Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/04/2006, n. 7985
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Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario - e non dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato - la controversia con la quale un consumatore chiede il risarcimento del danno alla salute da consumo di un prodotto (sigarette), facendo valere come elemento costitutivo dell'illecito l'asserita pubblicità ingannevole del prodotto, mediante l'indicazione sulla confezione di una espressione diretta a prospettarlo come meno nocivo, atteso che detta Autorità non è un organo giurisdizionale, ma un'autorità amministrativa, sicchè non è configurabile una questione di giurisdizione in relazione ai poteri inibitori ad essa riconosciuti dalla legge n. 287 del 1990. Altrettanto vale con riferimento al potere del Prefetto di conoscere delle contravvenzioni al divieto assoluto di pubblicità dei prodotti da fumo.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - rel. Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI AR Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI AMERICAN TOBACCO - B.A.T. ITALIA S.P.A. (già ENTE TABACCHI ITALIANI), in persona del proc. pro tempore, elettiv. domiciliata in ROMA, V.LE B. BUOZZI 99, presso l'avvocato CARMINE PUNZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ZANCHINI GIAN PAOLO, ROBERTO POLI, per delega in atti;
- ricorrente -
contro
BO NA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2577/03 del Giudice di pace di PORTICI, depositata il 07/11/03;
udito l'avvocato Roberto POLI;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 09/03/06 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo AR CICCOLO, il quale chiede che la Corte voglia dichiarare manifestamente infondata la questione di giurisdizione di cui al terzo motivo di ricorso rimettendo l'esame degli ulteriori motivi alla competente sezione semplice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del giugno 2003 NA AR ON, premesso che, essendosi determinata, per ridurre i danni da consumo di sigarette, ad acquistare le sigarette tipo MS Club Leggera, prodotte dall'Ente tabacchi italiani, recanti sulla confezione la scritta "Leggera", con l'indicazione di un minor contenuto di condensato e di nicotina, non aveva ottenuto nessun miglioramento al suo stato di salute dal consumo di tale tipo di sigaretta, del quale aveva anzi raddoppiato l'uso, divenendone dipendente, conveniva davanti al Giudice di pace di Portici l'Ente tabacchi Italiani - E.T.I. S.p.a. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti per essere stata indotta ad acquistare e consumare tale tipo di sigarette a causa della pubblicità ingannevole, nei limiti di Euro 1.100,00. Il convenuto eccepiva preliminarmente il difetto di competenza del giudice adito circa l'accertamento della pubblicità ingannevole, spettando questo all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
chiedeva inoltre la sospensione del processo, sul rilievo che era intervenuta in materia una pronunzia della detta Autorità, che aveva qualificato ingannevole il messaggio "Lights" impresso sui pacchetti di sigarette, e che avverso tale provvedimento era pendente ricorso al T.A.R..
Il giudice di pace, con sentenza del 7.11.2003, disattese le eccezioni preliminari, accoglieva la domanda e condannava il convenuto al pagamento della somma di Euro 1.000,00 a titolo di