Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2020, n. 16170

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2020, n. 16170
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16170
Data del deposito : 28 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 11766/2013 R.G. proposto da G s.r.l. - Gestioni Finanziarie Associate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 92, presso lo studio dell'avv. A B, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. P R, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

- controricorrente -

e nei confronti di S Generoso;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno n. 573/05/12, depositata il 31 ottobre 2012. Coni est. G.M Nonno Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2020 dal Consigliere G M N. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. S V, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'avv. E N per la ricorrente e l'avv. A P per la controricorrente.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza n. 573/05/12 del 15/10/2012, la Commissione tributaria regionale della Campania - Sezione staccata di Salerno (di seguito CTR) accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 359/04/11 della Commissione tributaria provinciale di Avellino (di seguito CTP), che aveva, a sua volta, accolto il ricorso di G s.r.l. - Gestioni Finanziarie Associate (di seguito G) nei confronti dell'avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all'anno d'imposta 2007. 1.1. Come si evince dalla sentenza impugnata la rettifica riguardava, per quanto ancora interessa in questa sede, «l'omessa contabilizzazione della somma di euro 275.329,12, derivante dalla cessione di credito, sottoscritta tra il sig. S Generoso (in qualità di cedente) e la G srl (in qualità di cessionario)», riguardante la metà dell'importo nominale, oltre accessori, riconosciuto al cedente dalla sentenza n. 31709 del 2003 del Tribunale di Roma.

1.2. La CTR, preso atto della mancata costituzione in appello di G e del suo amministratore Generoso S, motivava l'accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle entrate osservando che le somme riprese a tassazione dovevano ritenersi imponibili in assenza di prova dell'assunto della società contribuente e, cioè, che le stesse riguardavano un credito futuro da risarcimento danni, incerto nel quantum e non ancora esigibile. 2 consJ est. G.M Nonno 2. G impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati da memoria ex art. 378 cod. proc. civ.

3. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso G contesta la nullità della sentenza e del procedimento, con conseguente formazione del giudicato con riferimento alla sentenza della CTP, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe rilevato la tardività e, quindi, l'inammissibilità dell'appello, notificato oltre il termine lungo semestrale.

2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello in ragione della nullità della notificazione del ricorso, consegnato in copia unica a G e a Generoso S.

3. I motivi, che possono essere trattati congiuntamente riguardando entrambi l'ammissibilità dell'appello, sono infondati.

3.1. Come si evince dall'esame del fascicolo di causa, consentito in ragione della natura del vizio denunciato, il ricorso in appello dell'Agenzia delle entrate è stato notificato a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita in data 27/12/2011 e, quindi, nel rispetto del termine lungo semestrale calcolato dal deposito della sentenza della CTP, datata 12/05/2011, termine che scadeva il 28/12/2011, tenuto anche conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3.1.1. Il primo motivo va, dunque, disatteso.

3.2. Sotto diverso profilo, «la notificazione dell'atto d'impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della 3 ConI est. G.M onno ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall'art.170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall'art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell'atto di impugnazione ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d'impugnazione "ex" art.285 cod. proc. civ., in quanto investito dell'inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati tutte le informazioni relative allo svolgimento e all'esito del processo» (Cass. S.U. n. 29290 del 15/12/2008;
Cass. n. 18034 del 06/08/2009;
Cass. n. 6051 del 12/03/2010).
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