Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2023, n. 06357
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: WN',S1'f.) -b€4..LA Q\k.r)T1 1:,^ BELLOCCO GIUSEPPE nato a CINQUEFRONDI il 11/09/1987 avverso l'ordinanza del 16/06/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere E T;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V S, che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città in data 31 maggio 2021, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva disposto che G B, detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis legge del 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), avesse diritto a due ore quotidiane di permanenza all'aria aperta e che l'ulteriore ora al giorno dedicata alle sale destinate alla "socialità" non dovesse essere scomputata dalle due da trascorrere all'aria aperta.
2. Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico, articolato motivo denuncia la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) ord. pen. osservando che: - la circolare 2 ottobre 2017 del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria aveva previsto, in relazione al regime detentivo speciale, il limite massimo di due ore giornaliere riservate ad attività da svolgere al di fuori della cella, e dunque comprensive di permanenza all'aria aperta, attività sportive, culturali o di socialità, sulla base di una interpretazione della norma di legge nel senso che la permanenza all'aria aperta poteva avere durata massima di due ore e minima di un'ora;
- la giurisprudenza aveva ritenuto la previsione indicata in violazione della norma di legge, intrepretata nel senso che il limite minimo di un'ora era giustificato solo in presenza di motivi eccezionali;
- detta lettura della norma non era condivisibile, in quanto la disposizione in esame rinviando all'art. 10, comma primo, richiama il limite
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, V S, che ha prospettato l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Torino ha confermato il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città in data 31 maggio 2021, accogliendo il reclamo del detenuto, aveva disposto che G B, detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis legge del 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), avesse diritto a due ore quotidiane di permanenza all'aria aperta e che l'ulteriore ora al giorno dedicata alle sale destinate alla "socialità" non dovesse essere scomputata dalle due da trascorrere all'aria aperta.
2. Il Ministero della Giustizia, con il patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico, articolato motivo denuncia la violazione dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f) ord. pen. osservando che: - la circolare 2 ottobre 2017 del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria aveva previsto, in relazione al regime detentivo speciale, il limite massimo di due ore giornaliere riservate ad attività da svolgere al di fuori della cella, e dunque comprensive di permanenza all'aria aperta, attività sportive, culturali o di socialità, sulla base di una interpretazione della norma di legge nel senso che la permanenza all'aria aperta poteva avere durata massima di due ore e minima di un'ora;
- la giurisprudenza aveva ritenuto la previsione indicata in violazione della norma di legge, intrepretata nel senso che il limite minimo di un'ora era giustificato solo in presenza di motivi eccezionali;
- detta lettura della norma non era condivisibile, in quanto la disposizione in esame rinviando all'art. 10, comma primo, richiama il limite
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