Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/08/2019, n. 20999
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso 12677-2014 proposto da: CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO n. 69, presso lo studio 2019 dell'avvocato A B, rappresentato e 2533 difeso dall'avvocato G S;- ricorrente -contro D'O A, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES n. 5, presso lo studio dell'avvocato L G, rappresentata e difesa dall'avvocato D D S;- controricorrente - avverso la sentenza n. 544/2013 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 05/12/2013 R.G.N. 367/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2019 dal Consigliere Dott. A D P;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. udito l'Avvocato C D A per delega verbale Avvocato G S;udito l'Avvocato L G per delega verbale Avvocato D D S. RG 12677/2014 FATTI DI CAUSA 1. La Corte d'Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva rigettato tutte le domande, ha parzialmente accolto il ricorso proposto da Antonella D'Ottavio nei confronti della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo ed ha dichiarato il diritto dell'appellante ad essere inquadrata nella fascia dirigenziale dal 1° gennaio 2005 ed a percepire le differenze retributive conseguenti al diverso inquadramento. 2. La Corte territoriale ha premesso in fatto che la D'Ottavio, dopo aver prestato servizio effettivo di ruolo come segretario comunale per più di tre anni, aveva esercitato l'opzione ex art. 18 del d.P.R. n. 465/1997 ed era stata inquadrata dalla Camera di Commercio neWVIII livello funzionale a decorrere dal 2 settembre 1998. 3. Il giudice d'appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie l'commq47d/articles/itaartfyceetcdmxld84?version=45dc5b19-fe64-5cb8-9b7e-016f70094316::LR00D4A0143CD26C94DDE4::2019-07-01">art. 1, comma 49 della legge n. 311 del 2004, sebbene al momento della sua entrata in vigore la procedura di mobilità che aveva interessato la ricorrente fosse già conclusa, ed ha evidenziato che in realtà con la disposizione in parola il legislatore aveva inteso eliminare ogni disparità di trattamento fra gli ex segretari comunali, disponendo che tutti venissero inquadrati nel ruolo unico dei dirigenti dell'amministrazione di destinazione, a prescindere dalla fascia di appartenenza. 4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Camera di Commercio di Bergamo sulla base di due motivi, ai quali la D'Ottavio ha resistito con tempestivo controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la ricorrente denuncia la violazione di plurime disposizioni di legge ( art. 1, commi da 46 a 49, 95 e 96, della legge n. 311/2004;art. 16, comma 4, della legge n. 246/2005;artt. 101, 97 e ss., 107 e SS. del d.lgs. n. 267/2000;art. 17 della legge n, 127/1997;artt. 12,18 e 19 del d.P.R. n. 465/1997) e di contratto collettivo (artt. 31,32,35 e 39 del CCNL segretari comunali e provinciali del 16/5/2001 per il quadriennio normativo 1998/2001;art. 1 del CCNL segretari comunali 16/5/2001 per i biennio economico 2000/2001). Sulla base di argomenti testuali e sistematici sostiene, in estrema sintesi, che ha errato la Corte territoriale nel ritenere applicabile l'art. 1, comma 49, della legge n. 311/2004 anche alle procedure di mobilità da tempo concluse perché, al contrario, la disposizione, richiama il "processo di mobilità di cui al comma 48", quest'ultimo chiaramente riferibile ai soli segretari comunali non ancora definitivamente inquadrati nei ruoli delle amministrazioni di assegnazione. Aggiunge che i co RG 12677/2014 nessuna parte della disposizione fa riferimento ad un'efficacia retroattiva della stessa, inapplicabile, quindi, alle situazioni ormai cristallizzate da tempo.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi