Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2023, n. 02770

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/01/2023, n. 02770
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02770
Data del deposito : 30 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14053/2015R.G. proposto da Z A, rappresentato e difeso da gli avvocati F Z e G Z, presso il cui studio in Vairano Scalo (CE) , via Risorgimento s.n.c., è elettivamente domiciliat o , giusta procura speciale in calce al ricorso;
–ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Campanian. 10481 / 49 / 1 4 , depositata in data 3 dicembre 201 4 . Udita la relazione svolta dal consigliere T H all’udienza pubblica del29.09.2022, tenutasi secondo le modalità di cui all’art. 23, Oggetto: Avvisodi accertamentoIRPEF –IRAP –

IVA

2008 comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F T, con le quali è stato chiesto il rigetto delricorso.

FATTI DI CAUSA

Z A, esercente l’attività di autoriparazione, proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento , per imposte dirette e IVA, relativoall’anno 2008, con il quale l’Agenzia delle Entrate rettificava il reddito dichiarato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, a seguito delle risultanze emerse dallaverifica fiscale, nel corso della quale era stata ri nvenuta documentazione extracontabile contenente annotazioni di operazioni , prive di fatturee non contabilizzate. Dalla sentenza impugnata si evince che la Commissione tributaria provinciale di Casertaaveva rigettato i l ricors o . La Commissione tributaria regionale del la Campania rigettava l’appelloproposto da l contribuent e , osservando che : -le eccezioni riguardanti la v iolazione del diritto di difesa e il difetto di motivazione dell’avviso impugnato, per non avere l’Ufficio allegato all’avviso di accertamento il PVC e la documentazione richiamata, eranoinfondate, trattandosi di atti già conosciuti dal contribuente a cui il PVC era stato in precedenza notificato;
-nel merito, la pretesa era fondata, in quanto l’accertamento dei maggiori ricavisi fondava su documentazione extracontabile (costituita da annotazioni personali del contribuente), rinvenuta nei locali aziendali, dalla quale si desumevano operazioni di acquisto e vendita, non contabilizzate. Z Apropone ricorso per cassazione con undici motivi, cui resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso, il contribuent e deduc e la violazione degli artt. 132 cod. proc. civ.e 36 del d.lgs. n. 546 del 19 92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione apparente circa un fatto decisivo della controversia, riguardante la mancata allegazione, all’avviso di accertamento, del PVC e dei documenti in base ai quali era stata effettuata la ricostruzione induttiva del reddito.

2. Con il secondo motivo, deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 132 cod. proc. civ., 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione mancante o apparente, non avendo la CTR elencato gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento.

3. Con il terzo motivo, deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 132 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc.civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per carenza assoluta di motivazione, avendo la CTR omesso di indicare ed esaminare i fatti storici e giuridici rilevanti, consistiti nelle contestazioni sollevate nell’atto di appello con riferimento alla inattendibilità della documentazione posta alla base della ricostruzione induttiva del reddito e ad una serie di errori commessi dai verificatori.

4. Con il quarto motivo, deduce la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 24, 101, 111Cost., 132 n. 4 cod. proc. civ. e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per motivazione incomprensibile.

4.1 I predetti motivi – che, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente, riguardando tutti l’assenza o l’apparenza dellamotivazione – sono infondati.

4.2 E’ stato più volte affermato che “la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass., Sez. U . 3.11.2016, n. 22232).

4.3 La motivazione della sentenza impugnata non rientra affatto nei paradigmi invalidanti indicati nel citato, consolidato e condivisibile, arresto giurisprudenziale, in quanto esprime un nucleo di "valutazione autonoma", con particolare riguardo allaquestione della allegazione dei documenti richiamati nell’avviso di accertamento e al merito della pretesa, dovendosi ritenere che il giudice tributario di appello abbia assolto, per detta parte, il proprio obbligo motivazionale al di sopra del "minimo costituzionale" (cfr. Sez. U. 7.04.2014, n. 8053).
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