Cass. civ., sez. II, decreto 07/02/2023, n. 03620

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, decreto 07/02/2023, n. 03620
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03620
Data del deposito : 7 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

RETO sul ricorso proposto da: CALDORA IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato C M;

- ricorrente -

contro

C A, rappresentato e difeso dall'avvocato L N;
- controrícorrente — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 2111/2018 pubblicata in data 17 dicembre 2018;
Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da CALDORA IMMOBILIARE COSTRUZIONI SRL, accettata dal controricorrente;
rilevato che del deposito dell'atto di rinuncia è stata data comunicazione alle parti costituite a cura della cancelleria ai sensi dell'art.390 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022;
rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.;
ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
tAi 26/2023 RG 20204-2019
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