Cass. pen., sez. I, sentenza 26/10/2022, n. 40540
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da B D, nato a Melito di Porto Salvo il 30/08/1958 avverso l'ordinanza del 17/11/2021 della Corte di assise di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. D B era condannato, dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, all'esito di processo celebrato con rito ordinario, alla pena dell'ergastolo. La sentenza era pronunciata il 17 febbraio 2000, dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 2 gennaio 2000) dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta. In sede di discussione finale, l'imputato, invocando la sopravvenienza legislativa, aveva chiesto di essere ammesso al rito alternativo, ma la Corte di assise di appello aveva - in assenza, in allora, di disciplina transitoria - giudicato tardiva 'istanza e l'aveva disattesa. Pendente il giudizio di legittimità, era entrato in vigore (in data 8 giugno 2000) l'art.
4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, il quale aveva riaperto, a determinate condizioni, ma solo per i gradi di merito, il termine per presentare la richiesta di rito abbreviato. La novella legislativa non influiva, dunque, sull'ulteriore corso del processo. La sentenza di appello diveniva definitiva in data 19 marzo 2002. 2. Con istanza rivolta alla Corte di assise di appello di Milano, competente ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., presentata il 28 settembre 2021, B proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione pronunciava in senso sfavorevole, osservando -in via assorbente- come nel caso di specie non potessero trovare applicazione i principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). B, ineccepibilmente, non era mai stato ammesso al rito abbreviato e l'irrogazione dell'ergastolo nei suoi confronti non era dipesa dall'applicazione retroattiva, in processo celebrato secondo detto rito, di una disciplina sanzionatoria sfavorevole.
3. Avverso tale ordinanza B ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente assume che, benché non identica a quella esaminata nel caso Scoppola, la sua posizione avrebbe meritato analoga definizione. Egli pure aveva chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, senza mai in prosieguo revocare tale scelta processuale. L'impossibilità di accedere al rito stesso, e il conseguente effetto sanzionatorio in malam partem, erano dipesi da «casualità temporali» sottratte al suo dominio e che non potevano riflettersi in suo pregiudizio. Non l'avvenuta ammissione al rito speciale, ma la presentazione della relativa richiesta nel periodo di vigenza della disciplina sanzionatoria più favorevole (il lasso di tempo compreso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000), doveva considerarsi fattore discriminante. Anche al ricorrente, che una tale richiesta aveva avanzato, sarebbe stata inflitta una pena diversa rispetto a quella che, considerate le leggi entrate in vigore nel periodo compreso tra la commissione del reato e la pronuncia della
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L B, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. D B era condannato, dalla Corte di assise di appello di Reggio Calabria, all'esito di processo celebrato con rito ordinario, alla pena dell'ergastolo. La sentenza era pronunciata il 17 febbraio 2000, dopo l'entrata in vigore (avvenuta il 2 gennaio 2000) dell'art. 30, comma 1, lett. b), legge 16 dicembre 1999, n. 479, che, modificando l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., aveva esteso ai reati astrattamente punibili con l'ergastolo la possibilità di richiedere il rito abbreviato e aveva stabilito che, all'esito del giudizio celebrato in tali forme, all'ergastolo si sostituisse la reclusione di anni trenta. In sede di discussione finale, l'imputato, invocando la sopravvenienza legislativa, aveva chiesto di essere ammesso al rito alternativo, ma la Corte di assise di appello aveva - in assenza, in allora, di disciplina transitoria - giudicato tardiva 'istanza e l'aveva disattesa. Pendente il giudizio di legittimità, era entrato in vigore (in data 8 giugno 2000) l'art.
4-ter d.l. 7 aprile 2000, n. 82, conv. dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, il quale aveva riaperto, a determinate condizioni, ma solo per i gradi di merito, il termine per presentare la richiesta di rito abbreviato. La novella legislativa non influiva, dunque, sull'ulteriore corso del processo. La sentenza di appello diveniva definitiva in data 19 marzo 2002. 2. Con istanza rivolta alla Corte di assise di appello di Milano, competente ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen., presentata il 28 settembre 2021, B proponeva incidente di esecuzione, chiedendo la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione pari ad anni trenta. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il giudice dell'esecuzione pronunciava in senso sfavorevole, osservando -in via assorbente- come nel caso di specie non potessero trovare applicazione i principi contenuti nella sentenza della Corte EDU, GC, 17/09/2009, Scoppola c. Italia (in attuazione della quale era intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 210 del 2013). B, ineccepibilmente, non era mai stato ammesso al rito abbreviato e l'irrogazione dell'ergastolo nei suoi confronti non era dipesa dall'applicazione retroattiva, in processo celebrato secondo detto rito, di una disciplina sanzionatoria sfavorevole.
3. Avverso tale ordinanza B ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori di fiducia. Nell'unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Il ricorrente assume che, benché non identica a quella esaminata nel caso Scoppola, la sua posizione avrebbe meritato analoga definizione. Egli pure aveva chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato, senza mai in prosieguo revocare tale scelta processuale. L'impossibilità di accedere al rito stesso, e il conseguente effetto sanzionatorio in malam partem, erano dipesi da «casualità temporali» sottratte al suo dominio e che non potevano riflettersi in suo pregiudizio. Non l'avvenuta ammissione al rito speciale, ma la presentazione della relativa richiesta nel periodo di vigenza della disciplina sanzionatoria più favorevole (il lasso di tempo compreso tra il 2 gennaio e il 24 novembre 2000), doveva considerarsi fattore discriminante. Anche al ricorrente, che una tale richiesta aveva avanzato, sarebbe stata inflitta una pena diversa rispetto a quella che, considerate le leggi entrate in vigore nel periodo compreso tra la commissione del reato e la pronuncia della
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