Cass. civ., SS.UU., ordinanza 19/06/2018, n. 16156
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Le controversie dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 165 del 2001, che non ha subito deroghe per effetto dell'art. 133 c.p.a., in quanto norma processuale, meramente ricognitiva che sottrae alla giurisdizione esclusiva i soli rapporti qualificabili di impiego privato, senza intaccare la deroga costituita dalla devoluzione al G.A. dei rapporti di lavoro non privatizzati, giustificata dall'autonomia di tutte le Autorità indipendenti, rispetto al potere esecutivo la quale si riflette anche sul momento conformativo del rapporto di lavoro.
Sul provvedimento
Testo completo
RG n 5270/2017 1 6 156-1 8 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REGOLAMENTI DI VINCENZO DI CERBO - Primo Pres.te f.f. - GIURISDIZIONE ROBERTA VIVALDI - Presidente Sezione - Ud. 27/03/2018 - ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - CC R.G.N. 5270/2017 ENRICA D'ANTONIO - Rel. Consigliere - Car-16156 D CMI - Consigliere - Rep. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere - F.N. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Consigliere - -Consigliere - LUIGI A S -Consigliere - ALBERTO G ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5270-2017 proposto da: AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
- ricorrente -
contro
D P, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIRSO 90, presso lo studio dell'avvocato G P, che lo rappresenta e difende;
- controricorrente -
9 5 1 1 78 RG n 5270/2017 per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 36763/2016 del TRIBUNALE di ROMA. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/03/2018 dal Consigliere ENRICA D'ANTONIO;
Generale RITAlette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore SANLORENZO, il quale chiede accogliersi il regolamento preventivo di giurisdizione sollevato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed affermarsi la giurisdizione del Giudice Amministrativo, con le conseguenze di legge. CONSIDERATO IN FATTO :
1.L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato propone regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio instaurato da Policarpo Dragonetti, davanti al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, con cui il ricorrente ha chiesto dichiararsi la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro,succedutesi dal 1993 al 2014 con l'Autorità, nonchè la sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con le relative conseguenze di ordine economico. La ricorrente osserva che l'art 3 del d.lgs. n. 165/2001 esclude espressamente la privatizzazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ( di