Cass. civ., sez. III, sentenza 21/09/2023, n. 27040
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Nei contratti di autotrasporto di cose per conto terzi assoggettati al sistema delle c.d. tariffe "a forcella", di cui alla l. n. 298 del 1974, la prescrizione quinquennale ex art. 2 del d.l. n. 82 del 1993 (conv. con modif. dalla l. n. 162 del 1993) trova applicazione soltanto con riferimento ai diritti spettanti all'autotrasportatore e non, dunque, al diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 c.c., sottoposto al termine di prescrizione previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito, trattandosi di una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile che non incide sull'identità oggettiva del credito.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 28276/2020 Numero sezionale 1103/2023 Numero di raccolta generale 27040/2023 Data pubblicazione 21/09/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Oggetto: Trasporto di cose – Responsabilità civile – Sparizione Composta da delle merci – Surroga compagnie di assicurazioni della società mittente – Responsabilità del vettore e vettore ausiliare. Luigi Alessandro Scarano - Presidente - Emilio Iannello - Consigliere – R.G.N. 28276/2020 Irene Ambrosi - Consigliera Rel.- Anna Moscarini - Consigliera - Carmelo Carlo Rossello - Consigliere - Cron. UP – 29/03/2023 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 28276/2020 R.G. proposto da FR AN, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Palma, giusta procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato, in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 103;
- ricorrente -
contro
DE GEORGIO TRASPORTI S.R.L., in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato Augusto Zingaropoli, giusta procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocata Giuseppina Guerriero in Roma, via Monte Giberto n. 47;
- controricorrente ricorrente incidentale- U.P. 29/03/2023 Numero registro generale 28276/2020 ric. n. 28276/2020 Numero sezionale 1103/2023 Pres. L.A. Scarano Numero di raccolta generale 27040/2023 Rel. I Ambrosi nonché
contro
Data pubblicazione 21/09/2023 Augusta Assicurazioni s.p.a. Generali Assicurazioni s.p.a. R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurta' s.p.a. - intimate- avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2838 del 2020 pubblicata il 10 agosto 2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 marzo 2023 dalla Consigliera Irene Ambrosi. Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale Fulvio Troncone, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Fatti di causa
1. Le GN di assicurazioni Augusta Assicurazioni S.P.A. e Generali Assicurazioni S.P.A. con atto di citazione notificato a settembre 2002 avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli le società De GE AS s.r.l. e UTM s.a.s. di FR NE, al fine di ottenere, in surroga dei diritti dell'assicurata AT AU s.p.a., la condanna delle convenute al pagamento dell'importo di Euro 108.104,24 (lire 209.319.000) con rivalutazione e interessi, pari a quanto le stesse attrici avevano corrisposto alla AT in ragione della polizza assicurativa sulle merci, tenuto conto che la merce, spedita in data 11 febbraio 1998, non era mai giunta ai destinatari finali. Le parti attrici a fondamento della domanda avevano premesso che: - tra AT AU s.p.a. e la T.N.T. AUmative Logistics sussisteva un contratto in base al quale la prima affidava alla seconda la gestione del magazzino e delle consegne degli autoricambi in partenza dal Piemonte e destinati a tutte le regioni italiane;
- la T.N.T. si avvaleva nell'adempimento del mandato della società De 2 Numero registro generale 28276/2020 U.P. 29/03/2023 Numero sezionale 1103/2023 ric. n. 28276/2020 Numero di raccolta generale 27040/2023 Pres. L.A. Scarano Data pubblicazione 21/09/2023 Rel. I Ambrosi GE AS s.r.l. per effettuare i trasporti per i pezzi di ricambio dalla ditta ILMED di Torino sino ai destinatari finali;
- la De GE s.r.l. , nel caso di specie, per il trasporto di 287 pezzi di ricambio della predetta ditta torinese si era avvalsa della società U.T.M sas di FR NE che, a sua volta, si era avvalsa dell'opera di un tale Nicolò Deman della Trans SU con sede a Grumo Appula (Bari);
- un autotrasportatore non identificato della Trans SU si era recato in data 11 febbraio 1998 presso la ILMED di Torino per trasportarlo sino al deposito della De GE a Bari;
la merce non era mai giunta al deposito di De GE AS s.r.l. né di conseguenza ai destinatari finali, sicché il rappresentante legale di U.T.M. Giovanni IT aveva denunciato il furto il 16 febbraio 1998;
- le compagnie assicuratrici avevano corrisposto il valore della merce perduta appartenente alla AT s.p.a., ciascuna per la propria quota, e quindi si erano surrogate nei diritti dell'assicurata. Si costituiva in giudizio la società De GE AS s.r.l. eccependo la prescrizione annuale ex artt. 2951 e 1952 c.c. e nel merito, sostenendo di non aver alcuna responsabilità per l'accaduto, avendo avuto incarico del trasporto quale sub vettore alla U.T.M s.a.s. di FR NE che, a sua volta, aveva incaricato altro sub vettore, Trans SU, e spiegava nei confronti di UTM domanda di manleva in caso di accoglimento della domanda. Si costituiva altresì U.T.M s.a.s. di FR NE che negava le pretese avversarie e asseriva di non aver assunto alcun obbligo con l'altro vettore e proponeva domanda riconvenzionale per danno all'immagine e alla reputazione commerciale quantificati in lire 516.000.640. Si costituiva anche la RAS s.p.a. per eccepire l'inoperatività della polizza nei confronti della U.T.M e l'infondatezza della manleva invocata dalla De GE AS e dalla Tran SU. Il Tribunale di Napoli con sentenza del 18 ottobre 2005 rigettava la domanda. 3 Numero registro generale 28276/2020 U.P. 29/03/2023 Numero sezionale 1103/2023 ric. n. 28276/2020 Numero di raccolta generale 27040/2023 Pres. L.A. Scarano Data pubblicazione 21/09/2023 Rel. I Ambrosi 2. Le GN di assicurazioni Augusta Assicurazioni s.p.a. e Generali Assicurazioni s.p.a. proponevano appello avverso la decisione di prime cure;
si costituivano la De GE AS, la U.T.M s.a.s. e la RAS s.p.a. chiedendo il rigetto dell'appello. A seguito della cancellazione della società U.T.M s.a.s, cui seguiva la riassunzione, si costituiva il socio accomandatario FR NE. I Consulenti d'ufficio nominati dal giudice non eseguivano l'incarico peritale ed in proposito venivano trasmesse denunce alle autorità giudiziarie competenti per l'azione penale. La Corte di appello di Napoli con sentenza del 10 agosto 2020 condannava la De GE AS s.r.l. e FR NE, in solido tra loro, al pagamento dell'importo di Euro 90.654,78, per il 40% in favore della società Augusta Assicurazioni e per il 60% in favore della società Assicurazioni generali s.p.a., con gli interessi legali;
condannava FR NE a rivalere la De GE AS di quanto pagato alle società appellanti, con condanna dei soccombenti alle spese del grado di appello, cosi come specificate nel dispositivo. Per quanto qui ancora di interesse, la Corte d'appello - contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure - ha affermato che: - le GN di assicurazione sono legittimate ad agire ex contractu nei confronti della De GE AS s.r.l. in quanto surrogatesi alla AT AU, quale mittente del trasporto (a differenza di quanto statuito dal giudice di primo grado, che aveva attribuito il ruolo di mittente alla società mandataria NT) (pag. 12 della sentenza impugnata);
- il diritto al risarcimento del danno non si è prescritto nel termine annuale, applicandosi alla fattispecie in esame quello quinquennale di cui alla disciplina ex art. 2 d.l. 29/03/1993 n. 82 conv. con modif. in l. 27/05/1993, n. 162, dettata per i trasporti a forcella, ratione temporis applicabile, anche in considerazione delle caratteristiche di trasporto per conto terzi su strada effettuate con autoveicoli, per come allegate dalla stessa società convenuta De GE, che le ha descritte come trasporto effettuato “da un solo mittente a decine di destinatari (concessionari in 4 U.P. 29/03/2023 Numero registro generale 28276/2020 ric. n. 28276/2020 Numero sezionale 1103/2023 Pres. L.A. Scarano Numero di raccolta generale 27040/2023 Rel. I Ambrosi Puglia dell'Alfa Romeo, della AT e della AN), con peso superiore alle 5 Data pubblicazione 21/09/2023 tonnellate, con previsione di corrispettivo Kg/lit.”, e tenuto conto che non veniva richiamata alcuna eccezione prevista dalla legge come operante nel caso de quo (ad esempio, le ipotesi elencate nell'art. 58 della l. n. 298/1974);
- il servizio era stato affidato dalla De GE AS all'U.T.M. s.a.s. tenuto conto che la denuncia ai Carabinieri fu sporta dal Giovanni IT definitosi il responsabile della società U.T.M di NE FR s.a.s. il quale dichiarò di aver mandato a caricare l'11 febbraio 1998 un camion intestato alla ditta Tran SU di Deman Nicolò per conto del signor De GE e di avere chiamato al telefono due giorni dopo il conducente del camion, il quale aveva risposto asserendo di un'avaria al motore, e di non avere avuto, poi, più notizie;
- pertanto, la De GE AS (vettore) e U.T.M (vettore ausiliario) rispondono del comportamento gravemente colposo nei confronti di AT AU (mittente).
3. FR NE ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello articolato in otto motivi. La De GE AS s.r.l. ha resistito con controricorso proponendo ricorso incidentale articolato in tre motivi. Sebbene intimate le GN di assicurazioni AUGUSTA ASSICURAZIONI S.P.A., GENERALI ASSICURAZIONI S.P.A. e R.A.S. Riunione Adriatica di Sicurta' s.p.a. non hanno ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. Fissata la pubblica udienza, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge n. 137 del 2020, inserito dalla legge di conversione n. 176 del 2020 (norma la cui operatività è stata prorogata dall'art.8, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14), senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5 U.P. 29/03/2023 Numero registro generale 28276/2020 ric. n. 28276/2020 Numero sezionale 1103/2023 Pres. L.A. Scarano Numero di raccolta generale 27040/2023 Rel. I Ambrosi Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte. Data pubblicazione 21/09/2023 Ragioni della decisione 1. Con il ricorso principale il ricorrente propone una serie di errores in procedendo e in judicando ed in