Cass. civ., sez. II, decreto 07/02/2023, n. 03620
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
RETO sul ricorso proposto da: CALDORA IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C M;- ricorrente -contro C A, rappresentato e difeso dall'avvocato L N;- controrícorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2111/2018 pubblicata in data 17 dicembre 2018;Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CALDORA IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL, accettata dal controricorrente;rilevato che del deposito dell'atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell'art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022;rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;tAi 26/2023 RG 20204-2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi