Cass. civ., sez. II, sentenza 17/11/2021, n. 34830

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 17/11/2021, n. 34830
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34830
Data del deposito : 17 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

290/ 3urre3 SENTENZA sul ricorso 14773-2016 proposto da: CONDOMINIO DUNA FIORITA IN PERSONA DELL'AMM.RE PRO- TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.

PISANELLI

4, presso lo studio dell'avvocato G G, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P S;

- ricorrente -

contro

C A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BAIAMONTI, 4, presso lo studio dell'avvocato L C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati L M, F P;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 185/2016 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/04/2021 dal Consigliere Dott. R G;
udito il P.M. in persona del Procuratore Generale Dott. T B che chiede il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1.útolo A e C L impugnarono, innanzi al Tribunale di Udine, la delibera condominiale del 30.6.2007, con la quale il Condominio "Duna Fiorita" aveva loro vietato di utilizzare il cortile condominiale per parcheggiare le proprie vetture, apponendo un cancello all'ingresso.

1.1.11 condominio si costituì e, in via preliminare eccepì l'incompetenza del Tribunale in favore del giudice di pace trattandosi di domanda inerente alle modalità d'uso dei beni condominiali;
nel merito dedusse che gli attori non avevano il diritto di utilizzare il cortile comune essendo proprietari non di immobili abitativi bensì di ripostigli, in relazione ai quali il regolamento di condominio vietava il parcheggio.

1.2.11 Tribunale respinse l'eccezione di incompetenza per materia e, in accoglimento della domanda, accertò la nullità della delibera impugnata.

1.3.11 Condominio "Duna Forita " propose appello riproponendo l'eccezione di incompetenza del Tribunale e contestando che la clausola del regolamento condominiale che vietava il parcheggio ai proprietari dei ripostigli potesse interpretarsi in modo dinamico nell'ipotesi, come quella in esame, in cui i ripostigli erano adibiti ad abitazione. Ric. 2016 n. 14773 sez. 52 - ud. 22-04-2021 -2- 1.4.La Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 6.4.2016 rigettò l'appello.

1.5.Confermò la competenza del Tribunale poiché oggetto della domanda era l'accertamento del diritto all'utilizzo del bene comune e non la modalità d'uso dei beni condominiali.

1.6.Nel merito, accertò che il regolamento condominiale, di natura contrattuale allegato all'atto di compravendita per notar Menazzi del 1977 effettivamente escludeva il diritto di servitù permanente di accesso e parcheggio di autoveicoli per gli immobili destinati a ripostiglio;
tuttavia, dallo stesso regolamento condominiale risultava che "nel fabbricato C i locali al seminterrato erano destinati a ripostigli e posti macchina , i locali al piano terra e piani superiori sono destinati ad uso abitazione ed uffici in genere";
poiché l'unità immobiliare delle attrici era ubicata a piano terra, ne discendeva l'attribuzione a destinazione abitativa di dette unità immobiliari. Ed in effetti, il cortile era stato utilizzato per il parcheggio delle autovetture fino al 2000 e gli attori avevano partecipato alle spese condominiali per il parcheggio. Peraltro, anche i provvedimenti urbanistici rilasciati dal Comune avevano confermato la natura di abitazione dei locali dei Cosolo.

2.Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso il Condominio Duna Fiorita sulla base di quattro motivi.

2.1.Ha resistito con controricorso la Cdbolo A.

2.2.11 Pubblico Ministero nella persona del Dott. T B ha chiesto il rigetto del ricorso.

2.3.In prossimità dell'udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative Ric. 2016 n. 14773 sez. 52 - ud. 22-04-2021 -3-

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 c.p.c., in relazione all'art.360 comma 1n.2 c.p.c., per avere la Corte di merito errato nel ritenere che la disciplina del parcheggio nelle aree condominiali non fosse di competenza del Giudice di Pace pur vertendosi in materia di modalità d'uso dei beni condominiali e non invece il diritto di comproprietà sull'area comune.
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