Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2023, n. 06954
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 4430-2022 proposto da: RR DA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE BAIOCCHI;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA Oggetto ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE R.G.N. 4430/2022 Cron. Rep. Ud. 18/01/2023 PU
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO BOCCIA NERI, VINCENZO STUMPO, MAURO SFERRAZZA;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 942/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 02/12/2021 R.G.N. 190/2021;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. ALFONSINA DE FELICE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA', che ha concluso per rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato DAVIDE BAIOCCHI;
udito l'Avvocato MASSIMO BOCCIA NERI. R.G.4430/2022
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Bologna, a conferma della pronuncia del Tribunale di Ravenna, ha rigettato la domanda di AR SA, lavoratore extracomunitario residente in Italia con permesso di lungo soggiorno, diretta a ottenere il riconoscimento del diritto agliassegni al nucleo familiare, essendo giunta alla conclusione che il richiedente non avesse provato in giudizio il possesso del requisito reddituale in misura non inferiore al 70% del reddito complessivo del gruppo familiare (art. 2, co.10 del d.l. n. 69 del 1988), non essendo idonea, la sola allegazione del modello CUD, relativo al reddito percepito dal solo richiedente, ad assolvere l’onere di provare l’entità dei redditi del complessivo nucleo familiare. La Corte territoriale ha altresì rigettato la domanda di concessione di un termine a fini d’integrazione probatoria, avendo ritenuto il difetto di qual si voglia indizio utile per costituire idonea pista probatoria “…certo essendo insufficiente il doc. 2 – copia del libretto di famiglia e relativa legaliz zazione, privo di qualsiasi indicazione di natura reddituale” (p.5 sent.). La cassazione della sentenza è domandata da AR SA sulla base di due motivi. L’INPS ha depositato controricorso, illustrato da successiva memoria. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod.proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art.2 L. n. 153 1988 e art. 12 preleggi nell’aver erroneamente interpretato la normativa italiana in merito ai requisiti richiesti dal legislatore per poter accedere alla provvidenza ANF (Assegno per il Nucleo Familiare) – Violazione e falsa applicazione dei principi di diritto disposti dalla Direttiva comunitaria (direttamente applicabile e self executing) n. 2003/109/CE ed enunciati nella sentenza della CGUE resa in data 25.11.2020 nella causa “INPS vs V.R.” n. C-303/2019/CE nell’aver richiesto al ricorrente, titolare di permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, la produzione di una autocertificazione