Cass. civ., sez. III, sentenza 07/06/2018, n. 14728
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Testo completo
iato la seguente SENTENZA sul ricorso 11992-2016 proposto da: EQUITALIA SUD SPA 11210661002 in persona del legale rappresentante p.t. procuratore speciale Dott. A D G, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 482, presso lo studio dell'avvocato E V, rappresentata e difesa dall'avvocato M R S giusta procura speciale a margine del ricorso;- ricorrente- contro LUPARELLI COSIMO;- intimato - avverso la sentenza n. 462/2015 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI di TARANTO, depositata il 06/11/2015;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2017 dal Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per /' il rigetto;SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C L proponeva opposizione avverso le iscrizioni ipotecarie effettuate dall'agente di riscossione Equitalia Pragma s.p.a. (poi divenuta Equitalia ETR s.p.a. ed infine Equitalia Sud s.p.a.), deducendo di non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento, né delle intimazioni di pagamento previste dall'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973. Il Tribunale di Taranto, sezione distaccata di Manduria, disponeva la sospensione dell'esecutività delle cartelle di pagamento con decreto inaudita altera parte e fissava la comparizione delle parti innanzi a sé. L'agente di riscossione si costituiva, chiedendo la revoca del decreto di sospensione. Il giudice dell'esecuzione, riservandosi sulla richiesta, anziché provvedere con ordinanza sull'istanza di sospensione, pronunciava sentenza di accoglimento dell'opposizione, con condanna dell'agente di riscossione al pagamento delle spese processuali. Equitalia Sud s.p.a. proponeva appello contro detta decisione, deducendo, fra l'altro e per quanto qui di interesse, l'incompetenza del Tribunale ordinario di Taranto, in favore del Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro, giacche le iscrizioni ipotecarie erano state eseguite a cautela di crediti previdenziali, come risultante dalle cartelle di pagamento. La Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, rigettava l'impugnazione. Contro tale sentenza Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per tre motivi. Il L non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si deduce la nullità della sentenza per incompetenza territoriale funzionale, giacché il giudizio di opposizione si sarebbe dovuto svolgere innanzi al Tribunale di Brindisi in funzione di giudice del lavoro, attesa la natura previdenziale dei crediti portati dalle cartelle di pagamento. Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 e 2718 cod. civ., nonché dell'art. 5, comma 5, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, e dell'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973. In sostanza, l'agente di riscossione si lamenta della circostanza che i giudici di merito non avrebbero preso atto della piena prova dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento, della circostanza che le relative relate di notificazione fanno fede fino a querela di falso e che la notificazione si era perfezionata in modo conforme a quanto previsto dalla normativa di settore. Avuto riguardo alle motivazioni addotte dalla corte d'appello a sostegno della propria decisione, il primo e il terzo motivo risultano strettamente connessi e vanno esaminati congiuntamente. Il giudice d'appello, infatti, ha rigettato l'eccezione di incompetenza osservando: «non costa che sia stata eseguita notifica delle cartelle afferenti ai crediti de quibus, avendo Equitalia Sud s.p.a. allegato copia di relata (ed avviso di ricevimento) in data 12/5/2009, pertinente alla cartella n. 02420090003276510000, laddove le cartelle di riferimento (di cui agli estratti di ruolo) recano i (diversi) numeri 02420070011539800000 (come notifica il 4/2/2008) e 024200 80009314651000 (con notifica il 24/10/2008). Pertanto, non avendo avuto contezza della natura del crediti, per omessa notifica dei titoli, correttamente il L ha adito il giudice ordinario». Dunque, il rigetto dell'eccezione d'incompetenza territoriale e funzionale è dipeso dall'accertata mancata ricezione delle cartelle di pagamento, con conseguente impossibilità, per il contribuente opponente, di conoscere l'esatta natura dei crediti per i quali l'agente di riscossione aveva proceduto alle iscrizioni ipotecarie opposte. Rispetto a tale ratio decidendi diviene preliminare verificare la fondatezza del terzo motivo, relativo alla notificazione delle cartelle di pagamento.Tale censura è inammissibile per difetto di specificità. Infatti, a fronte della sentenza d'appello che testualmente afferma la circostanza dell'avvenuta produzione di un solo avviso di ricevimento, peraltro relativo ad una cartella di pagamento recante un numero seriale diverso da quelle per le quali si è proceduto alle iscrizioni ipotecarie, la società ricorrente si limita ad affermare apoditticamente di aver prodotto tutti gli avvisi di pagamento. Invece, Equitalia Sud s.p.a. avrebbe dovuto indicare in quale momento del processo di merito sarebbero stati depositati gli avvisi di pagamento e riprodurne il contenuto o allegarli, cosi da consentire, assicurando l'autosufficienza del ricorso, a questa Corte di verificare la fondatezza della doglianza e l'erroneità della decisione di merito. L'omesso assolvimento di tale onere, imposto dall'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., determina l'inammissibilità del terzo motivo. Per le ragioni innanzi esposte, consegue il rigetto del primo motivo, il cui presupposto logico-giuridico di accoglimento sarebbe dovuto essere costituito dalla dimostrazione dell'avvenuta notificazione delle cartelle di pagamento al L, ossia la fondatezza del terzo motivo. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione, da parte del Tribunale, degli artt. 615, 616 e 624 cod. proc. civ., nonché dell'art. 189 cod. proc. civ. e dell'art. 24 Cost., consistita nell'avere pronunciato sentenza all'esito della fase sommaria, senza assegnare termine per l'introduzione del giudizio nel merito e, quindi, senza aver consentito alle parti di esercitare le relative difese. In proposito va rilevato, anzitutto, che non risulta che questa censura sia stata articolata in grado d'appello. Della stessa non si fa menzione nella sentenza impugnata, né la società ricorrente riferisce, nella sommaria esposizione dei fatti di causa, di aver investito la corte territoriale di una simile questione. Tale considerazione determina l'inammissibilità della censura ed è assorbente rispetto ad ogni altro profilo. Solo per completezza va rilevato che, in ogni caso, l'accoglimento della censura, astrattamente fondata, non avrebbe comportato un diverso esito del giudizio. Infatti, da un lato, è vero che il giudice dell'esecuzione, anziché provvedere sulla richiesta di sospensione della procedura esecutiva (o dell'esecutività delle cartelle di pagamento), assegnando un termine per introdurre il giudizio nel merito, ha deciso direttamente con sentenza, all'esito della fase sommaria e senza consentire alle parti l'esercizio delle relative difese. D'altro lato, tuttavia, tale violazione (che, per la precisione, va riferita a quanto disposto dall'art. 616 cod. proc. civ., a prescindere dall'indicazione delle norme violate fatta dalla società ricorrente) non dà luogo ad alcuna delle ipotesi di remissione del giudizio in primo grado, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ. Consegue che, quand'anche tale censura fosse stata davvero articolata nell'atto d'appello e la corte territoriale, piuttosto che ignorarla, l'avesse esaminata ed accolta, in ogni caso avrebbe dovuto comunque trattenere la causa innanzi a sé. Pertanto, esaminando le restanti doglianze, non sarebbe mutato l'esito del giudizio. Per tali ragioni, il motivo, qualora non presentasse il carattere di novità che ne preclude l'esame in questa sede, sarebbe comunque inammissibile per difetto di interesse. Nulla si dispone per le spese del presente giudizio di cassazione, in quanto il L non ha svolto attività difensiva. Sussistono, invece, i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Inserito dall'art. l, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sicché va disposto il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da lei proposta, senza spazio per valutazioni discrezionali (Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 630550).
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