Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/11/2018, n. 29284
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nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14824-2015 proposto da: MANCINI COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 2/B, presso lo studio dell'avvocato G P, rappresentato e difeso dall'avvocato O M C;- ricorrente- contro RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona dell'Institore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell'avvocato G C, che la rappresenta e difende;- controricorrente -contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- resistente - avverso la sentenza n. 54/2015 della CORTE DEI CONTI - TERZA SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO, depositata il 27/01/2015. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/09/2017 dal Consigliere Dott. A G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. C S, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito l'Avvocato M B per delega orale dell'avvocato G C. FATTI DI CAUSA C M impugnò dinanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, il provvedimento della Direzione provinciale del tesoro del 22 dicembre 1997 con il quale era stata applicata la ritenuta pensionistica mensile di lire 222.894 dal febbraio 1998 al gennaio 2000, per conto dell'ex datore di lavoro Ente Ferrovie dello Stato, ritenuta costituente il rimborso delle somme percepite a seguito del riconoscimento del periodo di servizio militare agli effetti dell'inquadramento economico e dell'anzianità lavorativa ai fini del Ric. 2015 n. 14824 sez. SU - ud. 12-09-2017 -2- trattamento previdenziale, per effetto della sentenza del 1991 del Pretore del lavoro di condanna dell'ex datore di lavoro, sentenza successivamente riformata nel 1993 in accoglimento dell'appello proposto dall'Ente Ferrovie dello Stato di Bari. Il ricorrente lamentava la violazione dell'art. 7, comma 2, della legge n. 412 del 1991, che stabilisce la compensazione del debito con i miglioramenti economici intervenuti nel trattamento di quiescenza, e comunque l'erroneità nel quantum della ritenuta applicata. Le Ferrovie dello Stato spa eccepivano anzitutto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, trattandosi di controversia concernente un'obbligazione estranea alla spettanza ed alla misura del trattamento pensionistico. Il giudice di primo grado, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, accoglieva il ricorso. La Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale d'appello, adita dalla Rete Ferroviaria Italiana, in riforma della sentenza dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario. Ciò in quanto il credito vantato dall'appellante in virtù della sentenza del Tribunale di Bari e della conseguente riforma della pronuncia del Pretore era riferito esclusivamente al pregresso rapporto di lavoro del Mancini con la Rete Ferroviaria Italiana, o per meglio dire con i suoi danti causa, di guisa che non veniva in contestazione l'an o il quantum di una pensione a carico dello Stato. Nei confronti della decisione il Mancini propone ricorso per cassazione sulla base di un motivo attinente alla giurisdizione, illustrato con successiva memoria. La Rete Ferroviaria Italiana resiste con controricorso, mentre il Ministero dell'economia ha depositato atto di mera costituzione.
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