Cass. pen., sez. II, sentenza 08/03/2024, n. 15429
Sentenza
8 marzo 2024
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8 marzo 2024
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Massime • 1
In tema di estorsione, l'aggravante, soggettiva, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3), cod. pen., può concorrere con quella, oggettiva, dell'utilizzo di metodo mafioso, di cui all'art. 416-bis.1., nel caso in cui il delitto sia commesso, con minaccia "silente", da soggetto appartenente ad associazione di tipo mafioso, posto che la prima circostanza è funzionale a sanzionare la maggiore pericolosità individuale dimostrata dall'associato che abbia consumato l'ulteriore delitto, mentre la seconda è volta a punire la maggior capacità intimidatoria di condotte realizzate attraverso l'evocazione della capacità criminale dell'associazione mafiosa, potendo essere agita anche da chi non è associato.
Sul provvedimento
Testo completo
15429-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n.2627 sez. SERGIO BELTRANI -Presidente - UP 08/03/2024 LUIGI AGOSTINACCHIO R.G.N. 2379/2024 DONATO D'IA IM TT DR RECCHIONE -· Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI PA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DR RECCHIONE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ETTORE PEDICINI che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Sentito il difensore, Avv. Andrea Imperato, che insisteva per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli confermava la responsabilità di PA ZA per il reato di estorsione aggravata dal ricorso all'uso del metodo mafioso. 19 Si contestava allo stesso di avere costretto le persone offese a vendere al prezzo di sessantamila euro un terreno, che avrebbe dovuto essere destinato alla edificazione della loro abitazione.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (art. 629 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato di estorsione: gli elementi raccolti non indicherebbero la sussistenza di una condotta minatoria, dato che non sarebbe stata rilevata nessuna condotta dalla quale, seppur implicitamente, potesse dedursi un atteggiamento riconducibile alla c.d. "minaccia ambientale";
2.2. violazione di legge (art. 581 cod. proc. pen., art. 610 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta, che avrebbe dovuto essere quella della violenza privata, improcedibile per carenza di querela;
alla base della invocata qualificazione vi sarebbe l'assenza del danno, tenuto conto che il prezzo pagato dal ricorrente sarebbe congruo, in quanto superiore a quello che le persone offese avevano corrisposto per l'acquisto;
2.3. violazione di legge (art. 416-bis.1 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante del ricorso all'uso del metodo mafioso: la circostanza sarebbe stata riconosciuta solo sulla base dell'appartenenza" di PA ZA al clan dei Casalesi, senza identificare alcun comportamento idoneo ad integrare il ricorso all'uso del metodo mafioso;
peraltro, considerato che era stata riconosciuta anche l'aggravante prevista dall'art. 628, comma 3, n. 3) cod. pen., si sarebbe verificata una violazione del principio del ne bis idem in quanto il medesimo dato di fatto sarebbe stato posto a fondamento del riconoscimento di due distinte aggravanti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso deve essere rigettato.
1.1.Il primo motivo è infondato. Il collegio riafferma che nell'estorsione contrattuale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, essendogli impedito di perseguire i propri interessi economici nel modo da lui ritenuto più opportuno (Sez. 2, n. 12434 del 19/02/2020, Di Grazia, Rv. 278998; Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, dep. 2017, Mancuso, Rv. 269364 01; Sez. 6, Sentenza n. 46058 del 14/11/2008, Russo, Rv. 241924). 2 1.2. Nel caso ci si occupa, dunque, non assume rilevanza la (ipotetica) congruità del prezzo versato per l'acquisto del terreno estorto, quanto invece il fatto che lo stesso non sarebbe stato venduto, se non vi fosse stata l'azione intimidatrice in concreto costrittiva- - posta in essere dal ricorrente (come correttamente rilevato dalla Corte d'appello a pag. 4 della sentenza impugnata). Il "danno" del quale si contesta la sussistenza deriva dalla lesione dell'autonomia negoziale e non dalla vendita sottocosto del terreno (la Corte ha rilevato, comunque che al momento della vendita estorta, il valore del terreno era aumentato per il cambio di destinazione urbanistica: pag. 4 della sentenza impugnata). Il riconoscimento del danno nella lesione dell'autonomia contrattuale degli offesi osta, dunque, all'accoglimento dell'invocata riqualificazione della condotta nel più lieve delitto di violenza privata.
2. E' infondato anche il secondo motivo, che contesta la motivazione sia