Cass. civ., sez. III, sentenza 12/11/2008, n. 27041

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In virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 cod. proc. civ.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso ed il suo procuratore. Rimane pertanto integra la facoltà di quest'ultimo non solo di rivolgersi al cliente anche per la parte del credito professionale che ecceda la somma liquidata dal giudice che gli sia stata corrisposta dalla parte soccombente, ma anche di richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato ad intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 12/11/2008, n. 27041
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27041
Data del deposito : 12 novembre 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Presidente -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. S A - rel. Consigliere -
Dott. C M M - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

S
sul ricorso 22089/2006 proposto da:
D B R, B G, nella qualità di eredi legittimi di B A, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell'avvocato S A, rappresentati e difesi dall'avvocato I G (avviso via fax al nn. 0982/582498), giusta procura speciale in calce al ricorso;



- ricorrenti -


contro
COMUNE DI P, in persona del Sindaco pro tempore;



- intimati -


avverso la sentenza n. 895/2005 della CORTE D'APPELLO di CATANZAROdel 30/11/04, depositata il 06/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/09/2008 dal Consigliere e Relatore Dott. S A;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. G A, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di P proponeva opposizione all'esecuzione presso terzi intrapresa da D B R nei confronti della medesima Amministrazione, in forza di sentenza del giudice di P, assumendo che la parte esecutante non era legittimata al recupero delle spese processuali liquidate in sentenza, stante la distrazione delle stesse in favore del difensore e che, conseguentemente, erano inesatte le somme riportate in precetto, a seguito del ridimensionamento della sorte capitale per effetto della decurtazione delle predette spese distratte.
Il Tribunale di P rigettava l'opposizione.
La corte di appello di Catanzaro, adita dall'opponente, con sentenza depositata il 6.12.2005, accoglieva l'opposizione, assumendo che, in presenza di distrazione delle spese processuali, unico legittimato ad intimarne il pagamento era il difensore distrattario. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la parte opposta.
Non ha svolto attività difensiva l'intimato Comune. MOTIVI DELLA DECISIONE

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