Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/10/2022, n. 38325

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 11/10/2022, n. 38325
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38325
Data del deposito : 11 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAZZONI MICHEL nato a MOLINELLA il 30/04/1973 avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere M B;

OSSERVA

1.

Ritenuto che

l'unico motivo di ricorso proposto dal difensore di M M, condannato per tentato furto aggravato, in continuazione con il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975, è inammissibile perchè genericamente formulato in merito alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche;
carente del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata e composto secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione. Considerato ancora che costituisce orientamento consolidato di questa Corte regolatrice l'affermazione secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, F'ettinelli, Rv. 271269: nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, cfr. ancora Sez. 2, n. 23093 del 15/7/2020, M, Rv. 279549). Nel caso di specie, il giudice di primo grado aveva già valorizzato in chiave negativa i precedenti penali del ricorrente e dell'assenza di diversi elementi positivi;
la Corte d'Appello ha confermato tale giudizio, evidenziando specificamente ulteriori ragioni, afferenti alla gravità del fatto ed all'inutilità della collaborazione dal momento che egli è stato colto in flagranza di reato.
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