Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/11/2018, n. 28247
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
FATTI DI CAUSA
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato le domande proposte dagli odierni ricorrenti nei confronti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, volte al riconoscimento della qualifica di Vice Dirigente D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 17-bis sin dalla entrata in vigore della L. n. 145 del 2002.
2. La Corte territoriale, richiamato la L. n. 15 del 2009, art. 18 richiamata la sentenza n. 14656 del 2011 delle Sezioni Unite di questa Corte, ha ritenuto, in sintesi, che: il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17-bis, inserito dalla L. n. 145 del 2002, art. 7, comma 3, poi modificato dal D.L. n. 115 del 2005, art. 14-octies conv. in L. n. 168 del 2005, e interpretato autenticamente dalla L. n. 15 del 2009, art. 8 aveva rimesso esclusivamente alla contrattazione collettiva il compito di istituire l'area della vice dirigenza, dettando i criteri ai quali le parti contraenti avrebbero dovuto attenersi per individuare quali dipendenti potessero essere inquadrati in detta area;
in assenza di disciplina negoziale, non poteva sorgere alcun diritto a favore di coloro che vantano i requisiti di legge, posto che tali requisiti non costituiscono la sola condizione prevista dalla legge, essendo invece indispensabile l'intervento della disciplina negoziale ad opera delle parti sociali.
3. La Corte ha, altresì, escluso che potesse ravvisarsi un inadempimento dell'Amministrazione per avere omesso di inquadrare i dipendenti in possesso dei requisiti nell'area della vice dirigenza, trattandosi di un'area non venuta ad esistenza in difetto della specifica disciplina contrattuale istitutiva.
4. Infine, ha ritenuto che le allegazioni svolte a sostegno della domanda risarcitoria (danno esistenziale, professionale, all'identità professionale, all'immagine, alla libera esplicazione della personalità nel luogo di lavoro) fossero generiche.
5. Per la cassazione di tale sentenza gli originari ricorrenti hanno proposto ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il Ministero per i beni e le Attività Culturali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 165 del 2001, art. 17 bis e dell'art. 1337 c.c. e omessa motivazione in ordine agli atti di indirizzo della Funzione Pubblica, degli atti ricognitivi del personale destinatario dell'art. 17 bis e dell'atto di stanziamento dei fondi.
7. Deducono che tali atti costituiscono condotte precontrattuali idonee ad ingenerare l'affidamento della controparte in ordine al recepimento contrattuale del richiamato art. 17 bis, e che la lesione di tale affidamento comporta il riconoscimento della relativa tutela risarcitoria nei termini rivendicati negli atti del giudizio di primo grado.
8. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 omessa motivazione e mancata considerazione di elementi decisivi per il giudizio in ordine alla domanda risarcitoria e, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. Sostengono che il danno deriva dal mancato conseguimento della qualifica rivendicata e che dalle circostanze allegate avrebbe potuto risalirsi con il ragionamento presuntivo alla prova dei danni lamentati.
9. Il