Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 4049
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La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari).
La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell'art. 366 c.p.c. (richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c.), l'esposizione delle ragioni atte a dimostrare l'infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria, ma solamente partecipare alla discussione orale. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrasse un controricorso l'atto con il quale la parte si era limitata a chiedere "la partecipazione del difensore costituito alla trattazione e discussione orale, onde esperire le opportune difese", invocando la declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione).
Sul provvedimento
Testo completo
#4049.2023 ORIGINALÉ REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto Revocatoria ordinaria Prescrizione Decorrenza Dalla data ditrascrizione - dell'atto di alienazione immobiliare Composta da Sussistenza - Fondamento L A S Oggetto -Presidente - R.G.N. 25729/2019 D S - Consigliere - - Consigliere - E S Cron. 4049 C G Consigliere - -· Consigliere Rel. - UP 16/11/2022- E I ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 25729/2019 R.G. proposto da Derim S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. A C, con domicilio eletto in Roma, via Degli Avigonesi, n. 5, presso lo studio legale Abbamonte;
- ricorrente -
contro 222 1955 Fallimento Condel S.r.l., rappresentato e difeso dall'Avv. Errico Eduardo Chiusolo, con domicilio eletto in Roma, Via Monte Zebio, n. 32, presso lo studio dell'Avv. F S;
- resistente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 566/2019, depositata il 5 febbraio 2019;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 16 novembre 2022 dal Consigliere E I;
Lette le conclusioni motivate del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S D M, formulate ai sensi e con le modalità previste dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con le quali si chiede che la Corte rigetti il ricorso, con le conseguenze di legge.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto l'azione revocatoria ordinaria proposta dal Fallimento della Condel S.r.l. contro la Derim S.r.l. in relazione all'atto stipulato per atto pubblico in data 6 dicembre 2006 e trascritto presso la Conservatoria dei RR.II. di Napoli in data 3 gennaio 2007 con il quale la società fallita aveva alienato alla Derim S.r.l. la proprietà di un capannone industriale con annessa area scoperta sito in San Giuseppe Vesuviano, per il prezzo di € 420.000,00, condannando la convenuta al pagamento in favore dell'erario delle spese processuali, stante l'ammissione del fallimento Condel S.r.l. al patrocinio a spese dello Stato. Per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte partenopea hn rigettata la reiterata cccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, sul rilievo che come già affermato anche dal primo giudice il relativo termine quinquennale (art. 2903 cod. civ.) - andasse fatto decorrere non dalla data di stipula dell'atto revocando, nella specie collocantesi oltre cinque anni prima dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, ma dalla data della trascrizione dell'atto 2 dispositivo. Secondo i giudici partenopei, infatti, «in adesione a quanto affermato... dalla Suprema Corte ... la norma dell'art. 2903 cod. civ. va coordinata con quella prevista dall'art. 2935 cod. civ., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Ne consegue che, nel caso in cui sia esercitata un'azione ex art. 2901 cod. civ. per la revoca di un atto di trasferimento di un immobile, la prescrizione inizia a decorrere non già dalla data di stipulazione, bensì da quella di trascrizione dell'atto, necessaria affinché il trasferimento sia reso pubblico, conoscibile ai terzi ed a loro opponibile (cfr. Cass. 11815/2014)» (sentenza impugnata, pag. 3).
2. Avverso tale sentenza la Derim S.r.l. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. La curatela del fallimento Condel deposita c.d. «nota di deposito». Il P.M. ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria. Altra memoria è stata depositata dal Fallimento. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 (che ne ha prorogato l'applicazione alla data del 31 dicembre 2022), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale.
2. Deve preliminarmente rilevarsi che l'atto depositato dalla curatela non può considerarsi un controricorso. Esso si compone di tre pagine, delle quali: le prime due e la prima 3 metà della terza contengono i dati identificativi delle parti e dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità e una sintesi dello svolgimento del processo;
la terza, nella