Cass. civ., sez. III, ordinanza 29/05/2023, n. 14977

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 29/05/2023, n. 14977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14977
Data del deposito : 29 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22940/2019 R.G. proposto da: UNICREDIT LEASING SPA, elettivamente domiciliata in

ROM VIA ALBERICO II

33, presso lo studio dell’avvocato L E (CF: LDNLEI46H30H501H) che larappresenta e difende – Ricorrente –

contro

CERRETANI ALBERTO, TULLI DTELLA, DONZELLI MURO, SIMONI MRIA TERESA, elettivamente domiciliati in ROM VIA DTELLO, 23, presso lo studio dell’avvocato V P F (CF: VLLFNC75C08E783E),che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati PRINCIPI FIORENZO (CF: PRNFNZ56L15E783H), TOMBESI CLAUDIA (CF: TMBCLD76H44E783U) – Controricorrenti – avverso la SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO ROM n. 4634/2018 depositata il06/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. S

VOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La vicenda attiene a fideiussione prestata da A C e altri a garanzia di un contratto di leasing avente ad oggetto immobili ad uso alberghiero stipulato con la societàLeasing Roma s.p.a., cui poi subentròl’avente causa Unicredit Leasing s.p.a. La domanda da quest’ultima in origine monitoriamente azionata nei confronti dei signori A C ed altri aveva ad oggetto il pagamento di sommaa titolo di canoni scaduti e non corrisposti dalla società utilizzatrice di un bene immobile consistente in un complesso alberghiero sito nel Comune di Bastia Umbra ( di cui gli allora opponenti erano garanti), oggetto del contratto di leasing per cui è causa. L ’ escussione della garanzia è rigettata nel doppio grado di merito.

2. Con sentenza n. 4634/2018, depositata in data 6/7/2018 la C orte di Appello di Roma ha respinto il gravame interposto dalla società Unicredit Leasing s.p.a. in relazione alla pronuncia del Tribunale di Roma n. 21048/2013 di rigetto della domanda in origine monitoriamente azionata dalla società leasing Roma nei confronti di A C ed altri di pagamento di somma a titolo di garanzia prestata per contratto di leasing avente ad oggetto bene immobile ad uso alberghiero.

3. Avverso la predetta sentenza Unicredit Leasing propo ne ora ricorso affidato a un unico motiv o , cui il Cerretani, la Tulli, il Donzelli e la Simoniresistono con controricorso 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ. M

OTIVIDELLA DECISIONE

1. Con l ’ u nico motivo la ricorrente de nuncia “ V iolazione e falsa applicazione dell’art. 1 526 c.c., ritenuto applicabile per analogia al rapporto atipico, in relazione agli articoli 1322, 1323, 1453 e 1458 c.c., nonché sulla errata qualificazione del contratto di leasing come traslativo alla luce dello ius superveniens – l. 241/2017 ” . Si duole che la Corte di merito non abbia considerato che si applica nella specie la l. n. 124 del 2017 (art. 1, commi da 136 a 140) che, pur essendo sopravvenuta alla stipula del contratto de quo, si applica retroattivamente come stabilito da Cass., n. 8980/2019 e Cass., n. 18543/2019. Lamenta non essersi dalla Corte di merito considerata l’applicabilità nella specie dello ius superveniens, costituito dalla disciplina del contratto di leasing contenuta nel citato art. 1, commi 136-140 l. 124/2017, con la quale il legislatore ha optato per la ricostruzione unitaria del contratto di leasing, disattendendo il tradizionale orientamento giurisprudenziale ed escludendo la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, tipizzando la locazione finanziaria quale fattispecie negoziale autonoma , e delineando un paradigma unitario per lo scioglimento del contratto di leasing, così escludendo l’applicazione dell’art. 1526 cod. civ. In ossequio a tale logica, la l. 124/2017, in caso di risoluzione del rapporto, detta la regola per cui anche la quota di riscatto entra in gioco nella determinazione del risarcimento dovuto al concedente che, riottenuto il bene, dovrà rendere all’utilizzatorequanto ricavato dalla sua vendita o ricollocazione a valor i di mercato, al netto di canoni scaduti e non pagati, dei canoni a scadere nella sola misura del capitale e del valore di riscatto. Tale soluzione si discosta da quella di cui all’art. 1526 cod. civ., che prevedenon già un “ risarcimento ” , bensì un “ equo compenso ” per l’uso del bene, ma soprattutto non contempla nel calcolo dell’indennizzo compensativo la quota di riscatto che, “in quanto rimessa la scelta dell’utilizzatore, era collocata al di fuori da ogni perimetro di computo” (p. 9, penultimo §, del ricorso).
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