Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2018, n. 436

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/01/2018, n. 436
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 436
Data del deposito : 11 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Svolgimento del processo

A. propone ricorso per cassazione con cinque motivi, illustrati con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, nel giudizio introdotto con l'impugnazione dell'avviso di accertamento ai fini dell'IRPEF con il quale veniva rettificata la dichiarazione dei redditi per l'anno 2003, anche sulla base dei movimenti sui conti correnti bancari ai sensi del D.P.R n. 600 del 1973, art. 32 recuperando "a tassazione compensi non dichiarati per Euro 68.269", ha confermato la fondatezza della pretesa.

Il giudice d'appello ha anzitutto ritenuto applicabile la normativa dettata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 come risultante dalle modifiche recate dalla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, commi 402 e 403, anche ai periodi d'imposta, come nella specie, anteriori alla legge del 2004;
ha poi precisato che "è proprio dall'esame della documentazione prodotta dalla contribuente, sia in relazione all'invito dell'ufficio che nella successiva fase contenziosa, che l'ufficio ha potuto accertare, per l'anno 2003, che i prelevamenti effettuati da uno dei due conti, e precisamente quello afferente l'attività professionale ammontavano ad Euro 68.269 (risultando) di tutta evidenza l'esistenza di attività non dichiarate derivanti dall'attività professionale della contribuente, per cui non può che condividersi il recupero a tassazione operato dall'ufficio della somma di Euro 68.269, quali ricavi non dichiarati in quanto non fatturati".

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso illustrato con successiva memoria.

Motivi della decisione

Col primo motivo la contribuente, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 32 come novellato dalla L. n. 311 del 2004 - secondo il quale i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito di rapporti bancari sono posti alla base degli accertamenti "se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario", assume di aver fornito la prova liberatoria della presunzione ivi prevista, consistente nella specifica indicazione e documentazione del beneficiario di ciascun prelevamento merce l'esibizione della documentazione giustificativa;
con il secondo motivo denuncia per omessa o insufficiente motivazione la sentenza impugnata mancando ogni argomentazione circa la intestazione fittizia di conti correnti a non meglio specificati soggetti terzi, ed in ordine alla sussistenza ed alla efficacia probatoria di una tabella riepilogativa dei beneficiari e della annessa documentazione, decisivi ai fini della definizione della controversia;
con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 402 in combinato disposto con l'art. 11 delle preleggi e con l'art. 24 Cost., assume che l'applicazione della presunzione ai lavoratori autonomi per i periodi

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