Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2020, n. 34277
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Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. G D, nato a Ancona il 17/03/1967 3. G D, nata a Ancona il 18/01/1961 avverso la sentenza del 16/09/2019 del Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G C, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona disponeva, su richiesta dello Stato di San Marino, il riconoscimento a fini esecutivi della sentenza del Tribunale di San Marino che aveva ordinato nei confronti di D G e D G la confisca per equivalente di beni nella loro disponibilità sino alla concorrenza, rispettivamente, di euro 360.875,84 e 250.000,00. La Corte di appello dava atto che i predetti erano stati condannati in via definitiva con la citata sentenza per il reato di riciclaggio e che veniva in applicazione la Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, ratificata in Italia con I. n. 328 del 1993, e l'art. 735 -bis cod. proc. pen., introdotto quest'ultimo al fine di consentire di dare esecuzione agli obblighi nascenti da tale accordo internazionale. Era pertanto irrilevante che, all'epoca di commissione dei fatti di riciclaggio, non vi fosse in Italia una previsione normativa sulla confisca per equivalente.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G C, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Ancona disponeva, su richiesta dello Stato di San Marino, il riconoscimento a fini esecutivi della sentenza del Tribunale di San Marino che aveva ordinato nei confronti di D G e D G la confisca per equivalente di beni nella loro disponibilità sino alla concorrenza, rispettivamente, di euro 360.875,84 e 250.000,00. La Corte di appello dava atto che i predetti erano stati condannati in via definitiva con la citata sentenza per il reato di riciclaggio e che veniva in applicazione la Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990 sul riciclaggio, ratificata in Italia con I. n. 328 del 1993, e l'art. 735 -bis cod. proc. pen., introdotto quest'ultimo al fine di consentire di dare esecuzione agli obblighi nascenti da tale accordo internazionale. Era pertanto irrilevante che, all'epoca di commissione dei fatti di riciclaggio, non vi fosse in Italia una previsione normativa sulla confisca per equivalente.
2. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso
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