Cass. civ., sez. II, sentenza 01/02/2023, n. 03043

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 01/02/2023, n. 03043
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 03043
Data del deposito : 1 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 22034-2018 proposto da: S T, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI, N. 3, presso lo studio dell'avvocato M T, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato M G V;
-ricorrente -

contro

MERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
LIGESTRA DUE S.R.L., liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GAETANO DONIZETTI N. 7, presso lo studio dell'avvocato P F, che la rappresenta e difende;
-controricorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 3859/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA;
viste le conclusioni motivate formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
uditi gli Avvocati M T, S T per delega dell’Avvocato M G V, P F, PIO

GIOVANNI MARRONE FATTI DICAUSA

1.L’avvocato S T, con atto notificato il 9 luglio 2018, ha proposto ricorso articolato in otto motivi avverso la sentenza n. 3859/2017 della Corte d’appello di Roma, pubblicata il 9 giugno 2017. La LigestraDue s.r.l., quale liquidatrice dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta, ha notificato in data 17 settembre 2018 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in sei motivi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha notificato in data 18 settembre 2018 controricorso contenente altresì ricorso incidentale articolato in tre motivi.

2. La sentenza n. 3859/2017 della Corte d’appello di Roma ha respinto gli appelli formulati da S T, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Ligestra Due s.r.l. contro la sentenza resa dal Tribunale di Roma il 2 settembre 2011. Il giudice di primo grado aveva accolto in parte le domande avanzate dall’avvocato T per ottenere il pagamento dei compensi professionali correlati all’attività svolta in otto giudizi di opposizione allo stato passivo della SAF S.p.A. e in un giudizio di appello di controversia di lavoro, condannando il Ministero dell’Economia e delle Finanze a corrispondere la somma complessiva di € 1.734,75, al netto degli acconti ricevuti, oltre interessi e maggior danno. I ricorsi sono stati decisi in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, con richiesta di discussione orale. Le parti hanno presentato memorie in data 7, 16 e 17 novembre 2022. Le ulteriori memorie depositate dal ricorrente principale in data 21 e 22 novembre 2022 non hanno osservato il termine di cui all’art. 378 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorrente principale ha prodotto in allegato alla propria memoria numerose decisioni della Corte di cassazione, le quali non costituiscono documenti, agli effetti dell’art. 372 c.p.c., dovendo, piuttosto, essere conosciute da questa Corte mediante l’attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante (Cass. Sez. Unite, 17 dicembre 2007, n. 26482).

1.Il ricorso dell’avvocato S T narra da pagina 1 a pagina 24 le complesse vicende che hanno riguardato le parti, con riferimento all’incarico conferito nel settembre 2000 al ricorrente principale dall'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di svolgere attività di difesa in favore del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta in oltre quattrocento contenziosi coinvolgenti l’Ente disciolto e le sue controllate SAF S.p.A., SIVA S.p.A., Nuramare S.p.A. e RESS s.r.l. I contorni di tale rapporto sono stati già ricostruiti da questa Corte a definizione dei molteplici giudizi tra le parti che ne sono derivati, da ultimo nelle sentenze nn. 3701, 3702, 3703, 3892, 3893, 3894, 3895 del 2022 (tutte non massimate), rese all’esito dell’udienza del2 dicembre 2021, alle quali può perciò farsi rinvio. Disattendendo l’eccezione svolta dalla controricorrente Ligestra Due s.r.l., può affermarsi che il ricorso principale consente di ricavare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda oggetto di questo procedimento, funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte. Quanto all’eccezione proposta dall’altro controricorrente Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 5 luglio 2013, n. 16887).

1.1. Il primo motivo del ricorso dell’avvocato T deduce la violazione degli artt. 112, 105, 167, 183 e 268 c.p.c. e concerne la “carenza di legittimazione sostanziale e processuale” della Ligestra “ex lege n. 14/2009”, non avendo la stessa preso parte al giudizio di primo grado ed avendo poi proposto appello.

1.2. Il secondo motivo del ricorso dell’avvocato T deduce la violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., per “novità delle domande/azioni ex lege n. 14/2009, con inammissibilità dei gravami”.

1.3. Il terzo motivo del ricorso dell’avvocato T deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della Ligestra al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di cinque sentenze.

1.4. Il quarto motivo del ricorso dell’avvocato T deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della Ligestra al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di altre cinque sentenze.

1.5. Il quinto motivo del ricorso dell’avvocato T deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della Ligestra al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di altre quattro sentenze.

1.6. Il sesto motivo del ricorso dell’avvocato T deduce la violazione degli artt. 324 e 329 c.p.c. e dell’art. 2909 c.c., quanto agli “insorti giudicati di non applicabilità della legge 14/2009 alla convenzione di patrocinio del 19 settembre 2000” ed al “mancato subentro della Ligestra al MEF”, invocando al riguardo i numeri di raccolta generale di altre tre sentenze.

1.7. Il settimo motivo del ricorso dell’avvocato T deduce la violazione degli artt. 2230, 2232, 2233, 2238 e 2094 c.c. “in ordine alla mancata posizione degli avvocati D V, R e M”, i quali avevano operato “esclusivamente in nome e per conto dello Studio”, da intendersi, perciò, titolare delle remunerazioni delle prestazioni rese dai medesimi.

1.8. L’ottavo motivo del ricorso dell’avvocato T deduce la violazione degli artt. 115, 112 e 167 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. “in ordine all’omessa retribuzione delle azionate prestazioni professionali”.

2. I primi sei motivi del ricorso dell’avvocato T vanno esaminati congiuntamente, in quanto connessi. Essi attengono tutti al capo della sentenza impugnata che ha ritenuto che Ligestra Due s.r.l., quale liquidatore dell’Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta designato con d.m. dell’11 novembre 2009 e dunque successore nei rapporti in corso e nelle cause pendenti, fosse legittimata, ai sensi dell’art. 111, comma 4, c.p.c., a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, pur non essendo stata parte del giudizio davanti al Tribunale.

2.1. Il ruolo rivestito dalla Ligestra Due s.r.l. nelle vicende del rapporto intercorso tra l’avvocato S T e l'Ispettorato Generale per la liquidazione degli Enti Disciolti del Ministero del Tesoro, ora Ministero dell'Economia e delle Finanze, in relazione alla difesa in giudizio del disciolto Ente Nazionale per la Cellulosa e la Carta, è stato già illustrato nella sentenza n. 3701/2022 del 7 febbraio 2022 (non massimata). La legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, dispose la soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale. In forza di tale legge all’ente in liquidazione si sostituì un apposito organo statale, il quale agiva come branca dell’amministrazione dello Stato con propria soggettività istituzionale e non come organo dell’ente soppresso. L'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, dispose la soppressione e la liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate. Con decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 4 maggio 2000 venne avocato all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti il compito di procedere alle residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
proprio tale Ispettorato concluse con l’avvocato T la convenzione del 2000 (nonché altra successiva nel 2002). L’art. 9, comma 1-bis, del d.l. 15 aprile 2002, n. 63, aggiunto dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, stabilì la definitiva soppressione degli enti pubblici di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e, conseguentemente, alla lettera c), precisò che “ferma restando la titolarità, in capo al Ministero dell'economia e delle finanze, dei rapporti giuridici attivi e passivi, la gestione della liquidazione nonché del contenzioso può essere da questo affidata ad una società, direttamente o indirettamente controllata dallo Stato, scelta in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato”. Tale società con D.M. 27 settembre 2004 venne individuata in Fintecna S.p.a. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 giugno 2007, a far data dal 1° dicembre 2007, vennero avocate al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed affidate alla Fintecna S.p.A. le residue operazioni liquidatorie dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta. È poi intervenuto l’art. 41, comma 16 octies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, secondo cui: “[a]llo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione delle liquidazioni dell'Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta (E.N.C.C.), della LAM.FOR. s.r.l. e del Consorzio del Canale Milano Cremona Po, la società Fintecna o società da essa interamente controllata ne assume le funzioni di liquidatore. Per queste liquidazioni lo Stato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 , risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione. Al termine delle operazioni di liquidazione, il saldo finale, se positivo, viene versato al bilancio dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, determina il compenso spettante alla società liquidatrice, a valere sulle risorse della liquidazione”. Infine, con d.m. dell’11 novembre 2009, la società soggetto liquidatore ai sensi della richiamata normativa è stata individuata nella "Ligestra Due S.r.l.". Questo quadro legislativo portò a concludere nella sentenza n. 3701 del 2022che il Ministero dell'Economia e delle finanze è rimasto nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi dell’ente disciolto, ne ha affidato la gestione della liquidazione ad una società controllata dallo Stato e risponde delle passività nei limiti dell'attivo della liquidazione, ove si tratti di debiti già contratti dal medesimo Ente Nazionale per la Cellulosa e per la Carta. Dunque, la disciplina che ha comportato il mutamento del soggetto passivo delle obbligazioni e la responsabilità nei limiti dell’attivo ha riguardato unicamente le posizioni debitorie già facenti capo al soppresso Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, nelle quali operava la successione dello Stato. La stessa disciplina normativa non rileva, invece, per i debiti contratti direttamente da organi statali. Ciò significa che la legge n. 14 del 2009 non ha inciso sulla legittimazione processuale e sulla titolarità sostanziale inerenti ai rapporti g iuridici obbligatori che non facevano capo all'ente soppresso, quali quelli derivanti dalle convenzioni di patrocinio stipulate nel 2000 (e nel 2002) tra l’avvocato T e l’Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (ufficio quest’ultimo compreso dapprima nel Ministero del Tesoro e poi nel Ministero dell’economia e delle finanze, quale struttura della Ragioneria generale dello Stato, poi trasformato a seguito del d.l. n. 63 del 2002, e delle leggi n. 311 del 2004, n. 266 del 2005 e n. 296 del 2006, col subentro della società FINTECNA, ed infine soppresso con la legge finanziaria per il 2007). La sentenza n. 3701 del 2022 riconobbe, quindi, la legittimazione sostanziale e processuale del Ministero dell'economia e delle finanze per le posizioni debitorie, ed i correlati oneri economici, relativi a compensi per prestazioni professionali, facenti capo non all’ente soppresso ma direttamente alla gestione liquidatoria e contratti nell’ambito di attività espletata in qualità di organo dell’amministrazione statale, mediante struttura costituita dallo stesso Ministero. Venne altrimenti precisato che il riconoscimento di una legittimazione alternativa del soggetto cui è affidata la gestione della liquidazione e del contenzioso può rispondere soltanto a criteri amministrativo - contabili, intesi ad assicurare la distinzione delle passività già gravanti sugli enti soppressi rispetto alla corrente gestione economica. 2.2. È tuttavia qui dirimente osservare che la Corte d’appello di Roma, dopo aver espressamente riconosciuto la legittimazione di Ligestra Due s.r.l. ad impugnare la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in forza degli effetti prodotti dalla legge n. 14 del 2009 e dal d.m. dell’11 novembre 2009, ha poi respinto nel merito sia l’appello del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sia l’appello della Ligestra Due s.r.l., compensando per intero tra le parti le spese processuali. Pertanto, S T, essendo stati rigettati nel merito gli appelli formulati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Ligestra Due s.r.l., poteva investire questa Corte della questione pregiudiziale attinente alla legittimazione della Ligestra Due s.r.l., ovvero al “subentro” della stessa nel posizione del Ministero, soltanto mediante ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso delle controparti, potendo tali questioni pregiudiziali di rito essere esaminate dalla Corte di cassazione unicamente in presenza dell'attualità dell'interesse, ovvero nell'ipotesi della fondatezza degli avversi ricorsi (cfr. Cass. Sez. Unite, 6 marzo 2009, n. 5456;
Cass. Sez. Unite, 25 marzo 2013, n. 7381 ;
Cass. Sez. 1 , 6 marzo 2015, n. 4619;
Cass. Sez. 1, 1 marzo 2016, n. 4047;
Cass. Sez. 3, 14 marzo 2018, n. 6138). I primi sei motivi del ricorso dell’avvocato T sono, perciò, inammissibili per carenza di attualità dell'interesse ad impugnare. Gli stessi motivi sarebbero comunque inammissibili anche alla luce dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c. Le censure allegano la violazione di molteplici giudicati esterni formatisi per lo più antecedentemente alla sentenza qui impugnata, sicché essi potrebbero dar luogo ad un vizio denunciabile per cassazione ex art. 360 c.p.c. solo specificando di aver all’uopo proposto una apposita eccezione di giudicato esterno davanti alla Corte d’appello, eccezione rimasta poi trascurata dai giudici di merito. Al contrario, l’omesso rilievo d’ufficio del giudicato esterno nel giudizio che ha pronunciato la sentenza impugnata dà luogo all’ipotesi di revocazione prevista dall'art. 395, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. Sez. Unite, 20 ottobre 2010, n. 21493). Perché sia poi ammissibilmente denunciato per cassazione ex art. 360 c.p.c. la violazione di un giudicato esterno perpetrato dalla sentenza impugnata, occorre altresì che il ricorrente indichi quale affermazione contenuta nella decisione da cassare si ponga in contrasto con la portata della pregressa res iudicata , non potendosi devolvere alla Suprema Corte di riesaminare officiosamente ogni statuizione contenuta nella prima in rapporto ad ogni statuizione contenuta nella seconda. L’assimilazione del giudicato agli "elementi normativi" e la conseguente sindacabilità sotto il profilo della violazione di legge della sentenza che con esso contrasti non esonerano il ricorrente per cassazione dall’osservanza di quei canoni di specificitàdel motivo che si esigono comunque per ogni deduzione di violazione o falsa applicazione della legge, in quanto giudizio sul fatto contemplato dalle norme di diritto positivo applicabili al caso specifico. D’altro canto, il ricorrente principale non considera che quando due o più giudizi tra le stesse parti abbiano fatto riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto nel successivo o nei successivi giudizi, seppure questi abbiano finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo, sicché il giudicato, agli effetti dell’art. 2909 c.c., resta unico, e non si moltiplica illimitatamente. Viceversa, se sulla medesima questione si vengono a formare due giudicati contrastanti, si fa riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione (tra le tante, Cass. Sez. 6- 5 , 31 maggio 2018, n. 13804;
Cass. Sez. L, 20 luglio 2007, n. 16150).
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