Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/12/2021, n. 39430

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 13/12/2021, n. 39430
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39430
Data del deposito : 13 dicembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguerte ORDINANZA r.Rcorso 267 91-201(J prepesto da: ' ENDA OSPFRALIERA UNI FRSITARIA FEDERICO in pere una dei legale rap,,D.te, rappresentdLo e. difeso dall'avv.to CLAUDIO FCATORE NICOLA RASCIO, ettivamente domiciliati presso la Cancelleria civile della Corte di Ca .rr rione, 'n Roma, pialla Cavour

- ricorrente -

contro

BANCA SISTEMA SPA (già SETA STEPSTONE SPA nersona del legale rapp.te, rappresentata e difesa dall'avv.to F F , elettivamente domiciliato in Roma, presso il suo studio in via Due Macello n°66 controricorrente - avverso la sentenza n. 746/2029 della CORTE06LLO di NAPOLI, depositata il -/ni2/2019;
uoi-na la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere Dott. A D F;

Ritenuto che:

n'azienda Ospedaliera Universitaria Federico II ( da qui AOUF ) ricorre, affidandosi a due motivi illustrati anche da memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato la pronuncia del Tribunale con !a quale era stata dichiarata l'inammissibilità dell'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso in favore della Beta Stepstone Spa ( ora Banca Sistema Spa) per il pagamento di una somma quale corrispettivo per la fornitura di pcodotti ospedalieri. La decisione era fondata: a) sulla mancanza dello ius postulandi in capo al difensore dell'AOUF in quanto era stata accolta l'eccezione della società, fondata sulla circostanza che la delibera del Direttore Generale che aveva designato il difensore non conteneva alcuna motivazione circa la necessità di autorizzare il patrocinio legale di un avvocato del libero Foro, senza avvalersi deH'Avvocatura dello Stato, come stabilito dall'art. 56 RD 1592/1933 e RD 1633/1933 relativamente alle Università, sulla base della ritenuta equiparazione ad essa dell'Azienda Ospedaliera Universitaria;
b) sulla mancata integrazione dea delibera di nomina per la quale era stato assegnato un termine perentorio ne corso del giudizio. I :C, resistito la parte intimata Banca Sistema Spa.

Considerato che

1. Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente per asserita nullità della procura alle liti conferita dali' AOUF ai suoi difensori: si assume, al riguardo, che la sottoscrizione dei legale rappresentante contenuta nella procura fosse priva di autenticazione. punto, si osserva quanto segue.

1..3. li controrícorrente non ha fornito alcuna dimostrazione documentale del rilevo prospettato, ed pur sostenendo che la procura che gli era stata notificata era priva della validazione della firma, ha ammesso che quella depositata in cancelleria dal ricorrente conteneva l'autentica della sottoscrizione ( cfr. pag. 7 primo cpv del controricorso). l. . A fronte di ciò, il ricorrente ha dimostrato, attraverso il deposito ( anche telematico ) della relativa documentazione informatica ( cfr. nota di deposito del 2.7.2021 e documentazione ivi allegata) , che in data 13.9.2019 ( e cioè il giorno successivo alla prima notifica del ricorso) l'atto era stato nuovamente notificato al difensore del controricorrente unitamente alla procura speciale spillata, recante l'autentica della sottoscrizione del Direttore Generale dell'AOUF.

1.4. L'originaria omissione risulta, pertanto, validamente sanata: va, dunque, respinta l'eccezione di inammissibilità prospettata.

2. Inoltre, deve essere esaminata, in limine, l'istanza avanzata dalla parte ricorrente per la fissazione della pubblica udienza, giustificata, in thesi, dall'importanza della materia e dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale il Collegio di deve pronunciare.

2.1. L'istanza è inammissibile.

2.2. Si osserva, infatti, che questa Corte ha avuto modo di chiarire che la decisione in ordine alla trattazione della causa in adunanza camerale o in pubblica udienza rientra nel proprio potere discrezionale, in quanto la differenza fra i due riti previsti non ricade sull'ampiezza della cognizione, ma soltanto sulle modalità con le quali essa viene acquisita, non essendo affatto pregiudicato, nel rt camerale, il contraddittorio fra le parti.

2. Th stato, al riguardo, affermato che "nel giudizio di cassazione, la rimessione di una causa alla pubblica udienza dall'adunanza camerale prevista nell'art. 380- bis. 1, c.p.c. è ammissibile in applicazione analogica del comma 3 dell'art. 380 bisc.p.c., rientrando la valutazione degli estremi per la trattazione del ricorso in pubblica udienza - e, in particolare, della particolare rilevanza della questione di diritto coinvolta - nella discrezionalità del collegio giudicante, che ben può escluderne la ricorrenza in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare al caso di specie" ( cfr. Cass. 14437/2018;
ed in termini anche Ca-ss, 16913/2019 ).

2.4. L'esigenza di trattazione pubblica, per ciò che si dirà, non ricorre, a parere C, nel presente giudizio.

3. Con il primo ed il secondo motivo, il ricorrente deduce, alternativamente ex art. 360 co 1 n° 3 ed art. 360 co 1 n° 4 cpc, la violazione dell'art. 2 L. 517/1999;
gli artt. 2 e 4 Disg 502/1992;
gli artt. 43 e 45 RD 1611/1933, come modificato dail'art. 11 L. 103/1979;
l'art. 56 RD 1592/1933 e l'art. 3 Dlgs 502/1992 in combinato disposto con l'art. 18 della Legge Regione Campania n° 32/1994. Assume, al riguardo, che la Corte territoriale aveva erroneamente ec-,uiparato le A.O.U. alle Università, ritenendo le prime parte integrante delle seconde, oggetto di "osmosi" con le università e prive di autonoma personalità giuridica ed aveva erroneamente affermato, sulla base di tale presupposto, che fosse carente lo ius postuiandi del difensore del libero foro in quanto l'AOUF si sarebbe dovuta rivolgere al patrocinio autorizzato dell'Avvocatura dello Stato / a mente della normativa sopra richiamata. 3 2 1 motivi - che devono essere congiuntamente esaminati per la stretta nterconnessione e la sostanziale sovrapponibilità - sono entrambi infondati. :
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