Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2007, n. 26619

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Con riferimento alla decorrenza della sospensione degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo, ai sensi dell'art. 55 legge fall., nell'ipotesi in cui, ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, poi riconosciuto incompetente (dalla S.C. in sede di conflitto positivo virtuale di competenza, come nella specie, o di regolamento facoltativo), segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte del tribunale designato (dalla S.C.)competente, il blocco degli interessi si verifica con la prima sentenza, anche se emessa da giudice incompetente, non essendo tale sentenza nulla e non essendo i suoi effetti sostanziali travolti dalla cassazione, come avviene per quelli processuali. Tali conclusioni non trovano ostacolo: nel principio di inderogabilità della competenza territoriale in materia fallimentare e nella natura costitutiva della dichiarazione di fallimento, atteso che la seconda pronuncia ha effetto confermativo del precedente accertamento dello stato di insolvenza; nella assenza di una norma espressa, stante la enucleabilità di tale previsione (ora emersa con l'art, 9 "bis" introdotto dal legislatore del 2006) dal sistema della legge fallimentare, in ragione della sua "ratio" ispiratrice e dei correlati principi informatori, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa del principio della ragionevole durata del processo e della garanzia del processo giusto ( art. 111 Cost.), idonea ad escludere esiti contraddittori rispetto ai suddetti principi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/12/2007, n. 26619
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26619
Data del deposito : 18 dicembre 2007
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. C V - Primo Presidente -
Dott. S S - Presidente di sezione -
Dott. M M R - rel. Consigliere -
Dott. P P - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. A A - Consigliere -
Dott. B E - Consigliere -
Dott. M E - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALLIMENTO "C GANI S.N.C. DI PASQUALE E ANIELLO CILLO", e dei soci illimitatamente responsabili CILLO PASQUALE, CILLO ANIELLO, ALFANO LUIGI GERARDO, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MAGNA GRECIA

13, presso lo studio dell'avvocato S DI L, rappresentato e difeso dagli avvocati DI LEO LUIGI, INZITARI BRUNO, per quanto riguarda il primo giusta delega a margine del ricorso, per il secondo giusta procura speciale del notaio dott. M L di San Ferdinando di Puglia, rep. 30714 del 19/11/2007, in atti;



- ricorrente -


contro
CSA DI RISPARMIO DI BOLOGNA S.P.A. - appartenente al Gruppo Bancario San Paolo IMI,- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

XXIV MAGGIO

43, presso lo studio dell'avvocato GRILLO CORRADO - STUDIO BUSSOLETTI - NUZZO, rappresentata e difesa dall'avvocato RENZULLI MARIO, giusta delega in calce al controricorso;



- controricorrente -


avverso la sentenza n. 143/03 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 10/02/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/07 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;

uditi gli avvocati Bruno INZITARI, Egiziano DI LEO per delega dell'avvocato Luigi Di Leo, Mario RENZULLI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.

IANNELLI

Domenico che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
rinvio per il resto ad una sezione semplice.
FATTO E DIRITTO


1. La Curatela del Fallimento "Casillo Grani s.n.c." e dei suoi soci illimitatamente responsabili ricorre per cassazione avverso la sentenza n. 143/03 con cui la Corte di Bari - in accoglimento dell'appello proposto dalla Cassa di Risparmio di Bologna contro la pronuncia di primo grado - ha disposto l'ammissione al Passivo fallimentare dei crediti della predetta Cassa relativi agli interessi maturati sino alla data 26 marzo 1996 in cui il fallimento era stato dichiarato dal Tribunale di Foggia, indicato come competente da questa Corte, con sentenza n. 831/1996, che aveva risolto il conflitto positivo virtuale di competenza sollevato dallo stesso Collegio, in relazione alla precedente declaratoria del medesimo fallimento risalente al 8 settembre 1994 da parte del (non competente) Tribunale di Nola.
Resiste la Cassa di Risparmio di Bologna con controricorso. Entrambe le parti hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art.378 c.p.c.. 2. In relazione ai due connessi motivi della riferita impugnazione - con i quali, denunziando violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 55 e 21 la Curatela sostiene che abbia errato la Corte territoriale nel non ricollegare la sospensione del costo degli interessi, ex art. 55 cit., alla iniziale dichiarazione di insolvenza da parte del Tribunale di Nola, stante il carattere "meramente ricognitivo", rispetto a questa, della successiva pronunzia del Tribunale di Foggia - la Sezione prima civile, ritenendo di non poter aderire alle conclusioni cui sono di recente pervenute le sentenze nn. 2422, 2423 e 15321/06 della stessa Sezione, nel senso della ammessa operatività del blocco degli interessi dalla data della prima pronunzia, ha rimesso, con ordinanza n. 22709/06, gli atti al Primo Presidente, il quale ha quindi assegnato la causa a queste Sezioni unite in considerazione del prospettato contrasto (virtuale) di giurisprudenza in ordine alla questione, ritenuta comunque di particolare importanza, costituente il thema decidendum dell'odierna impugnazione.
La quale - con riferimento alla ipotesi in cui ad una prima dichiarazione di fallimento da parte di Tribunale poi riconosciuto incompetente, segua una seconda dichiarazione di fallimento, dello stesso imprenditore, da parte del Tribunale che, in sede, come nella specie, di conflitto positivo virtuale, ovvero anche di regolamento facoltativo, di competenza, sia dalla Cassazione designato competente - richiede propriamente di stabilire se il decorso degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo resti sospeso, ai sensi della L. Fall., art. 55 già dalla prima, ovvero lo sia solo dalla seconda, delle due predette sentenze.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi