Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2007, n. 3200

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Ai sensi dell'art. 4, comma primo, del d.l. n. 120 del 21 aprile 1995, convertito nella legge 21 giugno 1995, n. 236, è stata prevista, con decorrenza dal primo gennaio 1994, la facoltà per le Università di provvedere all'assunzione di collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato, con la conseguente attribuzione della giurisdizione per le controversie attinenti a tali contratti conclusi successivamente a detta data al giudice ordinario, mentre, con riferimento alla disciplina antecedente riguardante il suddetto personale, restano devolute alla giurisdizione amministrativa le questioni concernenti i contratti stipulati tra le parti anteriormente alla individuata data, poiché, in assenza di una disposizione di legge derogativa, la natura pubblica del datore di lavoro determinava automaticamente il carattere pubblicistico del rapporto di lavoro. (Nella specie, le Sezioni unite, alla stregua della riportata ricostruzione, hanno affermato la giurisdizione del giudice amministrativo per le questioni relative ai contratti a termine stipulati tra l'Università per gli stranieri di Perugia e gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana stipulati anteriormente al 1° gennaio 1994 e la giurisdizione del giudice ordinario per quelle riguardanti i contratti conclusi successivamente a tale data).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/02/2007, n. 3200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3200
Data del deposito : 14 febbraio 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Presidente aggiunto -
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione -
Dott. VELLA Antonio - Presidente di sezione -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI IA Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UNIVERSITÀ PER GLI STRANIERI DI PERUGIA, in persona del Rettore in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
VI IC, AN IA ST, DI DO IA, AR IO, SI EO, RC IA, TI IL, BA RI, AL IS, FE DI, LV MA;

- intimati -

e sul 2^ ricorso n 14179/05 proposto da:
DIDO IA, AR IO, SI EO, RC IA, TI IL, BA RI, AL IS, FE DI, LV MA, VI IC, AN IA ST, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato FIORILLI PAOLO GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati RAMPINI MARIO, BRIGANTI IVANO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA;

- intimata -
avverso la sentenza n. 15/04 della Corte d'Appello di PERUGIA, depositata il 23/04/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/07 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;

uditi gli avvocati Filippo ARENA dell'Avvocatura Generale dello Stato, Ivano BRIGANTI, Mario RAMPINI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, AGA, assorbimento del secondo motivo e del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 23 aprile 2004 la Corte d'appello di Perugia confermava le sentenze, quella non definitiva e quella definitiva, rese dal locale Tribunale: con la prima - affermata la giurisdizione AGO - era stata dichiarata la nullità della apposizione dei termini ai contratti di lavoro di diritto privato stipulati tra l'Università per Stranieri di Perugia e gli attuali controricorrenti e ricorrenti incidentali, come addetti alle esercitazioni di lingua italiana ed era stata riconosciuta l'esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal primo dei contratti stipulato in base all'art. 17 dello statuto dell'Università, approvato con Decreto rettorale del 15 dicembre 1992;
con la sentenza definitiva era stato dichiarato il diritto dei medesimi al trattamento retributivo uguale, a parità di tempo di lavoro, all'80% di quello percepito dagli addetti alle esercitazioni assunti a tempo indeterminato, con condanna dell'Università al pagamento delle differenze calcolate tramite consulenza contabile. La Corte territoriale confermava preliminarmente la giurisdizione dell'AGO, sul rilievo che si trattava di rapporti di lavoro di diritto privato, fondandosi sulla previsione di cui all'art. 17 dello Statuto universitario, che consentiva (nell'ambito degli appositi stanziamenti di bilancio) di stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato per lo svolgimento di attività relative alle esercitazioni in lingua italiana;
il decreto, affermavano i Giudici di merito, poteva ben prevedere questa facoltà, in forza della potestà regolamentare derivante dall'art. 33 Cost. e dalla L. 9 maggio 1989, n. 168 che conferisce alle Università autonomia
didattica, scientifica e finanziaria, com'era peraltro stato confermato dalla L. n. 236 del 1995 che unificando le figure dei collaboratori e degli esperti linguistici di lingua madre aveva previsto per tutti, senza distinzioni, la stipula di contratti di lavoro di diritto privato, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a seconda delle esigenze. Di conseguenza la Corte territoriale negava che siffatti contratti avessero potuto dar luogo ad un rapporto di pubblico impiego ed affermava che, trattandosi di lavoro privato, venivano in applicazione le norme sui contratti a tempo determinato, con conseguente nullità della apposizione del termine, perché quei contratti erano stati stipulati per anni, e quindi in funzione di esigenze non provvisorie ma permanenti;
ne conseguiva la declaratoria di esistenza di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal primo contratto stipulato sulla base del citato art. 17 dello statuto dell'Università.
La Corte territoriale confermava altresì il diritto alle differenze retributive, ex art. 36 Cost. determinando il dovuto in misura pari all'80% di quanto percepito dagli addetti alle esercitazioni assunti con contratto a tempo indeterminato, sul rilievo che, contrariamente a quanto dedotto con l'appello incidentale, ancorché le due figure svolgessero la stessa attività di esercitazioni in lingua italiana, quelli assunti a tempo indeterminato, in aggiunta, partecipavano anche ad alcuni organi collegiali e solo a loro era riservato l'insegnamento, particolarmente qualificante, ai docenti di italiano all'estero, nonché la collaborazione ad attività di maggiore responsabilità, come la predisposizione dei test di ingresso. Avverso detta sentenza l'Università per Stranieri di Perugia propone ricorso affidato ad un unico motivo articolato in quattro profili di censura.
Resistono Di NA IA e gli altri con controricorso e ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
La causa è stata rimessa alle sezioni unite in relazione ai motivi attinenti alla giurisdizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi ex art 335 cod. proc. civ.. L'Università di Perugia censura la sentenza per falsa ed
erronea

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