Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2024, n. 3860
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In tema di dirigenza medica e veterinaria di strutture pubbliche, poiché l'art. 5 del d.l. n. 59 del 2008 (modif. dalla l. di conv. n. 101 del 2008 e dall'art. 44 del d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. dalla l. 98 del 2013), in attuazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'Unione europea, ha escluso la rilevanza del presupposto della necessaria continuità del servizio, ai fini dell'anzianità di servizio e dei relativi vantaggi economici o professionali, in caso di passaggio da una struttura sanitaria ex l. n. 735 del 1960 di uno Stato membro a quella di un altro Stato membro, gli artt. 12, 28 e 29 del c.c.n.l. 8 giugno 2000 della dirigenza medica e veterinaria vanno disapplicati nelle parti in contrasto con il disposto del citato art. 5.
Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del d.l. 59 del 2008, come modificato dalla l. di conv. n. 101 del 2008 e dall'art. 44 del d.l. n. 69 del 2013, conv. con modif. dalla l. 98 del 2013, per struttura sanitaria pubblica si intende quella per cui sia intervenuto il riconoscimento con apposito provvedimento ministeriale, nei modi previsti dalla legge n. 735 del 1960, dei servizi medici prestati all'estero.
Sul provvedimento
Testo completo
AULA 'B' Numero registro generale 1268/2018 Numero sezionale 49/2024 Numero di raccolta generale 3860/2024 Oggetto Data pubblicazione 12/02/2024 R E P U B B L I C A I T A L I A N A Lavoro pubblico dirigenza medica IN NOME DEL POPOLO ITALIANO riconoscimento L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E anzianità per servizio prestato SEZIONE LAVORO presso strutture Composta da: sanitarie di uno Stato membro UE Lucia Tria - Presidente - R.G.N. 1268/2018 Caterina Marotta - Consigliere - Cron. Rep. Irene Tricomi - Consigliere - Ud. 09/01/2024 Roberto Belle' - Consigliere - PU Ileana Fedele - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente 2024 49 SENTENZA sul ricorso 1268-2018 proposto da: GE AN, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francescopaolo Carrara e Edoardo Barbarulo, elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 70, presso lo studio dell'avv. Maurizio Massatani;
- ricorrente -
contro
A.O.R.N. - Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Abate, con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore ex art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012 conv. con modif. dalla legge n. 221 del 2012;
- controricorrente -
nonché
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Rosaria Saturno, elettivamente domiciliata in Roma, via Poli n. 29, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione Numero registro generale 1268/2018 Numero sezionale 49/2024 Campania;
Numero di raccolta generale 3860/2024 - resistente con mandato - Data pubblicazione 12/02/2024 avverso la sentenza n. 3318/2017 della Corte d'appello di Napoli, depositata il 28/06/2017 r.g.n. 9065/2011+ 1;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/01/2024 dal Consigliere Ileana Fedele;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Mario Fresa che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. - La Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dei gravami separatamente proposti (e successivamente riuniti) dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Antonio Cardarelli” e dalla Regione Campania, ha respinto la domanda proposta da AN GE - utilmente classificata nella graduatoria per concorso pubblico per titoli ed esami nella posizione funzionale di dirigente medico di chirurgia vascolare e quindi assunta a tempo indeterminato con contratto stipulato in data 28 aprile 2004 con decorrenza giuridica dal 1° maggio 2004 - per il riconoscimento della ricostruzione della carriera e di anzianità con decorrenza dal 1° aprile 1994, in virtù del servizio prestato nella branca di chirurgia dell'Università di Vienna. 2. - La Corte territoriale, premesso che la GE si era laureata in medicina e chirurgia il 28 gennaio 1994 in Austria ed aveva ivi conseguito la specializzazione in chirurgia generale, con atti riconosciuti dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale in Italia, tanto da aver superato il concorso pubblico ed aver stipulato un contratto con inquadramento nei ruoli dell'ente, ha osservato che la direttiva n. 16 del 5 aprile 1993 (posta a fondamento della pronuncia di accoglimento della domanda da parte del primo giudice) è stata recepita con il d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, che sancisce l'equiparazione dei titoli e diplomi di 2 Numero registro generale 1268/2018 specializzazione solo per l'accesso all'attività di medico chirurgo, ma non Numero sezionale 49/2024 Numero di raccolta generale 3860/2024 già ai fini dell'anzianità di servizio, rispetto alla quale non si rinvengono Data pubblicazione 12/02/2024 nell'ordinamento italiano disposizioni che ne consentano la valutazione ovvero conferiscano un valore certo. 3. - Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la GE articolando tre motivi, cui resiste con controricorso l'Azienda Ospedaliera, mentre la Regione si è limitata a costituirsi chiedendo il rigetto del ricorso senza svolgere difese, per l'eventuale partecipazione alla discussione orale. 4. - La parte ricorrente ha depositato atto di costituzione ad adiuvandum di nuovo difensore, memoria e nota spese. 5. - La parte controricorrente ha depositato memoria. 6. - In esito all'adunanza camerale del 23 giugno 2023 è stata disposta la trattazione della causa in pubblica udienza per la ravvisata «necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla normativa contrattuale invocata, con particolare riferimento al dedotto inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito dell'istituto della mobilità volontaria, nonché sulla disciplina nazionale in materia, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 5 del d.l. 8 aprile 2008, n. 59, modificato dalla legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101 e, successivamente, dall'art. 44, comma 1, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia UE resa in data 26 dicembre 2006 nella causa C-371/04». 7. - Le parti hanno depositato memoria. 8. - La causa giunge, quindi, in decisione all'esito della trattazione in pubblica udienza, nella quale è intervenuto il rappresentante del Pubblico Ministero, che, nel richiamare le conclusioni già rassegnate nella memoria depositata, ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. - Con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del C.C.N.L. medici di 3 ruolo, ripreso nei successivi C.C.N.L., nonché violazione dei principi di libera Numero registro generale 1268/2018 Numero sezionale 49/2024 circolazione e stabilimento nonché di reciproco riconoscimento, stabiliti Numero di raccolta generale 3860/2024 dagli artt. 48-52 del trattato di Roma di fondazione della CEE e degli artt. Data pubblicazione 12/02/2024 2, 4, 8, 36 della direttiva comunitaria n. 16/93, attuata definitamente dal d.lgs. n. 368 del 17 agosto 1999, artt.
3-4 e 45, violazione degli artt. 7 n. 1 e 4 del regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, ribadito ed integrato dall'art. 7 del regolamento UE n. 492 del 2011, violazione dell'art. 113 cod. proc. civ., violazione di giudicato della Corte di giustizia UE in sentenza n. 15/1998, per non avere la Corte d'appello riconosciuto che il principio di mobilità – che non comporta la novazione del rapporto – deve essere esteso a tutti i cittadini dell'Unione europea. 2. - Con il secondo motivo è prospettata, in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 113 cod. proc. civ., della direttiva n. 19/2001, artt. 2, 4, 8 comma 2, nonché dell'art. 14, violazione della direttiva n. 36 del 7 settembre 2005, artt. 21 e 27, per non avere la Corte d'appello considerato le modifiche apportate dalla direttiva n. 19 del 2001, ulteriormente qualificanti nel senso di attribuire rilievo anche all'esercizio dell'attività di medico e dell'esperienza professionale, nonché alla direttiva n. 36 del 2005, che ha confermato il principio del riconoscimento reciproco ed automatico. 3. - Con il terzo motivo è dedotta, in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., violazione del diritto comunitario: artt. 48 e 52 del Trattato di Roma, artt. 2, 4, 8, 36 della direttiva comunitaria n. 16/93, degli artt. 7 n. 1 e 4 del regolamento CEE del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, ribadito ed integrato dall'art. 7 del regolamento UE n. 492 del 2011, violazione della direttiva n. 19/2001, artt. 2, 4, 8 comma 2, nonché art. 14, violazione della direttiva n. 36 del 7 settembre 2005, artt. 21 e 27, violazione dell'art. 113 cod. proc. civ., degli artt. 11-117 Cost., con richiesta di remissione degli atti alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 T.F.U.E. 4. – I primi due motivi, che possono essere valutati congiuntamente, perché intesi in maniera convergente a censurare la sentenza impugnata 4 Numero registro generale 1268/2018 nella parte in cui ha escluso l'esistenza nel nostro ordinamento di una Numero sezionale 49/2024 Numero di raccolta generale 3860/2024 disciplina che consenta la valutazione dell'anzianità di servizio rivendicata Data pubblicazione 12/02/2024 dalla GE, sono fondati nei termini che seguono. 5. – In primo luogo, occorre precisare che la «corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato, che vincola il giudice ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., riguarda il petitum, che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende conseguire, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto, ma non riguarda, invece, le ipotesi in cui il giudice, espressamente o implicitamente, dia al rapporto controverso o ai fatti che siano stati allegati, quali causa petendi dell'esperita azione, una qualificazione giuridica diversa da quella prospettata dalle parti […] avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli atti ed i fatti che formano oggetto della contestazione, sempre che sia rispettato l'ambito delle questioni proposte e siano stati lasciati immutati il petitum e la causa petendi, senza introdurre nel tema controverso nuovi elementi di fatto» (così, con principio consolidato, già Cass. Sez. 2, 13/06/2002, n. 8479, e, più di recente, in senso conforme, Cass. Sez. 2, 10/05/2018, n. 11289). 5.1. – Nella specie, la domanda proposta dall'odierna ricorrente, in termini di bene della vita che la stessa intende conseguire, si sostanzia nel riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata dal 1° aprile 1994 al 30 aprile 2004 ai fini giuridici ed economici per il servizio prestato in detto periodo nella branca di chirurgia presso la facoltà di medicina e chirurgia