Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/03/2018, n. 7513

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Massime1

In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico-relazionale", atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 27/03/2018, n. 7513
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7513
Data del deposito : 27 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE 075 13-20 18 Oggetto CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI Danno alla TERZA SEZIONE CIVILE salute - Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Accertamento e Presidente liquidazioneDott. GIACOMO TRAVAGLINO Dott. ANTONELLA DI FLORIO Consigliere R. G. N. 548/2015 Cron. 7513 Dott. MARCO ROSSETTI Rel. Consigliere Rep. e.. Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI Ud. 18/12/2017 Consigliere Dott. PAOLO PORRECA CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 548-2015 proposto da: PR AR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ри LAURENTINA 3/S, presso lo studio dell'avvocato ANDREA COSTANZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIA SORDA giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente

contro

ZURICH INSURANCE PLC, in persona del suo procuratore 2017 speciale dott. MARIO MANFREDI, elettivamente 2576 domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al 1 controricorso;
controricorrente nonchè

contro

ALESSANDRO, SABINA DOC SRL INAIL BERANZOLI 01165400589;

- intimati -

avversO la sentenza n. 4150/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 18/06/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2017 dal Consigliere Dott. MARCO W ROSSETTI;
2 R.G.N. 548/15 Udienza del 18 dicembre 2017 FATTI DI CAUSA 1. Nel 2005 AR IM convenne dinanzi al Tribunale di Frosinone la società Sabina DOC s.r.l., Alessandro AN, la società ZU Insurance p.l.c. e l'IL, esponendo che: (-) il 16.11.2001 rimase ferito in conseguenza d'un sinistro stradale, avvenuto mentre era trasportato sul veicolo Iveco targato BV857KN, di proprietà della Sabina DOC s.r.l., condotto da Alessandro AN ed assicurato contro i rischi della circolazione dalla società ZU;
(-) essendo ilsinistro avvenuto durante uno spostamento compiuto in occasione di lavoro, l'IL gli aveva erogato una rendita, ai sensi dell'art. 13 d. Igs. 23.2.2000 n. 38;
(-) la ZU gli aveva corrisposto somme inferiori al risarcimento dovutogli, avuto riguardo all'entità dei danni patiti. - ad MConcluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti eccezione dell'IL, nei confronti del quale chiese una pronuncia di mero accertamento -al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del sinistro e non ancora risarciti.

2. La ZU si costituì eccependo l'esistenza d'un concorso di colpa della vittima. L'IL si costituì ammettendo la costituzione della rendita. Gli altri convenuti restarono contumaci.

3. Con sentenza n. 448 del 2012 il Tribunale di Frosinone accolse la domanda. Con sentenza 18.6.2014 n. 4150 la Corte d'appello di Roma, accogliendo il gravame della ZU, così provvide: (-) rigettò la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, in tesi scaturito dalla riduzione del reddito lavorativo, ritenendola non provata;
Pagina 3 R.G.N. 548/15 Udienza del 18 dicembre 2017 (-) ritenne che il Tribunale, aumentando del 25% la misura standard del risarcimento del danno biologico, al fine di tenere conto della circostanza che la vittima avesse dovuto rinunciare, a causa dei postumi residuati all'infortunio, alla cura dell'orto e del vigneto cui era solito in precedenza attendere, avesse duplicato il risarcimento, e di conseguenza ridusse il risarcimento del danno biologico del 25%;
(-) ricalcolò il credito residuo dell'attore, previa rivalutazione degli acconti pagati ALassicuratore.

4. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da AR IM, con ricorso fondato su undici motivi ed illustrato da memoria. Ha resistito con controricorso la ZU. RAGIONI DELLA DECISIONE M 1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo di ricorso il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.. E' denunciata, in particolare, la violazione dell'art. 345. Deduce, al riguardo, che la Corte d'appello ha rigettato in toto la sua domanda di risarcimento del danno patrimoniale, nonostante la ZU, nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, avesse abbandonato l'originaria contestazione formulata a tal riguardo nella comparsa di risposta, e contestato solo la misura di tale danno, non la sua esistenza. -La ZU infatti sostiene il ricorrente nella comparsa - conclusionale depositata nel primo grado di giudizio aveva ammesso che la vittima, a causa dell'infortunio, avesse perduto la speciale indennità che percepiva, come autotrasportatore, in occasione delle trasferte all'estero. Pagina 4 R.G.N. 548/15 Udienza del 18 dicembre 2017 Di conseguenza prosegue il ricorrente la Corte d'appello ha violato l'art. 345 c.p.c., perché ha preso in esame una eccezione che era stata abbandonata in primo grado dalla ZU, e che, di conseguenza, nel grado d'appello si sarebbe dovuta ritenere inammissibile perché nuova.

1.2. Il motivo è fondato. Col proprio atto di citazione, AR IM aveva dedotto che, a causa dell'infortunio, il suo reddito mensile si era ridotto da 2.995,45 a 1.160 euro mensili, ed aveva chiesto il risarcimento in misura corrispondente (così l'atto di citazione, pp. 9 e 10). La ZU, costituendosi nel giudizio di primo grado, non negò che il reddito della vittima si fosse ridotto, ma dedusse che la differenza tra il reddito percepito dalla vittima prima del sinistro e quello percepito dopo non fosse “significativa e sostanziale";
soggiunse comunque che nella stima del relativo danno si sarebbe dovuto tenere conto della "rendita notevole" che all'attore sarebbe stata erogata ALIL (così la comparsa di costituzione e risposta della ZU in primo grado, p. 3). Nella comparsa conclusionale, però, la ZU dedusse: "il danno patrimoniale [da lucro cessante] richiesto in euro 308.355,6 nell'atto introduttivo, è nettamente inferiore". Seguiva l'elenco dei redditi dichiarati dalla vittima negli anni dal 2001 al 2006, per come risultanti dalle dichiarazioni fiscali depositati agli atti, e da alcune buste-paga prodotte ALattore. Quindi, dopo avere discusso tali fonti di prova, la ZU concluse affermando: "la differenza sta negli importi lordi percepiti dal IM, che presentano una diminuzione di 700 euro mensili (...). Riepilogando, all'attore spetta la somma di euro 54.618,20 per danno patrimoniale”;
Pagina 5 R.G.N. 548/15 Udienza del 18 dicembre 2017 ed aggiunse infine alcune considerazioni circa la necessità di detrarre dal risarcimento gli acconti già pagati ALassicuratore del responsabile. Vale la pena soggiungere che tali deduzioni non vennero svolte in via subordinata al rigetto dell'eccezione di inesistenza del danno. La ZU, infatti, nella comparsa conclusionale, non dedusse affatto "il danno non c'è, ma se ci fosse sarebbe pari ad euro "x";
al contrario, per quanto detto, si limitò ad affermare tout court che il danno dimostrato ALattore andava liquidato nella misura indicata nella comparsa suddetta. Dunque la ZU, nella comparsa di risposta, non negò l'esistenza del danno patrimoniale (limitandosi a definirlo "non significativo");
ed in quella conclusionale espressamente l'ammise. In tal modo tenne una condotta concludente, incompatibile con la volontà di negare l'esistenza del danno, che perciò doveva ritenersi non سلام contestata.

1.3. Ciò posto in fatto, si rileva in diritto che le eccezioni tempestivamente sollevate in primo grado, se abbandonate, non possono essere riproposte in appello: l'eccezione abbandonata deve infatti ritenersi mai proposta, e se una eccezione non è sollevata in primo grado, non può essere ovviamente dedotta in grado di appello. Il principio è pacifico e risalente nella giurisprudenza di questa Corte (in tal senso si veda già Sez. 1, Sentenza n. 2245 del 08/08/1963, in motivazione, secondo cui l'appellante ha l'onere di reiterare le eccezioni rimaste assorbite, "a meno che non siano state abbandonate in primo grado"). La Corte d'appello, pertanto, non avrebbe dovuto ritenere non provata l'esistenza del danno, almeno nei limiti in cui esso era stato ammesso dalla società convenuta. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio su questo punto, affinché il Pagina 6 R.G.N. 548/15 Udienza del 18 dicembre 2017 M giudice del rinvio provveda a liquidare ex novo il danno patrimoniale da lucro cessante, tenendo conto delle difese svolte dalla ZU nella propria comparsa conclusionale in primo grado.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., la nullità della sentenza per contraddittorietà insanabile della motivazione, ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c.. Deduce che la Corte d'appello, nel ritenere indimostrata l'esistenza d'una contrazione dei redditi della vittima, ha fondato la propria valutazione sulle dichiarazioni fiscali da questa depositate. Tuttavia le dichiarazioni fiscali non potevano dimostrare l'esistenza del danno, perché il reddito perduto dalla vittima (l'indennità di سے trasferta estera dovuta agli autotrasportatori) era un reddito esente ALimposta, ai sensi dell'art. 51 d.p.r. 22.12.1986 n. 917, e come tale non doveva essere esposto nelle dichiarazioni fiscali.

2.2. La censura non è assorbita ALaccoglimento del primo motivo di ricorso, perché l'accoglimento di essa consentirebbe al ricorrente di ottenere in sede di rinvio una liquidazione del danno patrimoniale integrale, e non soltanto nei limiti degli importi non contestati ALassicuratore.

2.3. Il motivo è tuttavia infondato, per più ragioni. La prima è che una sentenza può dirsi "insanabilmente contraddittoria", e per ciò nulla ai sensi dell'art. 132, comma secondo, n. 4, c.p.c., quando non sia possibile coglierne il senso, e non quando abbia valutato le prove in modo diverso rispetto a quanto invocato dalle parti. E nel caso di specie il senso della sentenza è cristallino: Pagina 7 R.G.N. 548/15 Udienza del 18 dicembre 2017 l'appellante, sostenne il giudice d'appello, non ha dimostrato di avere patito un danno da riduzione del reddito. La seconda ragione è che in ogni caso quello denunciato dal

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