Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/10/2008, n. 24713

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Nel sistema di riparto della giurisdizione, ai fini dell'attribuzione delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, l'art. 69, comma 7, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pone il discrimine temporale del 30 giugno 1998 tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa che va riferito al dato storico costituito dall'avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti alla base della pretesa avanzata; ne consegue che, ove le frazioni temporali nelle quali si è svolta la prestazione del lavoro subordinato da cui derivino i diritti azionati per differenze retributive siano successive a tale data, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, non assumendo rilievo né che il rapporto sia stato instaurato con convenzione, stipulata in epoca anteriore, di contratto d'opera professionale, né che tale convenzione non sia stata impugnata (fattispecie in tema di contratto d'opera professionale tra assistente sociale ed ASL nel quale il giudice di merito aveva riconosciuto i caratteri del lavoro subordinato, anziché del lavoro autonomo, e le differenze retributive, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., per periodi successivi al 30 giugno 1998).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/10/2008, n. 24713
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24713
Data del deposito : 7 ottobre 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C R - Primo Presidente -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. V P - Presidente di sezione -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. L T M - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AZIENDA SNITARIA LOCALE LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il cav. GARDIN L, rappresentata e difesa dall'avvocato L L G, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
V CNCETTA;

- intimata -
e sul 2^ ricorso n 18350/07 proposto da:
V CNCETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il dott. GARDIN M, rappresentata e difesa dall'avvocato S G, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AZIENDA SNITARIA LOCALE LE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. MANTEGAZZA 24, presso il cav. GARDIN L, rappresentata e difesa dall'avvocato L L G, giusta delega a margine del controricorso al ricorso incidentale;

- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 496/07 della Corte d'Appello di LECCE, depositata il 07/03/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/08 dal Consigliere Dott. Maura LA TERZA;

udito l'Avvocato Lucio G. LONGO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per il rigetto del motivo di giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe indicata emessa il 7 marzo 2007, la Corte d'appello di Lecce, riformando la statuizione resa dal locale Tribunale - affermata la giurisdizione del giudice ordinario per il periodo successivo 30 giugno 1998 - dichiarava l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso tra Concetta Vernich e la Azienda USL Le/13 di Gallipoli, dal primo luglio 1998 al 31 gennaio 2001, condannando quest'ultima al pagamento delle differenze retributive ex art. 2126 cod. civ. tra quanto previsto dal CCNL Sanità pubblica per l'assistente sociale (cat. C nel 2001) in rapporto ad un impegno lavorativo di 36 ore settimanali, oltre quanto spettante per premio di operosità, con gli interessi dalla maturazione al saldo.
Affermava la Corte territoriale che la natura subordinata del rapporto era stata dissimulata dalla convenzione, stipulata nel 1990, per prestazioni di lavoro autonomo in qualità di assistente sociale addetta al servizio di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti, giacché dalla medesima convenzione risultavano mansioni che esigevano una presenza continuativa, con impegno che non era autonomamente programmabile (analisi delle condizioni socio sanitarie dei destinatari del servizio, promozione di indagine epidemiologica, supporto all'attuazione dei piani terapeutici, predisporre strutture per gli interventi d'urgenza) e con obbligo di osservare le direttive impartite dalla ASL;
ulteriori elementi, come l'osservanza di un orario fisso e controllato, con obbligo di timbratura del cartellino marca tempo, non finalizzato alla mera verifica del monte ore fissato in convenzione, l'erogazione di un compenso proporzionato alle ore di lavoro prestato, nonché l'assenza di rischio e di una qualsiasi organizzazione imprenditoriale, ed anche la estensione di garanzie tipiche del lavoro subordinato, come i congedi per ferie, malattia, maternità e matrimonio, oltre ad istituti contrattuali peculiari, come il premio di collaborazione ed operosità, confermavano la natura subordinata del rapporto. Nè era stato contestata la messa a disposizione quotidiana delle energie lavorative con vincolo di esclusiva.
Avverso detta sentenza la Azienda Sanitaria Locale Le propone ricorso affidato a quattro motivi.
Resiste con

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