Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 04643

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 14/02/2023, n. 04643
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04643
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17514-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SARDEGNA, con sentenza non definitiva n. 459/2022 depositata il 29/06/2022 nella causa tra: PALIMODDE GIOVANNA;
-ricorrente non costituita in questa fase -

contro

COMUNE DI NUORO, LAI NADIA, LUPPU ROSELLA;-resistenti non costituiti in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere A P PTI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale S VA', il quale conclude per il dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

RILEVATO CHE

1. Con sentenza non definitiva 29 giugno 2022, il T.A.R. per la Sardegna ha dichiarato inammissibili le domande proposte dalla dott.ssa G P (istruttore socio -educativo in Categoria D presso il Comune di Nuoro sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato) di annullamento della deliberazione del Settore 1 Gestione delle risorse del Comune di Nuoro n. 732 del 13 marzo 2019 e di quelle della Giunta comunale di Nuoro n. 20 del 29 gennaio 2018, n. 145 dell’1 giugno 2018 e n. 63 del 6 marzo 2019 (nonché della presupposta ricognizione dell’Ufficio personale dello stesso Comune di messa a disposizione di soli due posti nella qualifica d’interesse della predetta) e ha sollevato, previa sospensione del giudizio e sua rimessione immediata a queste Sezioni Unite, conflitto negativo di giurisdizione sulle domande della medesima, ricorrente in riassunzione (a seguito dideclinazione della propria, in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, con sentenza 15 aprile 2021, n. 73, dal Tribunale di Nuoro, da lei adito in funzione di giudice del lavoro): a) di accertamento del proprio diritto alla partecipazione alla procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 20, primo comma d.lgs. 75/2017 e all’assunzione con contratto a tempo indeterminato da parte del Comune di Nuoro e contestualmente del suo obbligo di consentire detta partecipazione, previa valutazione positiva dei requisiti prescritti e di provvedere alla relativa assunzione e di condanna del Comune all’adempimento dei citati obblighi;
b) di contestazione degli atti comunali di svolgimento della procedura di stabilizzazione;
c) di riqualificazione, in via subordinata, del contratto di collaborazione tra le parti per il periodo dal 25 ottobre 2010 al 21 dicembre 2010 e di accertamento del proprio diritto all’inquadramento nei rispettivi profili del CCNL di settore, con la condanna del Comune al pagamento, in proprio favore, delle differenze retributive maturate.

2. Per quanto interessa nell’odierna sede di regolamento del conflitto (negativo) di giurisdizione, il Tribunale amministrativo ha escluso di avere giurisdizione sulle domande suindicate: sub a) in quanto aventi ad oggetto le modalità di svolgimento della procedura di stabilizzazione svoltasi, non avente natura concorsuale e pertanto rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario (tuttavia da questo declinata, come esposto, in favore del giudice amministrativo);sub b) siccome relative ad atti comunali inerenti lo svolgimento materiale della procedura di stabilizzazione stessa;
sub c ) p er avere ad oggetto la corretta qualificazione e gestione di un rapporto di lavoro privatizzato, rientrante nella giurisdizione ordinaria, a norma dell’art. 63 d.lgs. 165/2001. 3. Il regolamento è stato fissato all’odierna adunanza camerale con decreto notificato ai difensori delle parti e il P.G. ha rassegnato le proprie conclusioni, ai sensi dell’art. 380ter c.p.c., nel senso della giurisdizione del giudice ordinario.
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