Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2023, n. 10108

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 17/04/2023, n. 10108
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10108
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 4696/2020 R.G. proposto da Deutsche Leasing Italia s.p.a., rappresentatae difesa da ll’avvocato G E, presso il cui studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 11, è elettivamente domiciliata, giusta procura speciale a margine del ricorso;
–ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
–controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lombardian. 2705/ 1 3/ 2019 , depositata in data 24 . 0 6 .201 9. Udita la relazione svolta dal consigliere T H all’udienza pubblica del10.11.2022;
Oggetto: Atto di recupero credito

IVA

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. A C, il quale, ribadendo le conclusioni rese per iscritto, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Sentito per la ricorrente l’avvocato G E che ha concluso insistendo nell’accoglimento del ricorso e l’avvocato dello StatoStefano Vitaleche ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria provinciale di Milanoaccoglieva il ricorso propostodalla Deutsche Leasing Italia s.p.a. (società che aveva aderito al regime di liquidazione dell’IVA di gruppo)avverso l’atto di recupero con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’indebita compensazione di un credito IVA, per l’anno 2012, per l’assenza della prescritta garanzia, e richiesto il pagamento dell’imposta compensata, oltre sanzioni. La Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva l’appello principale proposto dal l’Agenzia delle Entrate e rigettava quello incidentale proposto dalla contribuente, confermando il provvedimento impugnatoed evidenziando che: - secondo la disciplina ratione temporis vigente in materia di rimborso IVA (artt. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e 6 del d.m. n. 11065 del 13.12.1979), la prestazione di una garanzia o la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio non costituiscono meri adempimenti burocratici, ma hanno valore costitutivo del diritto al rimborso del credito d’imposta mediante la compensazione IVA di gruppo, non essendo sufficiente il mero possesso dei requisiti richiesti dalla norma;
-poiché il regime di liquidazione IVA infragruppo rappresenta una agevolazione per il contribuente, la disciplina in esame tutela l’Amministrazione finanziaria dai rischi connessi al predetto meccanismo, mediante la prescrizione di comportamenti specifici, da porre in essere entro termini altrettanto rigorosi, pena la perdita del vantaggio, con conseguente recupero della sommarimborsata;
- nel caso di mancata pres tazione della garanzia o, in caso di esonero, di mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva completa, l’importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale;
-il quadro normativo interno non contrasta con i principi unionali, trattandosi di disciplina avente carattere derogatorio rispetto al sistema ordinario;
- nella specie, la contribuente non aveva presentato tempestivamente una dichiarazione sostitutiva completa di tutte le informazioni richieste, compresa l’autenticazione della firma del legale rappresentante da parte di un pubblico ufficiale;
-erano infondati anche gli altri vizi dedotti dalla contribuente nel ricorso originario (difetto di motivazione dell’atto di recupero, inconferenza del titolo giuridico della pretesa, illegittimità delle sanzioni), ritenuti assorbiti dalla sentenza di primo grado e riproposti con l’appello incidentale;
Deutsche Leasing Italia s.p.a. propon e va ricorso per cassazione , affidato a quattordicimotivi. L’Agenziadelle Entrate resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo d i ricorso, la contribuente deduc e la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 324 e 329 cod. proc. civ., 2909 cod. civ., 53del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per non avere la CTR ri levato l’inammissibilità del l’appello dell’ Amministrazione , per carenza di interesse, avendo questa censurato s olo una delle ratione s deciden d i della sentenza di primo grado, omettendo di censurare anche l’affermazione relativa al possesso dei requisiti sostanziali prescritti dall’art. 38-bis, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 ( ratione temporis vigente), per poter godere dell’agevolazione della compensazione I.V.A. infragruppo.

1.1 Il motivo è infondato.

1.2La sentenza di primo grado non si fondava su due autonome rationes decidendi, ma, dopo avere affermato che la società era in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 38-biscit. per potere beneficiare della compensazione, ha ritenuto irrilevante la presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di detti requisiti.

1.3 La decisione di accoglimento del ricorso si incentrava, in sostanza, sulla ininfluenza della tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva, che rappresenta, invece, proprio l’oggetto della doglianza mossa dall’Ufficio nell’atto di appello, avendo l’Amministrazione ritenuto che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà fosse proprio uno dei requisiti richiesti al contribuente all a lett. c) dell’art. 38-bis, comma 7, cit.(nella versione ratione temporis applicabile), per potere effettuare il rimborso mediante la compensazione.

2. Con il secondo motivo, denuncia la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 132 cod. proc. civ.,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo la CTR escluso la tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38-bis, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, indicando, tuttavia, più termini, tra loro incompatibili, entro i quali detta dichiarazione doveva essere presentata.

3. Con il terzo motivo, lamenta la violazione degli artt. 38-bis e 73 del d.P.R. n. 633 del 1972, 6 del D.M. 13.12.1979, n. 11065, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la società contribuente non avessediritto alla compensazione del proprio debito IVA, nell’ambito del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, non avendo presentato,entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale IVA, né la garanzia nè la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38-bis, comma 7 cit., giacchè per quest’ultima non è previsto un termine per la presentazione.

4. Con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38-bis e 73 del d.P.R. n. 633 del 1972, 6 del D.M. 13.12.1979, n. 11065, nonché dei principi di neutralità e di proporzionalità, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente non avesse diritto alla compensazione del proprio debito IVA nell’ambito del regime di liquidazione dell’IVA di gruppo per avere omesso di presentare tempestivamente la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38-bis, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto sussistevanocomunque i requisiti sostanziali previsti per operare detta compensazione, senza la prestazione di garanzie.

5. Con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 - bis e 73 del d.P.R. n. 633 del 1972, 6 del D.M. 13.12.1979, n. 11065, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto che il comma 8 dell’art. 38-biscit. (che prevede un ammontare massimo del rimborso erogabile senza garanzia) ponga un ulteriore limite alle condizioni previste dal comma 7 della medesima disposizione, mentre si tratta di una previsione speciale rispetto a quella prevista dal comma 7, che si pone in alternativa a quella prevista dal comma 7, per cui la società aveva diritto alla compensazione, anche senza la presentazione della dichiarazione sostitutiva e senza la presentazione della garanzia, in quanto l’importo della compensazione non eccedeva il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente.
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