Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/02/2018, n. 03872
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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27375-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro CONTI AONSO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della BRODO MORE D.o.o., elettivamente domiciliati in Roma, via Tembien 15, presso lo studio dell'avvocato F M, che li rappresenta e difende;- con troricorrenti - sul ricorso 27501-2012 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;- ricorrente -contro CONTI AONSO, in proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della BRODO MORE D.o.o., elettivamente domiciliati in Roma, via Tennbien 15, presso lo studio dell'avvocato F M, che li rappresenta e difende;- controricorrenti - avverso le sentenze n. 92/2011 (per il n. r.g. 27375/12) e 91/2011 (per il n. r.g. 27501/12) entrambe della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositate il 13/10/2011. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2017 dal Consigliere Dott. B V;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;uditi gli Avvocati P M per l'Avvocatura Generale dello Stato e F M per i controricorrenti. FATTI DI CAUSA 1. L'Agenzia delle entrate di La Spezia, con avviso di accertamento emesso nei confronti di A C, quale Ric. 2012 n. 27375 sez. SU - ud. 09-05-2017 -2- rappresentante fiscale della Brodo More D.o.o., società di nazionalità croata, recuperò VIVA di cui la società risultava a credito per l'anno di imposta 2004 e di cui aveva chiesto il rimborso. Analogo avviso di accertamento venne emesso per VIVA a credito esposta nella dichiarazione relativa all'anno 2005. L'Agenzia delle entrate ritenne elusivo il comportamento tenuto dalla società croata, soggetto non residente extra UE, che, in relazione a contratto di subappalto per la costruzione di una piattaforma petrolifera commissionata da quattro società italiane riunite in associazione temporanea di imprese, pur avendo proceduto alla nomina di un rappresentante fiscale ex art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, aveva provveduto alla fatturazione passiva di acquisto del materiale necessario per l'esecuzione dell'appalto per il tramite del rappresentante fiscale, mentre la fornitura dei beni - una volta lavorati - alle società italiane (beni che, come emergente dalla fatturazione di vendita, si trovavano in Italia e sarebbero stati consegnati direttamente ai clienti italiani dai fornitori italiani) era stata realizzata direttamente dalla società non residente senza utilizzare il rappresentante fiscale nominato. Le società acquirenti dei beni avevano quindi emesso autofattura e la società Brodo More, non avendo imposta a debito alla quale sottrarre quella assolta sugli acquisiti, era risultata creditrice dell'IVA versata alle società italiane, della quale aveva poi chiesto il rimborso. La Commissione tributaria provinciale di La Spezia accolse i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento e gli appelli dell'Agenzia delle entrate sono stati rigettati dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con sentenze, di identico contenuto, depositate il 13 ottobre 2011. Il giudice d'appello, in particolare, ha richiamato la sentenza di questa Corte n. 9449 del 2001, secondo la quale il rappresentante fiscale IVA poteva essere nominato dalla società estera soltanto per Ric. 2012 n. 27375 sez. SU - ud. 09-05-2017 -3- alcune delle operazioni da essa effettuate nello Stato italiano, e dunque solo per gli acquisti di beni e non anche per le cessioni poste in essere direttamente dal soggetto non residente sul territorio nazionale, come avvenuto nella fattispecie. Tale principio trova conferma, ad avviso del giudice a quo, nelle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. h), del d.lgs. n. 18 del 2010, che ha reso obbligatorio il meccanismo dell'inversione contabile per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da soggetto non residente, pur se identificato ai fini IVA mediante rappresentante fiscale, in favore di soggetto passivo residente e stabilito nel territorio nazionale, il quale deve assolvere l'imposta mediante emissione di a utofattu ra . Ha aggiunto che non appare sussistere un vantaggio fiscale in quanto VIVA detratta viene versata dal cessionario.
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