Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/01/2023, n. 00271

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 05/01/2023, n. 00271
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00271
Data del deposito : 5 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20890/2021 R.G. proposto da EDISON S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. Piergiuseppe Bian- drino, rappresentatae difesadagli Avv. Prof. E B L, A T e N I, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via A. Vesalio, n. 22;
–ricorrente –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e difesadagli Avv. M L T ed Alessandro Gia- nelli, con domicilio eletto in Roma, via A. Bertoloni, n. 35, presso lo studio dell'Avv. E Q;–controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 90/21, depositata il 15 maggio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal Consigliere G M;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale C M, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. L'Edison S.p.a., operante nel settore dell'energia elettrica e già titolare dell'impianto di produzione di energia da fonte idraulica di Venina-Armisa- Publino, in forza di concessione di grande derivazione rilasciata dalla Regione Lombardia, propose ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, chiedendo l'annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. X/7692 del 12 gennaio 2018, avente ad oggetto la prosecuzione temporanea dell'e- sercizio dell'impiantoa seguito della scadenza della concessione, ai sensi dell o art. 53-bisdella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, con la conferma delle condizioni stabilitedalla deliberazione n. X/5130 del 9 maggio 2016, ed in particolare dell'obbligo della concessionaria di corrispondereun canone ag- giuntivo provvisoriamente determinato in Euro 20,00 per kw.di potenza no- minale media annua. A sostegno della domanda, la ricorrente dedusse a)la violazione dell'art. 12, comma 8-bis, del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 e del principio del legittimo affidamento, in relazione alla prevista prosecuzione della gestione alle mede- sime condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione, nonché b) l'irragionevolezza, l'arbitrarietà e l'eccesso di potere per carenza d'istruttoria, in relazione all'erroneità del documento istruttorio posto a fon- damento della quantificazionedel canone aggiuntivo. Si costituì la Regione, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con sentenza parziale del 15 maggio 2021, il TSAP ha rigettato il primo motivo d'impugnazione, rinviando la trattazione del secondo motivo all'esito di una verificazione tecnico-economica disposta in un altro giudizio vertente trale medesime parti ed avente analogo oggetto, e volta ad accer- tare l'attendibilità dei criteri e della metodologia di calcolo applicati ai fini della determinazione del canone aggiuntivo. A fondamento della decisione, il TSAP ha richiamato le considerazioni svolte in altre sentenze pronunciate su analoghe controversie, confermando innanzitutto l'intervenuta scadenza della concessione, della quale ha escluso il prolungamento o la proroga di pieno diritto. Ha dichiarato inoltre irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11-quater, comma primo, lett. a), del d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nella parte in cui prevedel'obbligo del versa- mento del canone aggiuntivo, trattandosi di una disposizione non avente ef- ficacia retroattiva, e quindi inapplicabile alla fattispecie in esame, soggetta ratione temporisalla disciplina dettata dall'art. 12, comma 8-bis, del d.lgs. n. 79 del 1999. Ha ritenuto invece manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53-bisdella legge regionale n. 26 del 2003, per contrasto con l'art. 117 Cost., sollevata in riferimento all'art. 12, comma 8-bis, del d.lgs. n. 79 del 1999: premesso infatti che la normativa regionale in questione esuladalla materia della «tutela della concorrenza», spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e rientra in quella della «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia», assegnata alla compe- tenza legislativa concorrente, ha osservato che,in quanto collegata alla pro- secuzione temporanea della gestione dell'impianto, in via di fatto e per conto della Regione, la previsione del canone aggiuntivo costituisce esercizio non irragionevole della predetta competenza, non contrastante con l'art. 12, comma 8-biscit., il cui principio fondamentale va individuato nella previsione diretta ad assicurare la continuità nell'erogazione del servizio idrico. Precisato inoltre che principio fondamentale della legislazione statale in materia è quello dell'onerosità della concessione e della proporzionalità del canone rispetto all'entità dello sfruttamento della risorsa pubblica ed all'utilità economica che il concessionario ne ricava, il TSAP ha aggiunto che il canone svolge la fun- zione di corrispettivo, volto a contenere la rendita non prevista ed aggiuntiva derivante dalla prosecuzione dell'esercizio della derivazione nel periodo ecce- dente la scadenza della concessione, e correlato all'uso di impianti che, in quanto opere «bagnate», devono ritenersi acquisiti alla mano pubblica al ter- mine della concessione.Ha chiarito che si tratta di una misura indennitaria e di riequilibrio, volta a compensare la posizione d'indebito vantaggio derivante dall'utilizzazione di risorse naturali ed impianti di derivazione ormai ammor- tizzati, non coperta dal solo canone demaniale per l'uso dell'acqua, ritenendo insussistente anche la denunciata violazione del legittimo affidamento in or- dine alla prosecuzione della gestione alle medesime condizioni, in considera- zione sia dell'evoluzione normativa verificatasi in tale materia, che del fonda- mentale criterio interpretativo che esclude l'immodificabilità dei criteri di cal- colo dei canoni dovuti dai concessionari di beni pubblici, sempre che la rela- tiva disciplina non trasmodi in un regolamento irrazionale. Per le medesime ragioni, ha escluso la riconducibilità del canone all'ambito applicativo degli artt. 23, 53 e 119 Cost., riguardanti rispettivamente le prestazioni imposte in base alla legge e quelle tributarie, affermando invece, in ordine alla denun- ciata violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., che la previsione di una normativa regionale autonoma e differenziata trova giustificazione nella spet- tanza della materia in esame alla competenza legislativa concorrente, la quale consente di escludere la configurabilità di un'illegittima discriminazione a danno degli operatori presenti sul territorio lombardo. Quanto,infine, all'as- serita retroattività del canone aggiuntivo ed all'esclusione dell'esenzione par- ziale prevista dall'art. 73 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, il TSAP ha rile- vato che l'obbligo in questione risultava già delineato nei suoi elementi es- senziali dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 19, mentre l'esenzione può essere concessa soltanto finché rimane in vita la concessione, nella specie, invece, ormai scaduta.
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