Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34846

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 20/09/2022, n. 34846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34846
Data del deposito : 20 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 21/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, T. Epidendio, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Corte d'appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza con la quale OV NO ha chiesto la fungibilità della pena di anni tre mesi otto di reclusione in precedenza espiata, in relazione alla condanna alla pena di anni quattro di reclusione oltre la multa, riportata con sentenza del 20 novembre 2006, resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro, rideterminata, a titolo di continuazione, in quella di mesi quattro di reclusione, rispetto ai reati giudicati con sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 23 giugno 2020. 1.1.Con tale ultima pronuncia NO è stato condannato alla pena complessiva di anni otto di reclusione, anche per i reati di cui al capo 1, art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, commesso fino al 19 luglio 2018 (data della sentenza di primo grado), nonché per gli ulteriori delitti di cui ai capi 12-bis (art. 23 legge n. 110 del 1975) 12-ter (art. 648 cod. pen.) e 12-quater (art. 73 TU stup.). La difesa chiedeva anche, in relazione a tali ultimi reati, di computare il periodo di custodia cautelare sofferto, non considerato nel cumulo complessivo n. 91/2021 Siep.

1.1. La Corte d'appello ha ritenuto corretta l'esclusione della fungibilità di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti, della pena espiata da NO per il reato di cui all'art. 74 TU stup., posto che la permanenza della condotta risulta cessata dopo l'espiazione della pena senza titolo (richiamando Sez. 1, Rv. 240288) mentre per la pena complessiva di anni uno di reclusione, irrogata per i reati di cui ai capi 12-bis (art. 23 legge n. 110 del 1975), 12-ter (art. 648 cod. pen.), 12-quater (art. 73 TU stup.) di cui al procedimento n. 6321/2014 r.g.n.r. ha rilevato che, essendo stati consumati il 14 gennaio 2015, quindi prima dell'espiazione della pena sofferta senza titolo, si doveva procedere alla scissione del cumulo. Così operando, la Corte territoriale, ha scorporato la pena di anni uno di reclusione dal cumulo delle pene in esecuzione a carico dello NO. Quanto al presofferto la Corte d'appello ha considerato solo il periodo che va dal 28 agosto 2017 al 5 novembre 2020, avendo considerato i periodi di detenzione precedenti imputabili ad altre pene definitive (dal 15 novembre 2015 al 28 luglio 2017).

2.Ricorre, avverso la descritta ordinanza il condannato, per il tramite dei difensori, avv.ti A. Ingrosso e F. Cinnante, denunciando erronea applicazione dell'art. 137 cod. pen. e 657 cod. proc. pen., in relazione alla mancata detrazione dalla pena da eseguire, del periodo di custodia cautelare subito dal 15 novembre 2015 al 28 luglio 2017, relativamente al proc. n. 6321/2014 r. g. n. r.La difesa sostiene

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