Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2016, n. 5951

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

La controversia instaurata dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'art. 7 della l. n. 379 del 1967, diretta alla designazione dell'erede subentrante nel rapporto di assegnazione ed alla tacitazione degli eredi esclusi, è soggetta al rito camerale e il provvedimento che la conclude, ancorchè adottato nella forma del decreto, ha natura sostanziale di sentenza, statuendo su posizioni di diritto soggettivo, sicché è ricorribile in cassazione ex art. 111 Cost..

In caso di morte dell'assegnatario di terre di riforma fondiaria, la successione nella proprietà dei terreni riscattati, in difetto di designazione del testatore o di accordo tra i coeredi, risponde, ai sensi dell'art. 5 della l. n. 1078 del 1940, all'esigenza di assicurare la continuità della conduzione e la concentrazione dei fondi in capo ad un soggetto idoneo ad una efficiente coltivazione, sicché, in tale evenienza, in caso di richiesta di attribuzione da parte di uno solo dei coeredi il giudice può applicare un criterio legale di preferenza collegato alle qualità e condizioni personali del richiedente (art. 5, comma 3, prima parte, della l. n. 1078 cit.), mentre, qualora sia presentata istanza per l'assegnazione del fondo in comunione tra tutti o parte degli eredi, la seconda parte del medesimo comma 3 presuppone una analoga preventiva valutazione dei requisiti e delle condizioni personali dei coeredi, con applicazione della regola di cui alla prima parte ove solo uno di essi presenti la qualità soggettiva di lavoratore manuale della terra e le capacità che lo rendano idoneo al subentro, risultando assenti negli altri, la cui posizione di coeredi esclusi è tutelata, in ogni caso, con il diritto a percepire il controvalore della loro quota sul fondo ex art. 6 della l. n. 1078 del 1940.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 25/03/2016, n. 5951
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5951
Data del deposito : 25 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

ORIGINALE 595 1-/2 016 OggettoREPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Successione nell'unità LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE poderale ex art.5 Legge TERZA SEZIONE CIVILE n. 1078/1940 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 23504/2011 - Presidente Cron. 5951 Dott. GIUSEPPE SALME' Rel. Consigliere Rep. .. Dott. ANNAMA AMBROSIO Dott. DANILO SESTINI Ud. 14/12/2015Consigliere Dott. LINA RUBINO Consigliere PU Dott. FRANCESCO MA CIRILLO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ! sul ricorso 23504-2011 proposto da: ZZ LA UI [...], considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato EMILIO PETTINICCHIO giusta procura speciale a margine EL ricorso;
- ricorrente- 2015 contro 2486 ZZ NN GO, ZZ AD EL, ZZ ND TT, ZZ IO [...], call [...], ZZ ND 1 ZZ IA CC, ZZ IO [...], ZZ ND RDZLN56B451158G, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso lo studio ELl'avvocato MARCO GARDIN, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANFRANCO DI MATTIA giusta procura speciale a margine EL controricorso;
controricorrenti - nonchè

contro

ZZ MA, ZZ NI;
intimati avverso il decreto ELla CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/06/2011, R.G.N. 649/2010;
udita la relazione ELla causa svolta nella pubblica udienza EL 14/12/2015 dal Consigliere Dott. ANNAMA AMBROSIO;
udito il P.M. in persona EL Sostituto Procuratore Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'inammissibilità EL ricorso. сео 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 19/22 novembre 2010, emesso ai sensi Con decreto EL n. 1078 EL 1940, il Tribunale di Foggia ELl'art. 7 ELla L. assegnava il podere ex E.R.S.A.P. n. 425, in agro di San CL IG Severo alla contrada Marchese, al ricorrente ELl'originario coltivatore diretto ZO, quale erede nel 1956, assegnatario ON ZO, deceduto disattendendo le domande dei resistenti IA ZO, BE ZO, DA IC ZO, MO MI ZO, NI GO ZO, altri figli ed eredi, nonché di IO e ON ZO (nipoti ex filio di GO ZO) e di TI CO ZO (nipote ex filio RU NA ZO). e,Proposto reclamo da alcuni degli originari resistenti precisamente, per quanto risulta dal provvedimento qui impugnato, da NI GO ZO, MO MI ZO, DA IC ZO, nonché da IO e ON ZO, qualificatisi eredi di GO ZO, la Corte di appello di Bari, in riforma EL provvedimento impugnato, disponeva l'assegnazione EL podere ex E.R.S.A.P. in comunione a tutti gli eredi di ZO ON. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione CL IG ZO, svolgendo tre motivi. GOHanno resistito, depositando controricorso NI ZO, MO MI ZO, DA IC ZO, ON ZO (EL 1969), IO ZO (EL 1971), RI CO ZO (gli ultimi tre figli di RU NA ZO), ON ZO (EL 1959) e IO 3 соар ZO EL 1956 (questi ultimi figli di GO ZO). Nessuna attività difensiva è stata svolta da parte di IA ZO e BE ZO. MOTIVI DELLA DECISIONE premesso che correttamente1. La Corte di appello il Tribunale aveva fatto riferimento alla normativa di cui all'art. 5 L. EL 1940 n. 1078 (abrogata dall'art. 2 comma 1 EL D.L. n. 200/2008, ma ripristinata dalla legge di 379/1967 in base alla quale era conversione), poiché la L. n. stata presentata l'istanza di assegnazione era stata abrogata dal D.L. n. 112 EL 2008 ha ritenuto infondato il motivo di appello, con cui si sosteneva che CL IG ZO, indicato dal Tribunale per subentrare al defunto genitore assegnatario EL podere ex Ersap fosse privo dei requisiti legali richiesti a tal fine;
in particolare -precisato che i suddetti requisiti dovevano sussistere al momento ELl'apertura ELla successione e persistere al momento ELla decisione ha segnatamente rilevato: che dall'estratto conto assicurativo ELl'INPS risultava che CL IG ZO aveva alternato periodi di disoccupazione ad altri di attività come lavoratore "agricolo giornaliero";
che dal parere favorevole rilasciato in data 03.03.2010 dalla Regione Puglia -Area Politiche per lo Sviluppo Rurale risultava che «il sign. ZO CL IG ha svolto abitualmente e prevalentemente l'attività di manuale coltivatore ELla terra per oltre un trentennio, così come richiesto dalla normativa in vigore (L. 230/50) e tuttora svolge tale attività di coltivazione ELla terra ...>>> ;
che, più in generale, non vi erano elementi per ritenere che alla data ELla decisione di primo grado il predetto CL IG ZO non fosse ancora dedito alla coltivazione manuale ELla terra (risultando, anzi, il contrario dai contenuti EL parere, ancorché non vincolante, ELl'Ente a ciò deputato);
che era stata prodotta ulteriore documentazione (bonifico AGEA) a riprova ELl'attuale attività di coltivatore ELla terra da parte EL reclamato, mentre lo stato di abbandono EL terreno poteva dipendere diversecontroverso da ragioni dall'inattività EL ZO, come già rilevato dal Tribunale. Sotto altro versante la Corte di appello ha ritenuto, però, fondato il reclamo, conseguentemente riformando la decisione EL Tribunale di assegnazione EL terreno in favore di CL IG ZO;
e cioè per la considerazione che i resistenti procedimento di primo grado avevanonel formulato espressamente istanza di assegnazione in comunione EL podere a tutti gli eredi, sull'assunto di avere essi pagato le somme occorrenti per il riscatto. In particolare la Corte di appello sulla premessa che ai sensi ELl'art. 5 L. n. 1078 EL 1940 «in caso di disaccordo tra i coeredi, decide l'autorità e attitudinigiudiziaria con riguardo alle condizioni personali⟫>> e SU istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza ELle quote ereditarie, può anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendono vivere in comunione>>> ha rilevato che, nella specie, era stata formulata istanza in tal senso da cinque figli su otto ELl'originario assegnatario e, quindi, dalla maggioranza, cui andavano aggiunti i figli di GO аял 5 ZO e uno dei figli di RU NA;
di conseguenza ha l'assegnazione a tutti gli eredi diritenuto opportuna ZO ON, sia per lo stato di incuria in cui viene tenuto il fondo sia perché le somme occorrenti per riscattare il podere sono state pagate dai resistenti nel procedimento di primo grado ...! sicchè risponde ad evidenti motivi di giustizia consentire anche a costoro di entrare in possesso EL fondo»>>.

1.1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia ai sensi ELl'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione ○ falsa applicazione degli artt. 101 e 102 cod. proc. civ. in relazione all'art. 111 Cost., sul presupposto EL difetto ELl'integrità EL contraddittorio nel procedimento di reclamo innanzi alla Corte di appello. Al riguardo il ricorrente come risulta dalla relata di notificadeduce che - il reclamo è stato notificato all'indirizzo di IO ZO e ON ZO EL 1959, figli di GO ZO, che, però, erano i reclamanti, mentre lo stesso atto non è stato notificato ai due cugini IO IU ZO e ON ZO (EL 1969), figli di RU NA ZO.

1.2. Dal canto loro i resistenti oppongono che il motivo, al pari ELlo stesso ricorso, giacchè il è inammissibile, provvedimento impugnato è stato emesso in sede di reclamo ex art. 739 cod. proc. civ., con la conseguenza che lo stesso non sarebbe impugnabile con ricorso per cassazione, bensì modificabile e revocabile in ogni tempo ai sensi ELl'art. 742 cod. proc. civ.. In tale prospettiva il difetto di contraddittorio avrebbe dovuto essere fatto valere con istanza 6 per l'omessa di modifica EL decreto ex art. 742 cit. considerazione ELle quote degli eredi, asseritamente comepretermessi;
in ogni caso l'eccezione sarebbe infondata, emergente dagli estremi EL codice fiscale ELle parti, quali riportati nel reclamo, ancorchè i reclamanti IO e ON ZO siano stati indicati, per mero errore, nello stesso atto come figli di GO ZO, essendo, in realtà, i figli di RU NA ZO.

2. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di inammissibilità EL ricorso per cassazione. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. Cass. 23 settembre 2011, n. 19498;
Cass. 11 maggio 2005, п. 9849;
Cass. 4 agosto 2004, n. 14900;
Cass. 28 novembre 1994, n. 8862), la controversia n. 10149;
Cass. 21 agosto 1993, instaurata dinanzi al Tribunale competente ai sensi ELla L. 29 maggio 1967, n.379 (che richiama implicitamente l'art. 7 ELla L. 3 giugno 1940, Π. 1078) diretta alla designazione ELl'erede subentrante nel rapporto di assegnazione ed alla tacitazione degli eredi esclusi, è soggetta al rito camerale, anche se il provvedimento che lo conclude (pur avendo la forma di decreto) ha carattere decisorio in quanto statuisce, nei contraddittorio degli interessati, su posizioni di diritto soggettivo inerenti

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi