Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/08/2004, n. 15967
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Il diritto all'indennità premio di fine servizio è stato complessivamente ridisegnato sulla base della legge n. 440 del 1987 e dell'art. 6, primo comma, del D.L. n.69\88, convertito in legge n. 153 del 1988, nonché della sentenza della Corte costituzionale n. 763 del 1988, cosicché attualmente essa spetta per tutte le cessazioni dal servizio, anche precedenti all'entrata in vigore della legge - fatte salve le posizioni ormai definite ed esaurite -, è subordinato alla sola condizione dell'iscrizione per un anno all'istituto previdenziale e matura con la semplice cessazione dal servizio, per cui da quella data decorrono i centoventi giorni superati i quali, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 533 del 1973, sono dovuti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria in caso di ritardato pagamento dell'indennità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. FIGURELLI Donato - rel. Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. AMOROSO IO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, ex gestione INADEL, in persona del Presidente Dr. Rocco Familiari, domiciliato elettivamente in Roma alla via Vallisneri n. 11 presso l'avv. Paolo Pacifici, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CI IO;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Roma in data 21 settembre 7 dicembre 2001, n. 39605/2001, n. 64276/1995 R.G.A.C.;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Donato Figurelli nella pubblica udienza del 5 marzo 2004;
udito l'avv. Paolo Pacifici per l'INPDAP;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma, giudice del lavoro, AL IO conveniva in giudizio l'INADEL, ed esponendo di aver lavorato alle dipendenze del Comune di Roma dall'1.7.1973 all'1.1.1985, data in cui era stato trasferito all'A.M.N.U., chiedeva la liquidazione di alcuni compensi non inclusi all'atto della liquidazione dell'indennità premio di servizio e, previa riliquidazione di detta indennità, che l'Istituto convenuto fosse condannato al pagamento, per i titoli sopra indicati, della somma complessiva di L. 4.399.584, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito all'effettivo soddisfo. L'INADEL rimaneva contumace;
il Pretore rigettava la domanda, ritenendola infondata e compensando le spese di lite. Avverso la predetta sentenza proponeva tempestivo appello il AL, deducendone l'erroneità e chiedendo che, in riforma della stessa, venisse accolta, per quanto ancora rileva, la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi, con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del doppio grado del giudizio. Si costituiva in giudizio l'INPDAP, succeduto all'INADEL, resistendo al gravame, di cui chiedeva la reiezione.
Con sentenza in data 21 settembre - 7 dicembre 2001 il Tribunale di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto confermava, condannava l'INPDAP al pagamento della somma di L.
3.239.929 a titolo di interessi e rivalutazione, oltre ulteriori interessi dalla domanda giudiziale al saldo, ponendo metà delle spese di entrambi i gradi del giudizio a carico dell'INPDAP e compensando l'altra metà.
Il Tribunale riteneva fondato il secondo motivo di appello, con il quale l'appellante si doleva del mancato accoglimento della domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria in relazione al ritardato pagamento dell'indennità premio di servizio (corrisposta il 13.7.1988 invece che il 1.5.1985).
L'INADEL resisteva, sostenendo di averli correttamente corrisposti dalla data di entrata in vigore della norma, in forza della quale era sorto il credito principale (D.L. 31.8.1987 n. 359, conv. in L. 29.10.1987 n. 440). Sosteneva l'appellato che la controparte al momento del collocamento a riposo aveva maturato un'anzianità di servizio insufficiente, alla luce della normativa allora vigente, per ottenere l'indennità premio di servizio (l'art. 2 L. 152/1968 richiedeva quindici anni di anzianità di servizio e due anni di iscrizione all'INADEL). Solo per effetto dell'entrata in vigore della legge 440/1987, art. 22 comma 10^, il AL - secondo l'Istituto - aveva acquisito il
diritto all'indennità richiesta e dunque gli interessi non potevano che decorrere dalla domanda giudiziaria, ovvero dal 121^ giorno dalla data di entrata in vigore della norma sulla base della quale era sorto il diritto.
Osservava in proposito il Tribunale che, successivamente all'entrata in