Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2022, n. 23902

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 02/08/2022, n. 23902
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23902
Data del deposito : 2 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

. 137/2020 la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27761/2019 R.G. proposto da: L P, ANTONIETTA PAGLIARO elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE ARTI, 8, presso lo studio dell'avvocato G P, che li rappresenta e difende — ricorrenti —

contro

A L, LOREDANA PEDRABISSI elettivamente domiciliati in PAVIA, VIA

BONETTA

7, presso lo studio dell'avvocato C E, che li rappresenta e difende te.41Ati'ì ,4,44V,WP - controricorrenti — avverso la sentenza n. 2369/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 30/05/2019;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 dal Consigliere F R;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale F T, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Milano gli odierni controricorrenti A L e LOREDANA PEDRABISSI convennero la società Passaretti s.a.s. di Passaretti Luca & C., chiedendo che la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni, quantificati nella misura di C 80.000,00, nonché alla restituzione della somma di C 2.500,00. Come riferito nella decisione della Corte ambrosiana, infatti, in data 21 maggio 2011 A L aveva sottoscritto, tramite la mediazione della Passaretti s.a.s. di Passaretti Luca & C., una proposta irrevocabile di acquisto avente ad oggetto un immobile in Pero, di proprietà della società Immobiliare Pero 2005 srl -di cui lo stesso L P era socio- fissando il prezzo nella misura di C 177.500,00, consegnando contestualmente un assegno non trasferibile per C 2.500,00 alla Passaretti s.a.s. di Passaretti Luca & C. e un assegno non trasferibile per C 20.000,00 alla Immobiliare Pero 2005 s.r.I., a titolo di caparra. Successivamente, in data 7 giugno 2011, l'ipoteca volontaria che era iscritta sull'intero fabbricato -e che non era stata dichiarata dal mediatore- era stata frazionata, con la conseguenza che sull'unità R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 2 di 14 immobiliare oggetto della proposta irrevocabile era venuta a gravare un'ipoteca di C 310.000,00 di cui C 155.000,00 per sorte capitale. Avvenuta, in data 29 giugno 2011 la sottoscrizione del contratto preliminare tra la Immobiliare Pero 2005 srl, da un lato, e A L e LOREDANA PEDRABISSI, dall'altro, con versamento di acconti per C 40.000,00, la Immobiliare Pero 2005 srl si era resa inadempiente alla stipula del contratto definitivo e, in data 2 febbraio 2013, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Milano. A L e LOREDANA PEDRABISSI si erano insinuati al passivo del fallimento della Immobiliare Pero 2005 srl per l'importo di C 80.000,00 al chirografo (di cui C 20.000,00 a titolo di penale per la caparra ed altri C 60.000,00 versati a titolo di acconti e caparra) e, successivamente, si erano resi aggiudicatari -in sede di vendita da parte del Fallimento- dell'unità immobiliare già oggetto del preliminare, mediante versamento dell'importo di C 81.000,00. Sulla scorta di tali presupposti, A L e LOREDANA PEDRABISSI chiesero la condanna della Passaretti s.a.s. di Passaretti Luca & C., deducendo che la medesima, nella sua qualità di mediatrice immobiliare, aveva violato gli obblighi imposti dall'art. 1759 c.c., tacendo la presenza dell'ipoteca sull'immobile oggetto della proposta di acquisto, prima, e del preliminare, poi;
ed ulteriormente concedendo in locazione a terzi l'immobile in questione, nonostante lo stesso dovesse essere trasferito libero da persone.

2. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 dicembre 2017 accolse solo parzialmente la domanda attorea, condannando Passaretti s.a.s. di Passaretti Luca & C. unicamente alla restituzione della provvigione di C 2.500,00 ma rigettando la richiesta risarcitoria, sulla scorta della considerazione che, pur sommando la somma già corrisposta di C 80.000,00 al prezzo di aggiudicazione (indicato nella tL R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 3 di 14 decisione in C 89.100,00), il totale di dette poste -C 169.100,00- risultava comunque inferiore al prezzo complessivo pattuito con Immobiliare Pero 2005 srl, pari ad C 177.500,00, potendosi quindi escludere che gli attori avessero ricevuto un danno derivante dall'inadempimento della società convenuta. Il Tribunale condannò, invece, gli attori alla rifusione delle spese della terza chiamata Società Assicurazioni Allianz Spa, la cui chiamata in giudizio era stata chiesta da Passaretti s.a.s. di Passaretti Luca & C., ma dichiarata inammissibile dal Tribunale meneghino.

3. Proposto appello da A L e LOREDANA PEDRABISSI, si costituirono L P e ANTONIETTA PAGLIARO, in quanto, già nel corso del giudizio di primo grado, la società Passaretti s.a.s. di Passaretti Luca & C. era stata cancellata dal Registro delle Imprese. La Corte d'Appello di Milano, con la decisione qui impugnata, riformò la decisione di primo grado e: 1) condannò L P e ANTONIETTA PAGLIARO, in solido tra loro, a corrispondere ad A L e LOREDANA PEDRABISSI, a titolo di risarcimento del danno, C 60.000,00 oltre interessi legali;
2) condannò sempre L P e ANTONIETTA PAGLIARO alla rifusione delle spese di lite sostenute da A L e LOREDANA PEDRABISSI in entrambi i gradi del giudizio;
3) pose a carico di L P e ANTONIETTA PAGLIARO le spese di lite sostenute da Allianz Assicurazioni s.p.a. per il primo grado. Osservò la Corte territoriale che: • infondate erano le deduzioni degli appellati L P e ANTONIETTA PAGLIARO in ordine all'inammissibilità dell'appello, in quanto la cancellazione dal Registro delle Imprese della Passaretti s.a.s. di Passaretti Luca & C. -avvenuta in data 18 R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 4 di 14 febbraio 2016, quando la società era già costituita nel giudizio di primo grado- non era stata dichiarata in udienza dal procuratore, con la conseguenza che corretta era stata la notifica dell'atto di appello al procuratore della Passaretti s.a.s. di Passaretti Luca & C., e fermo restando che si erano regolarmente costituiti gli ex soci della società L P (ex accomandatario) e ANTONIETTA PAGLIARO (ex accomandante);
• accertato dal Tribunale di Milano in primo grado -seppur in relazione alla domanda di restituzione della provvigione- l'inadempimento della Passaretti s.a.s. di Passaretti Luca & C. per la mancata segnalazione della presenza del gravame ipotecario - con statuizione che, in quanto non impugnata, era da ritenersi coperta dal giudicato- doveva ritenersi sussistente in capo a A L e LOREDANA PEDRABISSI -contrariamente a quanto opinato dal giudice di prime cure- un danno di C 60.000,00, pari all'insieme degli acconti da questi ultimi versati in relazione al contratto preliminare, in quanto dagli atti della procedura fallimentare emergevano l'assenza di concrete prospettive di un riparto a favore dei chirografari e quindi la sostanziale impossibilità degli appellanti di recuperare la somma ammessa al passivo, con conseguente attualità e definitività del danno;
• andava invece esclusa la somma di C 20.000,00, giacché la stessa "in quanto penale dovuta dal venditore per il suo esclusivo inadempimento, non costituisce una perdita per gli appellanti determinata dall'inadempimento degli obblighi informativi del mediatore";
• era da escludersi che -come invece opinato dal giudice di prime cure- assumesse rilevanza il fatto che A L e sts. R.G. 27761/2019 - Pagina nr. 5 di 14 LOREDANA PEDRABISSI si fossero poi resi acquirenti dell'immobile in sede fallimentare per la minor somma di C 81.000,00 (essendo erronea la cifra di C 89.100,00 indicata dal giudice di prime cure), in quanto sussisteva un rapporto di mera occasionalità tra il vantaggio conseguito dagli appellanti in virtù del minor prezzo versato al fallimento, ed il danno generato dall'inadempimento degli obblighi gravanti sul mediatore.

4. Hanno proposto ricorso L P e ANTONIETTA PAGLIARO. Resistono con controricorso A L e LOREDANA PEDRABISSI. L P e ANTONIETTA PAGLIARO hanno depositato memoria.

5. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si articola in tre motivi 1.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1722 e 2495 c.c., nonché 153, 163, 164, 286, 299 segg., 328, 330, 359 c.p.c. Il ricorso censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto regolare la notifica dell'atto di appello al procuratore della società ormai cancellata. Deduce il ricorso che l'effetto estintivo connesso alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina una ipotesi di interruzione del giudizio ex art. 299 c.p.c. con Q- R.G. 27761/2019 - Pagina nr, 6 di 14 conseguente necessità -nel caso di specie- di indirizzare l'impugnazione ai singoli ex soci della compagine.

1.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2324 e 2697 c.c. Il ricorso invoca, in relazione alla posizione di ANTONIETTA PAGLIARO la veste di ex accomandante, e la conseguente applicazione dell'art. 2324 c.c., lamentando che nessuna prova sia stata data dell'esistenza e dell'entità di una quota di liquidazione devoluta alla stessa ANTONIETTA PAGLIARO, argomentando che tale prova doveva essere fornita da chi agiva per ottenere la condanna dello stesso ex socio.

1.3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227 c.c. Lamenta il ricorso che la decisione della Corte territoriale,
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