto attengono entrambi, l'uno sotto il profilo della violazione di legge, l'altro sotto il profilo del vizio di motivazione, all'attività di interpretazione del titolo esecutivo svolta dal giudice dell'opposizione all'esecuzione. In particolare, col primo motivo del ricorso è stato dedotto il vizio di violazione dell'art. 360, n. 3 per erronea interpretazione degli artt. 324 e 615 c.p.c. per avere il Tribunale di Cosenza erroneamente ritenuto che l'opponente si fosse adeguato al precetto derivante dalla sentenza costituente titolo esecutivo, non limitandosi ad interpretare quest'ultimo ma manipolando dispositivo e motivazione della sentenza, compiendo così un'operazione in contrasto col principio dell'intangibilità

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