Cass. civ., sez. I, sentenza 07/10/2020, n. 21584
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Nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, ha l'obbligo di fissare l'udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l'audizione del richiedente, a meno che : a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda ( sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria l'acquisizione di chiarimenti in ordine alle incogruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile.
Sul provvedimento
Testo completo
21584/2020 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Presidente Protezione PIETRO CAMPANILE Internazionale Consigliere LAURA TRICOMI Obbligo di audizione GUIDO MERCOLINO Consigliere del richiedente - condizioni ANDREA FIDANZIA Consigliere- Rel Ud. 17/09/2020 ROBERTO AMATORE Consigliere Cron. RGN 30048/18 Gear 21584 F.U. SENTENZA sul ricorso 300048/2018 proposto da: MD NY, difeso dall'avv. Antonio Almiento che lo difende e rappresenta, domiciliato presso la Cancelleria della I sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione -ricorrente -
contro
Ministero dell'Interno -intimato wh avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 27/07/2018;
2735 2020 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2020 dal Cons. FIDANZIA ANDREA L'avv. Nicola Di Pierro, per delega dell'avv. Antonio Almiento, ha con- cluso per l'accoglimento del ricorso Il Procuratore Generale dott.ssa Francesca Ceroni ha concluso per l'ac- coglimento del ricorso FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Lecce, con decreto depositato il 27.7.2018, ha rigettato la domanda di Md JO, cittadino del Bangladesh, volta ad ottenere il rico- noscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, della protezione umanitaria. Previo rigetto della richiesta del richiedente di essere ascoltato in sede giurisdizionale, il giudice di merito, dopo aver ricostruito sinteticamente la vicenda del richiedente - costui aveva riferito di essersi allontanato dal suo paese d'origine per motivi politici dopo che gli appartenenti al partito di governo Awami League avevano picchiato il padre, esponente locale del partito di opposizione BNP, ed avevano distrutto la casa della sua famiglia con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, ha evidenziato l'insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese di provenienza. Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del per- messo per motivi umanitari, non essendo stata allegata una specifica si- tuazione di vulnerabilità personale. Ha proposto ricorso per cassazione Md JO affidandolo a cinque motivi. Il Ministero dell'Interno non ha svolto difese. 2 Con ordinanza interlocutoria depositata in data 10.12.2019, la presente controversia è stata rimessa in pubblica udienza per una più completa trattazione della questione relativa alla doverosità o meno dell'audizione del richiedente - ove manchi la videoregistrazione del suo colloquio in fase amministrativa - quale condizione essenziale del giudizio di attendibilità e dell'esercizio del diritto di difesa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 3 d.lgs n. 251/2007 e 8 d.lgs n. 25/08 per omesso esame del ricorrente. Lamenta il sig. JO MD che il Tribunale di Lecce si è sottratto totalmente al dovere di cooperazione, tenuto conto anche della vicenda a sfondo po- litico dallo stesso riferita. In particolare, in considerazione del fatto che la videoregistrazione del colloquio non era avvenuta, il giudice di merito avrebbe potuto, nell'udienza fissata ai sensi dell'art. 35 bis d.lgs n. 25/08, ascoltare nuovamente il ricorrente soprattutto per dipanare le presunte lacune del suo racconto.
1.1. L'esame della censura non può prescindere da una sorta di actio fi- nium regundorum dei limiti del presente giudizio: premesso che non è dubitabile che il giudice del merito abbia la facoltà, in virtù dei principi generali (nella specie accentuati dall'obbligo di cooperazione), di disporre l'audizione del richiedente, si tratta di stabilire, come suggerisce l'ordi- nanza di rimessione alla pubblica udienza, se (ed eventualmente, a quali condizioni) in assenza della videoregistrazione del colloquio, sussista l'ob- bligo di procedere all'effettuazione di tale incombente.
2. Il motivo presenta profili di infondatezza ed inammissibilità. Va osservato che questa Corte ha già statuito che nel giudizio d'impugna- zione, innanzi all'autorità giudiziaria, della decisione della Commissione 3 ÷ territoriale, anche ove manchi la videoregistrazione del colloquio, all'ob- bligo del giudice di fissare l'udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all'audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Com- missione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale se risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l'audizione o la video- registrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l'audizione dello straniero (Cass. n. 5973/2019). Tale interpretazione è conforme agli articoli 12,14, 31 e 46 della direttiva 2013/32/UE, secondo l'interpretazione che ne ha dato la Corte di Giustizia UE. Tale Corte, infatti, nella sentenza 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko, ha statuito che «La direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, e in particolare i suoi articoli 12, 14, 31 e 46, letti alla luce dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere in- terpretata nel senso che non osta a che il giudice nazionale, investito di un ricorso avverso la decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale manifestamente infondata, respinga detto ricorso senza procedere all'audizione del richiedente qualora le circostanze di fatto non lascino alcun dubbio sulla fondatezza di tale decisione, a condizione che, da una parte, in occasione della procedura di primo grado sia stata data facoltà al richiedente di sostenere un colloquio personale sulla sua do- manda di protezione internazionale, conformemente all'articolo 14 di detta direttiva, e che il verbale o la trascrizione di tale colloquio, qualora quest'ultimo sia avvenuto, sia stato reso disponibile unitamente al fasci- colo, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva medesima, e, dall'altra parte, che il giudice adito con il ricorso possa disporre tale 4 audizione ove lo ritenga necessario ai fini dell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto contemplato all'articolo 46, paragrafo 3, di tale direttiva». La Corte di Giustizia, ha, in particolare, evidenziato, nella sentenza sopra citata, ai punti 42,43 e 44, che l'accertamento di una eventuale violazione dei diritti della difesa deve essere sempre condotto alla luce delle circo- stanze specifiche che caratterizzano la singola fattispecie, avendo ri- guardo alla natura dell'atto, del contesto in cui è stato adottato e delle norme che regolano la materia interessata. Ne consegue che l'obbligo di esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto - previsto dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva procedure deve essere in- - terpretato alla luce dell'intero procedimento di esame della domanda di asilo, segnatamente con riguardo alla stretta interconnessione tra il pro- cedimento di impugnazione e quello di primo grado davanti all'autorità amministrativa, nell'ambito del quale l'articolo 14 della direttiva attribui- sce al richiedente il diritto al colloquio personale. Peraltro, dato che, in caso di eventuale ricorso, il verbale dell'audizione deve essere inserito nel fascicolo e costituisce un elemento fondamentale nell'esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e di diritto condotto dal giudice adito, qualora il giudice ritenga di poter decidere sulla base dei soli elementi del fascicolo come nel caso di una domanda manifestamente infondata - non sussisterà in capo allo stesso alcun obbligo di ascoltare nuovamente il richiedente per espletare correttamente l'esame previsto dall'articolo 46, paragrafo 3, della direttiva. In detto caso, un'accelerazione della pro- cedura viene considerata rispondente all'interesse sia degli Stati membri, sia del richiedente stesso.
2.1. Né, peraltro, l'obbligo del giudice investito dell'impugnazione di prov- vedere necessariamente ad una nuova audizione del richiedente può eventualmente affermarsi in relazione a quanto affermato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 19 marzo 2020 C-406/18, che, nel fare 5 до riferimento alla sentenza Sacko sopra esaminata, ha così ha osservato al punto 31: " la Corte ha anche avuto occasione di rammentare che, in linea di prin- cipio, è necessario prevedere, nella fase giurisdizionale, un'audizione del richiedente a meno che non ricorrano determinate condizioni cumulative". In proposito, va osservato che tale affermazione è stata argomentata con il mero richiamo specifico ai punti nn. 37 e da 44 a 48 della precedente sentenza del 26 luglio 2017 C-348/16 dall'esame dei quali, tuttavia, non emerge affatto il riconoscimento del diritto del richiedente di essere sem- pre e comunque sentito in sede giurisdizionale. Esaminando nel dettaglio tali punti, è pur vero che nel punto 37 della sentenza Sacko viene osservato che l'assenza di audizione del richiedente nel corso di una procedura di ricorso integra una restrizione del diritti della difesa, tuttavia, al punto 38, la Corte UE aveva precisato che "secondo la giurisprudenza costante della Corte, i diritti fondamentali, quale il rispetto dei diritti della difesa, ivi compreso il diritto di essere ascoltato, non si configurano come prerogative assolute, ma possono soggiacere a restri- zioni, a condizione che questa rispondano effettivamente agli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi e non costitui- scano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza dei diritti garantiti.." Al punto 39, la Corte Ue aveva, altresì, evidenziato che "un'interpreta- zione del diritto