Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/2019, n. 25766
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la seguente "formale" del negozio SENTENZA di fideiussione sui ricorso 17849-2017 proposto da: - Esclusione DETTO FACTOR SPA IN LIQUIDAZIONE in persona del R.G.N. 17849/2017 liquidatore pro tempore Dott. C S, cr,„ 2-`6() elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A. BAIAMONTI Rep. \1;. 4, presso lo studio dell'avvocato R A, Od. 21/03/2019 rappresentata e difesa dall'avvocato C P 2 C;705 - ricorrente -contro BANCA CARGE SPA , TARANTINI CLAUDIO ;- intimati - avverso la sentenza n. 526/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 08/05/2017;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/2019 dal Consigliere Dott. S G G;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'accoglimento del ricorso in particolare del motivo 1C;udito l'Avvocato R A per delega;FATTI DI CAUSA 1. La società Detto Factor 5.p.a., in liquidazione, ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 526/17, dell'8 maggio 2017, della Corte di Appello di Bari, che - accogliendo il gravame esperito dalla società Banca C S.p.a. (d'ora in poi, "C") avverso la sentenza n. 3822/11, del 10 dicembre 2011, del Tribunale di Bari - ha dichiarato l'inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., anche nei confronti di C, dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale posto in essere il 4 novembre 2009 da tale C T. 2. Riferisce, in punto di fatto, l'odierna ricorrente di aver convenuto in giudizio, ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., il T, giacché costui - dopo essersi impegnato ad iscrivere ipoteca volontaria su un bene di sua proprietà sito in Bari, via Marchese di Montrone n. 130, per l'importo di C 500.000,00, a garanzia di un credito vantato da essa Detto Factor verso altra società - costituiva, mediante rogito notarile del 4 novembre 2009, un fondo patrimoniale, che sottraeva detto immobile alla garanzia patrimoniale. Adito dalla società Detto Factor, il Tribunale barese - in difetto di contestazione, da parte del T, dei presupposti dell'azione revocatoria - rinviava immediatamente la causa per la precisazione delle conclusioni;tuttavia, nelle more della celebrazione dell'udienza ex art. 187 cod. proc. civ., interveniva in giudizio la società C, la quale domandava che il suddetto atto costitutivo del fondo patrimoniale venisse dichiarato inefficace anche nei propri confronti, sul presupposto che il T avesse garantito, con fideiussione, un suo credito, in relazione al quale la società interveniente aveva conseguito provvedimento monitorio.Il giudice di prime cure, mentre accoglieva l'azione revocatoria esercitata da Detto Factor, rigettava quella della società intervenuta in giudizio. Esperito gravame da quest'ultima, la Corte barese lo accoglieva, dichiarando, pertanto, l'inefficacia dell'atto suddetto anche nei confronti della società C. 3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari ha proposto ricorso per cassazione la società Detto Factor, sulla base - come detto - di quattro motivi. 3.1. In particolare, il primo motivo deduce - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 1, e 167 cod. proc. civ., oltre che dell'art. 117 del testo unico bancario, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto di poter accogliere l'azione ex art. 2901 cod. civ., esperita da C, sul rilievo che il T non abbia mai contestato gli elementi posti dalla stessa a fondamento della propria domanda, sicché, essendo pacifica l'esistenza del credito, si è ritenuta non necessaria la produzione della copia del decreto ingiuntivo allegata dalla società intervenuta in giudizio. Tuttavia, la Corte territoriale si sarebbe acriticamente adagiata sul principio di non contestazione non coordinandolo con l'onere di allegazione che comunque gravava sulla società C a norma dell'art. 167 cod. proc. civ., giacché essa non avrebbe allegato alcun fatto costitutivo del suo diritto di credito, né degli ulteriori elementi previsti dall'art. 2901 cod. civ. ai fini dell'accoglimento della cosiddetta "actio pauliana".Si assume, inoltre, che la sentenza impugnata non avrebbe fatto una corretta applicazione del principio di non contestazione, non potendo esso operare rispetto ad atti o contratti che necessitano, come la fideiussione, della forma scritta "ad substantiam". Infine, si contesta la decisione della Corte barese anche in relazione alla supposta carenza di interesse dell'odierna ricorrente a contestare l'intervento di C. 3.2. Il secondo motivo deduce - ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Si ipotizza l'esistenza del vizio di ultrapetizione, laddove la sentenza impugnata ha affermato che il T non ha mai contestato la circostanza di essere debitore di C, mentre, in realtà, quest'ultima si sarebbe limitata a rilevare che il convenuto aveva ammesso il compimento dell'atto dispositivo, nonché aderito alla domanda di revoca proposta dal solo attore principale, e non pure dalla parte intervenuta in giudizio.
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