Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 05669

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/02/2023, n. 05669
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05669
Data del deposito : 23 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

ha pronunciato la seguente SETEZA sul ricorso iscritto al n.11942/2018 R.G. proposto da : L T, R G, elettivamente domiciliati in ROMA V.

COLA DI RIEZO

264, presso lo studio dell’avvocato L L (LNGLVC77C61H501G) rappresentati e difesi dall'avvocato L A M (LGLLRD55P03F205J) -ricorrente-

contro

AGEZIA DELLE ETRATE, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GEERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SETEZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 217/2018 depositata il 23/01/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10/01/2023 dal Consigliere A M. Uditi i difensori della parte ricorrente, Avv. L A M, e della parte resistente, Avv. R G, Udito il Pubblico Ministero nella persona del Dottor M F che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso, il rigetto del secondo e del terzo motivo, con assorbimento del quarto. Fatti della causa 1. T L e G R impugnavano, per difetto di motivazione e per difetto di presupposti, l'avviso di liquidazione di maggior imposta di successione, emesso dall'Agenzia delle Entrate in revoca parziale dell'esenzione di cui all'art.3, comma 4 ter, d.lgs. 346/1990 per avere -come poi precisato dall'Agenzia nel successivo giudizio- soltanto esse impugnanti e non anche la coerede M L M R sottoscritto la dichiarazione d'impegno, prevista dalla norma, a mantenere, per cinque anni dal trasferimento, la partecipazione di controllo della società per azioni del de cuius. La Ctp accoglieva il ricorso. La Ctr della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, ha ribaltato la decisione di primo grado, ritenendo corretta l'impostazione dell'Agenzia ed irrilevante il fatto che, in epoca successiva alla presentazione della dichiarazione d'impegno, la coerede non firmataria avesse rinunciato al pacchetto azionario ereditato. La Ctr ha infine rigettato l'appello incidentale proposto dalle contribuenti per lamentare che la Ctp, pur avendo accolto il ricorso originario, avesse ingiustificatamente compensato le spese.

2. Avverso la sentenza in epigrafe le contribuenti propongono quattro motivi di ricorso. L'Agenzia resiste con controricorso.

3. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso viene lamentata “violazione e falsa applicazione degli artt.33 e 34 del d.lgs. 346 del 1990, carenza di motivazione, in relazione dell'art. 112 c.p.c.” per avere la CTR trascurato di esaminare l'eccezione delle ricorrenti secondo cui l'amministrazione avrebbe dovuto emettere non un avviso di liquidazione contenente soltanto l'ammontare dell'imposta pretesa ma un motivato avviso di rettifica con esplicita indicazione delle ragioni giuridiche e di fatto della propria determinazione.

2. Il motivo è fondato.

2.1. Nella sentenza impugnata la questione sollevata dalle odierne ricorrenti neppure è menzionata.

2.2. Va premesso che ai sensi dell'art.3, comma 4 ter, del d.lgs. 346 del 1990, i trasferimenti mortis causa “a favore dei
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