Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2016, n. 21617

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Sentenza
26 ottobre 2016
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Sentenza
26 ottobre 2016

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Massime • 2

In tema di agevolazioni fiscali per le aziende agricole montane, il compendio unico costituisce l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento di un livello minimo di redditività, idoneo a garantire l'ottimale sfruttamento del territorio e una sua apprezzabile concorrenzialità, sicché la cessione a terzi di una sua porzione prima del decorso di quindici anni dall'acquisto comporta la decadenza dai benefici di cui all'art. 5 bis della legge n. 97 del 1994, introdotti dalla legge n. 448 del 2001 e consistenti nell'esonero dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale, solo qualora abbia determinato la formazione di una superficie inferiore a quella minima stabilita dalla legge regionale o, in assenza, nazionale, atteso che il vincolo di indivisibilità "inter vivos" e "mortis causa" riguarda il compendio unico non nella sua interezza, come risultante dall'atto, ma entro i limiti previsti dalla normativa.

In tema di agevolazioni fiscali per le aziende agricole montane, il compendio unico costituisce l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento di un livello minimo di redditività, idoneo a garantire l'ottimale sfruttamento del territorio e una sua apprezzabile concorrenzialità, sicché la cessione a terzi di una sua porzione prima del decorso di quindici anni dall'acquisto comporta la decadenza dai benefici di cui all'art. 5 bis della legge n. 97 del 1994, introdotti dalla legge n. 448 del 2001 e consistenti nell'esonero dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale, solo qualora abbia determinato la formazione di una superficie inferiore a quella minima stabilita dalla legge regionale o, in assenza, nazionale, atteso che il vincolo di indivisibilità "inter vivos" e "mortis causa" riguarda il compendio unico non nella sua interezza, come risultante dall'atto, ma entro i limiti previsti dalla normativa.

Massima redatta a cura del CED della Cassazione

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/10/2016, n. 21617
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21617
Data del deposito : 26 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

2 1 6 17 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO *TRIBUTI LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 28797/2012 Cron. 21617 SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. - Presidente Ud. 05/10/2016 Dott. DOMENICO CHINDEMI Dott. ORONZO DE MASI Consigliere PU Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO Consigliere Consigliere Dott. ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Rel. Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28797-2012 proposto da: LI NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE REGINA MARGHERITA 262-264, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE TAVERNA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RENATO FERRARA giusta delega a margine; ricorrente 2016 contro 3517 AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI TERNI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente 12, presso domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrente nonchè contro AMMINISTRAZIONE ECONOMIA &
FINANZE DELLO STATO; - intimato avversO la sentenza n. 135/2012 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA, depositata il 10/07/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/10/2016 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA; udito per il ricorrente 1'Avvocato TAVERNA che ha chiesto l'accoglimento; udito per il controricorrente l'Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto il rigetto; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del giudizio. IN LL propone quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 135/04/12 del 10 luglio 2012 con la quale la commissione tributaria regionale di Perugia, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione notificatogli dall'agenzia delle entrate 1'8 maggio 2009 a titolo di decadenza dalle agevolazioni da lui fruite ex art.5 bis co.1 1.97/94, introdotto- dall'articolo 51, co.21, 1.448/01: esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere in relazione al decreto 20 dicembre 2002- con il quale il tribunale di Orvieto gli aveva trasferito la proprietà di un compendio agricolo di circa 360 ha, a lui aggiudicato. -il LL,Assumeva, in particolare, la commissione tributaria regionale che: come risultava dall'avvenuta registrazione 13 maggio 2005 di denuncia di contratto verbale, aveva affittato al padre ER LL una porzione, di circa 28 ha, dei terreni agricoli oggetto dell'acquisto agevolato;
tale circostanza era di per sé sufficiente a - revocare i benefici di legge richiesti. Resiste con controricorso l'agenzia delle entrate. Il LL ha depositato memoria 621B9C11E83AC6F" data-article-version-id="8fe7dd0a-7df1-56de-8468-371570945e1f-LR4A3F0621B9C11E83AC6F-19401028" href="/norms/codes/itatextdojsitmpneuq0ej/articles/itaart0ekk256ase6c84?version=8fe7dd0a-7df1-56de-8468-371570945e1f-LR4A3F0621B9C11E83AC6F-19401028">ex art.378 cod. proc. civ.. Motivi della decisione. § 1. Va preliminarmente rilevata l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui è stato proposto nei confronti del ministero dell'economia e delle finanze;
vale a dire, di un soggetto che non ha partecipato ai precedenti gradi di giudizio, e nei cui 'rapporti giuridici', 'poteri' e 'competenze' in materia sono succedute ex lege (art. 57 co.1 d.lgs.300/99, con decorrenza dal 1^ gennaio 2001 ex art.1 D.M. 28 dicembre 2000) le agenzie fiscali. Enti dotati di autonoma e distinta soggettività impositiva, nonché di assorbente legittimazione sostanziale e processuale (Cass. 1550/15;
8177/11 ed altre). § 2. Con il primo motivo di ricorso il LL lamenta violazione o falsa applicazione degli articoli 17 e 62 d.lgs. 546/92;
per non avere la commissione tributaria regionale rilevato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'agenzia delle entrate, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Ciò perché l'atto di appello non era stato notificato, in tempo utile, presso lo studio del difensore domiciliatario (sito, in Orvieto, ad un indirizzo diverso da quello indicato nell'elezione di domicilio, e tuttavia agevolmente rinvenibile dall'amministrazione finanziaria), ma soltanto depositato ai sensi dell'articolo 17 cit., oltre il termine, presso la segreteria della commissione tributaria. m fre Ric.n.28797/12 rg. Ud.del 5 ottobre 2016 .Est. La censura non può trovare accoglimento stante la configurabilità, nella specie, di un'ipotesi di nullità della notificazione;
con conseguente sanatoria per l'intervenuta costituzione in giudizio dell'appellato (Cass. 12539/14). § 3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ex art.360, 1^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. difetto di motivazione ed omesso esame, nonché violazione degli articoli 76 d.P.R. 131/86 e 11 co.1 e 1 bis 1. 289/02. Per non avere la commissione tributaria regionale motivato alcunché in ordine alla eccepita decadenza dell'amministrazione finanziaria, la quale aveva notificato l'avviso di liquidazione in oggetto (maggio 2009) oltre tre anni dopo l'emergere della causa della asserita revoca delle agevolazioni, individuata nella registrazione della denuncia di contratto verbale di affitto (maggio 2005). Né era, nel caso di specie, applicabile la proroga biennale dei termini di cui alla legge sul condono, posto che alla scadenza di presentazione della relativa istanza (16 aprile 2004) non si era ancora verificato alcun illecito astrattamente condonabile. Il motivo non merita accoglimento. E' principio giurisprudenziale di legittimità che il termine triennale per l'accertamento in materia di registro, previsto in via generale dall'art.76 2^ co. DPR 131/86, è assoggettato alla proroga biennale dettata dall'art.11 commi 1 ed 1 bis 1.289/02;
e ciò anche nella specifica materia di revoca delle agevolazioni. L'art. 11 co.1 bis.

1. cit., facendo menzione delle "violazioni relative alla applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite..." assimila infatti le violazioni delle disposizioni agevolative a quelle relative all'enunciazione di valore degli immobili di cui al 1° co. I.cit.. Ne consegue l'applicabilità anche alle violazioni di cui al co. 1 bis della proroga prevista nel co. 1;
e ciò senza necessità di esplicito richiamo, posto che una diversa soluzione determinerebbe una incongrua ed irrazionale disparità di trattamento tra ipotesi del tutto equivalenti (Cass. 23222/15; Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 279 del 08/01/2013;
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 1672 del 2011;
Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 12069 del 17/05/2010;
Sez. 5, Sentenza n. 24575 del 03/12/2010;
Sez. 5, Ordinanza n. 15750 del 2010 Sez. 5, Ordinanza n. 4321 del 2009). Nel ribadire tale principio, Cass. n.24683/14 ha poi affermato con orientamento al quale si intende dare qui continuità, pur a fronte del precedente difforme in

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