Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2022, n. 36875

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/12/2022, n. 36875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 36875
Data del deposito : 15 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

1. - Sulla base di un solo motivo rescindente, illustrato con memoria, Intesa SanPaolo Spa , quale incorporante della Mediocredito Italiano Spa , ricorre per la revocazione della ordinanza n. 12448/21, depositata in data 11 maggio 2021, con la quale la Corte ha rigettato il ricorso proposto da Mediocredito Italiano Spa avverso la sentenza n. 1610/2/2019, depositata il 9 aprile 2019, della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, a sua volta, aveva accolto l'appello del Comune di Garbagnate Milanese, così pronunciando in integrale riforma della decisione di prime cure recante accoglimento dell'impugnazione di due avvisi di accertamento relativi all'IMU dovuta dalla contribuente in relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013.

A fondamento della richiesta revocazione, denuncia la ricorrente violazione dell'art. 391 bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4, assumendo che la Corte, con l'impugnata ordinanza, aveva definito il giudizio senza tener conto dell'eccezione di giudicato esterno, - svolta in memoria difensiva a riguardo della pronuncia resa dalla stessa Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5199/2019, del 18 dicembre 2019, - così incorrendo nel denunciato errore revocatorio.

Soggiunge la ricorrente che, così pronunciando, la Corte aveva determinato, altresì, un conflitto di giudicati con la pronuncia resa dalla Corte il 6 aprile 2021 (ordinanza n. 9223/21), pronuncia che, in relazione al periodo di imposta 2014, diversamente aveva tenuto conto di detto giudicato esterno che, pertanto, doveva "spiegare i suoi effetti... paralizzando in tal modo i motivi di ricorso proposti" dal comune di Garbagnate Milanese.

2. - Il Comune di Garbagnate Milanese resiste con controricorso.

Motivi della decisione

1. - Il motivo di ricorso è senz'altro ammissibile.

2. - Come, difatti, la Corte ha già avuto modo di rilevare, l'errore di fatto idoneo a legittimare la revocazione della sentenza di cassazione, ex art. 391-bis c.p.c., e art. 395 c.p.c., n. 4, deve riguardare gli atti interni al giudizio di legittimità, che la Corte può esaminare direttamente, con propria indagine di fatto, nell'ambito dei motivi di ricorso, ovvero delle questioni rilevabili d'ufficio (v., ex plurimis, Cass., 22 ottobre 2018, n. 26643;
Cass., 5 marzo 2015, n. 4456;
Cass., 18 febbraio 2014, n. 3820).

In svolgimento di detto principio di diritto, deve, quindi, ritenersi che l'omessa considerazione di una memoria può rilevare innanzitutto ex se, ed in termini di omessa pronuncia, - così come del resto dalla Corte rilevato a riguardo dell'omesso esame di motivi di ricorso (v. Cass. Sez. U., 27 novembre 2019, n. 31032;
Cass., 18 ottobre 2018, n. 26301;
Cass., 15 febbraio 2018, n. 3760;
Cass., 26 agosto 2015, n. 17163;
Cass., 21 luglio 2011, n. 16003), - qualora con la stessa sia stata legittimamente posta un'eccezione che andava esaminata (così com'è per quella di giudicato esterno che, oltretutto, è questione rilevabile di ufficio;
Cass., 30 maggio 2022, n. 17379;
Cass., 24 luglio 2015, n. 15608;
v., altresì, Cass., 30 marzo 1994, n. 3137) ovvero qualora ne sia conseguito il

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