Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2019, n. 17713
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso 4876-2015 proposto da: N F, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FOSTER, presso lo studio dell'avvocato MICHELE D'AGOSTINO, rappresentata e difesa dall'avvocato A N;
- ricorrente -
2019 contro 235 DI G MLDE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.D'
AREZZO
18, presso lo studio dell'avvocato MAGRI' ENNIO, rappresentata e difesa dall'avvocato D V P A;
- controricorrente -
non chè
contro
DE G G, SCHETTINO GENNARO, SCHETTINO MICHELE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3037/2014 della CORTE D'APPELLO di NI, depositata il 02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2019 dal Consigliere R G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C che ha concluso per rigetto primi 4 motivi, accoglimento del 5;
udito l'Avvocato
NITANO
Antonio difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Z A, con delega orale difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione dell'8.11.1999, D G M citava in giudizio N F, chiedendo dichiararsi la nullità della procura a vendere un fondo rustico, da lei rilasciata al marito S S, disconoscendo l'autenticità della propria firma;
conseguentemente chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita per notar Des Loges del 21.10.1996, con il quale il marito, quale suo procuratore, aveva venduto il fondo rustico alla Napolitano. Si costituiva F N, chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di S S e, nel merito, contestava la domanda, trattandosi di procura a vendere, regolarmente rilasciata dalla D G al marito innanzi al notaio A. Iannuzzi di Pittsburg, Pennsylvania, alla presenza di due testimoni e nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione dell'Aja del 1961. Il Tribunale di Avellino rigettava la domanda, rilevando che la procura, redatta innanzi al notaio americano e munita di apostille, doveva essere qualificata come atto pubblico, munito da pubblica fede, sicché la D G, per contrastarne la veridicità, avrebbe dovuto proporre querela di falso. Veniva proposto appello da M D G, resistito da N F;
il giudizio, interrotto per il decesso di Salvatore Schettino, veniva riassunto nei confronti degli eredi Michele e Tommaso Schettino, che si costituivano in giudizio per resistere alla domanda. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 2.7.2015, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava inefficace l'atto di vendita stipulato il 21.10.1996 innanzi al notaio Massimo Des Loges. La corte territoriale riteneva che la procura a vendere non avesse natura di atto pubblico, in quanto, la legge del 21.8.1953 n. 373 dello Stato della , Pennsylvania non consente ai notai di redigere atti negoziali, ma TE If4 abilita i unicamente a ricevere giuramenti, dichiarazioni, certificazione di copie di documenti e dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità o sotto giuramento. Rilevava, peraltro, che l'identità del conferente la procura riportava una data di nascita diversa da quella della D G e che i due testimoni non erano stati nemmeno identificati. Trattandosi, quindi, di scrittura privata, disconosciuta dalla D G, la convenuta, per potersi avvalere in giudizio del documento, aveva l'onere di dimostrare l'autenticità della sottoscrizione, proponendo istanza di verificazione. Poiché l'istanza di verificazione non era stata effettuata da parte di F N, la scrittura non poteva essere, pertanto, attribuita a M D G. Per la cassazione, ha proposto ricorso N F sulla base di quattro motivi e, in prossimità dell'udienza, ha depositato memorie illustrative. Ha resistito con controricorso M D G. All'udienza camerale del 5.10.2018, il collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di legge, per aver la corte territoriale escluso che il notaio americano non avesse il potere di redigere atti negoziali mentre, invece, la legge americana e le norme di diritto internazionale privato consentirebbero la possibilità di autenticare la firma e di raccogliere dichiarazioni di intenti. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 20.12.1966 n. 1253, con cui è stata ratificata la Convenzione dell'Ala, per avere erroneamente negato la fede pubblica alla procura a vendere rilasciata dalla D G allo Schettino, nonostante il rispetto delle formalità previste per la legalizzazione degli atti, con particolare riferimento all'autentica della firma da parte dal Segretario di Stato del Commonwealth. La natura pubblica della procura deriverebbe testualmente dall'art. 1 della Convenzione dell'Aja, che considera atti pubblici "gli atti notarili", a condizione che sia attestata l'autenticità della firma attraverso l'apposizione della postilla. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 2702 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., in quanto la natura di atto pubblico alla procura risulterebbe dalla presenza dell'apostille previste dalla Convenzione dell'Aja. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati, ma la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. La validità della procura rilasciata all'estero, quanto alla legge applicabile, è disciplinata dall'art. 60 della L. 218/95, in materia di rappresentanza volontaria. La norma dispone che la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari, sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale
- ricorrente -
2019 contro 235 DI G MLDE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.D'
AREZZO
18, presso lo studio dell'avvocato MAGRI' ENNIO, rappresentata e difesa dall'avvocato D V P A;
- controricorrente -
non chè
contro
DE G G, SCHETTINO GENNARO, SCHETTINO MICHELE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3037/2014 della CORTE D'APPELLO di NI, depositata il 02/07/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2019 dal Consigliere R G;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale A C che ha concluso per rigetto primi 4 motivi, accoglimento del 5;
udito l'Avvocato
NITANO
Antonio difensore della ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Z A, con delega orale difensore della resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione dell'8.11.1999, D G M citava in giudizio N F, chiedendo dichiararsi la nullità della procura a vendere un fondo rustico, da lei rilasciata al marito S S, disconoscendo l'autenticità della propria firma;
conseguentemente chiedeva dichiararsi la nullità dell'atto di compravendita per notar Des Loges del 21.10.1996, con il quale il marito, quale suo procuratore, aveva venduto il fondo rustico alla Napolitano. Si costituiva F N, chiedendo preliminarmente l'autorizzazione alla chiamata in causa di S S e, nel merito, contestava la domanda, trattandosi di procura a vendere, regolarmente rilasciata dalla D G al marito innanzi al notaio A. Iannuzzi di Pittsburg, Pennsylvania, alla presenza di due testimoni e nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione dell'Aja del 1961. Il Tribunale di Avellino rigettava la domanda, rilevando che la procura, redatta innanzi al notaio americano e munita di apostille, doveva essere qualificata come atto pubblico, munito da pubblica fede, sicché la D G, per contrastarne la veridicità, avrebbe dovuto proporre querela di falso. Veniva proposto appello da M D G, resistito da N F;
il giudizio, interrotto per il decesso di Salvatore Schettino, veniva riassunto nei confronti degli eredi Michele e Tommaso Schettino, che si costituivano in giudizio per resistere alla domanda. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza del 2.7.2015, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva la domanda e, per l'effetto, dichiarava inefficace l'atto di vendita stipulato il 21.10.1996 innanzi al notaio Massimo Des Loges. La corte territoriale riteneva che la procura a vendere non avesse natura di atto pubblico, in quanto, la legge del 21.8.1953 n. 373 dello Stato della , Pennsylvania non consente ai notai di redigere atti negoziali, ma TE If4 abilita i unicamente a ricevere giuramenti, dichiarazioni, certificazione di copie di documenti e dichiarazioni, rese sotto la propria responsabilità o sotto giuramento. Rilevava, peraltro, che l'identità del conferente la procura riportava una data di nascita diversa da quella della D G e che i due testimoni non erano stati nemmeno identificati. Trattandosi, quindi, di scrittura privata, disconosciuta dalla D G, la convenuta, per potersi avvalere in giudizio del documento, aveva l'onere di dimostrare l'autenticità della sottoscrizione, proponendo istanza di verificazione. Poiché l'istanza di verificazione non era stata effettuata da parte di F N, la scrittura non poteva essere, pertanto, attribuita a M D G. Per la cassazione, ha proposto ricorso N F sulla base di quattro motivi e, in prossimità dell'udienza, ha depositato memorie illustrative. Ha resistito con controricorso M D G. All'udienza camerale del 5.10.2018, il collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di legge, per aver la corte territoriale escluso che il notaio americano non avesse il potere di redigere atti negoziali mentre, invece, la legge americana e le norme di diritto internazionale privato consentirebbero la possibilità di autenticare la firma e di raccogliere dichiarazioni di intenti. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 20.12.1966 n. 1253, con cui è stata ratificata la Convenzione dell'Ala, per avere erroneamente negato la fede pubblica alla procura a vendere rilasciata dalla D G allo Schettino, nonostante il rispetto delle formalità previste per la legalizzazione degli atti, con particolare riferimento all'autentica della firma da parte dal Segretario di Stato del Commonwealth. La natura pubblica della procura deriverebbe testualmente dall'art. 1 della Convenzione dell'Aja, che considera atti pubblici "gli atti notarili", a condizione che sia attestata l'autenticità della firma attraverso l'apposizione della postilla. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2700 c.c. e 2702 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c., in quanto la natura di atto pubblico alla procura risulterebbe dalla presenza dell'apostille previste dalla Convenzione dell'Aja. I motivi, che vanno esaminati congiuntamente per la loro connessione, non sono fondati, ma la motivazione deve essere corretta, ai sensi dell'art. 384 c.p.c. La validità della procura rilasciata all'estero, quanto alla legge applicabile, è disciplinata dall'art. 60 della L. 218/95, in materia di rappresentanza volontaria. La norma dispone che la rappresentanza volontaria è regolata dalla legge dello Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari, sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi