Cass. civ., sez. II, sentenza 09/03/2021, n. 06442
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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 6960-2019 proposto da: Z R, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA l, presso lo studio dell'avvocato L F L, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A P;- ricorrente -contro CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI COMO E LECCO, elettivamente domiciliato in ROMA, V. SISTINA 42, presso lo studio dell'avvocato F G, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati M G, R D;- controricorrente - nonchè contro PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO D M;- intimato - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/01/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2020 dal Consigliere A O;udito l'Avvocato L F L, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;udito l'avvocato M G, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale C M, che ha concluso per l'inammissibilità, in subordine per il rigetto del ricorso;z Fatti di causa Con provvedimento n. 197 in data 14 settembre 2017 la Commissione Amministrativa Regionale di Disciplina (d'ora innanzi Co.Re.Di.) per la Lombardia irrogava al notaio Z R la sanzione della sospensione dall'esercizio delle funzioni notarili per mesi uno. La sanzione era conseguente all'incolpazione di aver -tale professionista - violato l'art. 147 lett. B) della L. n. 89/1913 in relazione al paragrafo 31 lett. a,b,f dei Principi di deontologia professionale dei notai. Veniva, inoltre, affermata la violazione, da parte del medesimo professionista, dell'art. 147 lett. B) cit. in relazione si paragrafi 9 e 12 degli stessi suddetti Principi con irrogazione, concesse le attenuanti di cui all'art. 144 L. notarile, della sanzione di euro 10mila, con declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 145-bis L. notarile, del procedimento notarile limitatamente ad altra infrazione per la violazione dell'art. 26 I. notarile medesima. Il tutto sorgeva, in particolare, a seguito di richiesta n. 1989 del 17.12.2017 di procedimento disciplinare da parte del Presidente del Consiglio Notarile di Como e Lecco. Decidendo sul reclamo del suddetto notaio, in contraddittorio con l'evocato Consiglio notarile odierno controricorrente, la Corte di Appello di Milano con ordinanza n. 98/2019 in data 11.1.2019 rigettava il gravame. Avverso il suddetto provvedimento ricorre, per la sua cassazione, lo Z con atto affidato a dieci ordini di motivi e resistito con controricorso del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Como e Lecco. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.- Il Collegio ritiene necessario premettere una considerazione sistematica prima dell'esame dei motivi del ricorso. Parte ricorrente, a fronte dei tre motivi di reclamo cui fa cenno la corposa motivazione della decisione della Corte territoriale, propone ricorso innanzi a questa Corte sulla base di dieci articolati motivi, dei quali -per preliminare ammissione della stessa parte (v. : ricorso pp. 9 e 10/11) - "quelli dal n. II al n. V riguardano la condanna del Notaio per violazione dell'art. 147, 1° co. lett. b) L.N. con riferimento all'art. 9 del Codice deontologico", nel mentre "quelli dal VII al IX riguardano le censure sugli aspetti sanzionatori". Tale suddivisione sarà tenuta presente nel seguente esame dei motivi, in ordine ai quali il Procuratore Generale ha - fra l'altro- rilevato in sede di discussione la "identità sistematica" delle censure oggi proposte in rapporto a quelle già svolte nelle pregresse fasi del giudizio. 2.- Con il primo motivo del ricorso si censura , ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 1° co. c.c., 115, 1° co. e 116 c.p.c., 147, 1° co. lett. B) L. notarne e dell'art. 31 C.D.N.. Viene, inoltre, dedotto - ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c.- l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione fra le parti. Il notaio ricorrente è stato sanzionato in ordine all'addebito di violazione delle suddette norme (artt. 147 e 31 cit.) per i rapporti con la società Legal 3 s.r.I.. Tali rapporti erano relativi all'ufficio secondario del Notaio in Villaguardia (CO) e, negli stessi, veniva riscontrata dal Consiglio Notarile, dalla Co.Re.Di. e dalla stessa Corte di Appello una attività volta al procacciamento di clientela con prestazioni effettuate dal professionista in modo ricorrente presso soggetti terzi.Ciò posto, deve osservarsi innanzitutto che l'odierna parte ricorrente svolge oggi, in modo promiscuo, una serie di doglianze involgenti erro res sia in iudicando che in procedendo e che vengono distintamente esaminate avendo il Collegio ritenuto che la mescolanza delle argomentazioni variamente addotte non ostacola l'esame delle stesse. Sotto il profillo della lamentata violazione dell'art. 360, n. 5 c.p.c. la censura non può essere accolta in quanto il ricorrente si duole del mancato esame da parte della Corte d'appello del dato, attestato dal contratto di" concessione in uso di studio professionale e di segretariato" del 2/5/2014 e dall'istruttoria disciplinare, "che il corrispettivo de quo (liberamente pattuito inter partes per iscritto) era volto a remunerare i servizi di segretariato e le attività di "redazione di bozze, espletamento visure ipo/catastali, istruzione di pratiche assegnate dal notaio alla società" resi dalla Legal 3, se e in quanto svolti su richiesta del Notaio e per le pratiche dallo stesso indicate2(pag.6 del ricorso). Orbene, come evidenziato dal noto e consolidato orientamento giurisprudenziale, può farsi ricorso a censura ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c. solo allorchè vi sia (e ciò non è nella fattispecie in esame) un vizio consistente nella "sostanziale mancanza di motivazione ( Cass, civ. Sez. Prima, Sent. 4 aprile 2014, n. 7983) ed il ricorrente "nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., indichi il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice (di guisa che), in definitiva, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé." (Cass. civ., S. U, Sent. 7 aprile 2014 n. 8053). Ciò posto, si deve rilevare che il ricorrente sostanzialmente si duole della valutazione dei fatti da parte del Giudice del merito e non coglie neppure appieno la ratio decidendi addotta dalla Corte d'appello sul punto, Ed infatti, la Corte ambrosiana, partendo dall'esame dei fatti rilevanti risultanti dall'istruttoria, in particolare, l'elevatissima somma riconosciuta dal notaio alla Legal 3, parametrata al fatturato realizzato in relazione alle pratiche svolte presso la sede secondaria, e per attività marginali, la presenza di targa di detta società, posta fuori dell'ufficio di Villa Guardia, la risposta dell'operatrice telefonica alle chiamate presso detto ufficio secondario, ha concluso motivatamente nel senso di ritenere l'esistenza di un accordo sottostante tra il notaio e la Legal 3, "in base al quale il versamento alla società di una quota percentuale dei compensi incassati dal Notaio dott. Z è la provvigione pattuita per ogni pratica procurata". E' di chiara evidenza come, in detta argomentazione, il dato formale costituito dal tenore del contratto del 2014 resti superato dalla valutazione nel merito degli elementi probatori risultanti in causa. E la censura di violazione di legge ripropone, in sostanza e come rilevato dal Procuratore Generale, "una lettura alternativa" delle risultanze in atti. E, tanto, specie sotto il profilo del ricostruito concreto atteggiarsi del rapporto con la succitata società ed il relativo procacciamento di affari valutato specificamente in punto di fatto dalla Corte del merito. Emerge, quindi, il ricorso del tutto strumentale alla prospettazione delle pretese denunciate violazioni di legge. Al riguardo vanno ribaditi i condivisi principi per cui "in ogni caso non può ammettersi, anche attraverso la formale e strumentale deduzione di vizio di violazione di legge, una revisione in punto di fatto del giudizio di merito già svolto", giacchè "il controllo di logicità del giudizio di fatto non può equivalere e risolversi nella revisione del "ragionamento decisorio" ( Cass. civ., Sez. L., Sent. 14 novembre 2013, n. 25608), specie quando non ricorre - come nella fattispecie- l'ipotesi di "un ragionamento del giudice di merito dal quale emerga una totale obliterazione di elementi" ( Cass. civ., S.U., Sent. 25 ottobre 2013 n. 24148). Il motivo è, quindi e nel suo complesso, inammissibile. 3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, ex art. 360, n.ri 3 e 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., nonché la violazione del principio del ne bis in idem e del giudicato per oblazione, la violazione dell'art. 156-bis, comma 9, L. notarile per inammissibilità di reiterazione di incolpazione e la violazione dell'art. 145 bis L. notarile. Viene inoltre dedotto, ex art. 360, n. 5 c.p.c., il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. 4.- Con il terzo motivo, parte ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., degli artt. 1 e 15 disp. prel. c.c., 147, 1° co. lett. B) L. notarile, 9 C.D.N., e del combinato disposto degli artt. 26, 137, comma 2, e 145-bis L. notarile. 5.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c., l'omessa pronuncia, la violazione dell'art.132 c.p.c. e del principio di non contraddizione e dell'affidamento dell'interessato, la violazione degli artt. 147, comma 1, lett. B) legge notarile e dell'art. 9 C.D.N.. Viene, inoltre, dedotto, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. 6.- Con il quinto motivo si prospetta, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 4 c.p.c., l'omessa pronuncia, la violazione dell'art.132 c.p.c., nonché degli artt. 6, comma 3 e 9 C.D.N., 26, comma 3, L. notarile, degli artt. 2697, comma 1, c.c., 115 e 116 c.p.c.. Viene, inoltre, dedotto, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. 7.- Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, strettamente collegati, vanno valutati unitariamente e sono da ritenersi in parte inammissibili, in parte infondati. Sostiene il ricorrente che è stato sanzionato con riferimento all'art. 147, comma 1, lett. B) della Legge notarile, con riferimento all'art.9 C.D.N. ( avere effettuato "la stipula di numerosi atti in recapiti diversi durante i giorni di assistenza alla sede"), condotta già contestatagli all'inizio del procedimento quale violazione dell'art. 26 Legge notarile, e oggetto di oblazione ex art. 145-bis Legge notarile, per la frequenza di atti stipulati nel Comune di Limido Cremasco;a riguardo, la Corte del merito avrebbe valutato questione diversa, esprimendosi per la tesi astratta del conflitto apparente di norme. Il ricorrente sostiene che la Corte ambrosiana ha apoditticamente affermato l'irrilevanza del richiamo alla pronuncia Cass. 24730/2016, che invece è perfettamente coincidente con la fattispecie in esame, e che è quindi incorsa nella violazione sia del principio di gerarchia delle fonti, non rilevando che l'art.26 L.notarile prevale sulla deliberazione del Consiglio Nazionale del Notariato n.2/56 del 5/4708, che ha approvato il C.D.N., sia del principio di specialità, sia per incompatibilità ex artt. 1 e 15 delle preleggi. Secondo la giurisprudenza del S.C., pertanto, "il Notaio che abbia rogato un numero elevato di atti fuori sede nei giorni di presenza obbligatoria nel suo ufficio, non è perseguibile ai sensi del combinato disposto delle disposizioni del C.D.N. e dell'art.147, 10 co. Lett.b) , L.N., ma dal combinato disposto degli artt.26 e 137 L.N." Infine, il ricorrente si duole dell'avere risolto la Corte del merito con un sostanziale fuor d'opera il motivo inteso a denunciare come la condotta contestata fosse stata da tempo vagliata dal Consiglio notarile e ritenuta non deontologicamente rilevante, per poi riaprire il procedimento per condotte già esaminate e ritenute non rilevanti. Ciò posto, occorre avere riguardo alla formulazione delle norme richiamate;l'art. 9 del C.D.N., nella Sezione II, Dell'ufficio secondario, prescrive che " E' vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni fissati per l'assistenza alla sede";l'art. 26,L.N. dispone che : " Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione del Comune assegnatagli studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertori notarili, e deve assistere personalmente allo studio stesso almeno tre giorni a settimana e almeno uno ogni quindici giorni per ciascun Comune o frazione di Comune aggregati." Ora, come osservato correttamente dalla Corte del merito, con l'originario secondo addebito era stata censurata la ricorrente stipula da parte del notaio Z di atti in Limido Comasco, sua precedente sede secondaria, e quindi il mantenimento della vecchia sede secondaria con la conseguente assenza dallo studio, mentre con la richiesta di riassunzione del procedimento disciplinare si è addebitata al notaio la stipula di numerosi atti in recapiti diversi, sia presso la sede secondaria di Villa Guardia che presso l'ufficio di Limido Comasco, durante i giorni di assistenza obbligatoria alla sede principale. Né può sostenersi che l'addebito contestato al notaio fosse già ricompreso nel secondo addebito originario, oggetto di oblazione, data la diversità della condotta sussumibile nell'art.26 Legge notarile, rispetto a quella sanzionata dall'art. 9 C.D.N. E' chiara infatti la diversità della ratio dell'una e dell'altra disposizione, essendo inteso l'art. 26 cit. a sanzionare l'assenza del notaio dal suo studio, mentre l'art.9 cit. sanziona il non corretto rapporto tra la sede principale e la sede secondaria, e la diversità delle sanzioni previste dall'art. 147 lett. B) L.N.(censura, sospensione o anche destituzione) rispetto alle sanzioni pecuniarie relative alla violazione dell'art. 26 L.N. si spiega nel maggiore disvalore insito nella non occasionalità della condotta deontologicamente illecita. Ne consegue l'esclusione della violazione del principio del ne bis in idem, atteso che la mancata assistenza alla sede principale è condotta diversa da quella di stipula di atti presso l'ufficio secondario nei giorni della prescritta assistenza obbligatoria alla sede principale. Né è applicabile nel caso il principio di diritto espresso nella pronuncia 24730/16, secondo cui la contemporanea previsione, nella legge professionale e nel codice deontologico, di condotte analoghe non crea dubbi interpretativi laddove nel testo di rango sovraordinato nell'ordine delle fonti sia contenuta tutta la disciplina sanzionatoria, trovando in questo caso applicazione solo la legge professionale, mentre l'analoga previsione rinvenibile nel codice deontologico non assume valore di precetto autonomamente sanzionabile, dato che in detta fattispecie si discuteva del medesimo obbligo di presenza in studio, di cui all'art.26 L.notarile e art.6 del codice deontologico, mentre nel caso del notaio Z la condotta sanzionata è caratterizzata dall' avere stipulato sistematicamente presso l'ufficio di Limido Comasco, anche dopo avere cessato di avere ivi la sede secondaria, e presso la sede secondaria di Villa Guardia, anche prima di averla istituita come tale. E la pronuncia 22910/15 ha affermato che l'interpretazione c h AL secondo cui gli artt. 6 e 9 rfferitrerebbero nell'ambito dell'obbligo di assistenza alla sede delineato dall'art. 26 L.N. è errata, in quanto non considera che, mentre tale norma riguarda la mancata assistenza alla sede, l'art. 9 del codice deontologico sanziona la presenza non consentita del Notaio nella sede secondaria, "presenza " che viola il principio di etica professionale e che non coincide con l'addebito di "assenza" dalla sede principale così da restare, quanto meno implicitamente, inclusa nella previsione dell'art. 26 L. Ne consegue la piana infondatezza anche del quarto mezzo, richiamandosi per il resto il principio espresso dalla pronuncia 2041/2016, già richiamato dalla Corte d'appello, secondo cui non sussistono termini perentori per la conclusione della fase amministrativa. _ tr-sueS-pbsti motivi secondo, terzo, quarto e quinto possono, anche alla stregua di quanto innanzi premesso sub 1, essere Arattatl_corgiuntament e-.Secondo il ricorrente, sarebbero ben diversi i concetti di "stipula di atti" e di "assistenza alla sede", quest'ultima essendo relativa al disbrigo di faccende organizzative, alla direzione ed al controllo delle mansioni svolte dagli addetti alla struttura, al ricevimento dei clienti, alla prestazione di consulenza e di programmazione delle relative attività, di talchè la stipulazione di atti fuori dalla sede principale non implica di per sé "mancata assistenza" alla sede principale e quindi nella specie non rientrerebbe nell'art. 9 C.D.N. la specifica condotta attribuita al notaio ("la stipula di numerosi atti in recapiti diversi durante i giorni di assistenza alla sede"). Il notaio Z sostiene che è legittima la stipula di numerosi atti in recapiti diversi durante i giorni di assistenza alla sede, ove non comporti omessa "assistenza alla sede ", richiama il disposto di cui all'art. 6, comma 3, C.D.N. e 26, comma 3, L.N., evidenzia come la Corte del merito non si sia peritata di verificare in quali giorni ed in quali orari sarebbero stati stipulati gli atti indicati, e quanti sarebbero stati liberamente stipulabili liberamente in forza delle disposizioni richiamate. Ciò posto, si deve ritenere speciosa la distinzione tra "assistenza alla sede" e "stipula di atti", alla stregua del rilievo della fondamentale funzione pubblicistica del notaio, che impone il rispetto di doveri di condotta "formali" (così le pronunce 24730/2016 e 9358/2013);del tutto priva del rispetto del principio dell'onere della prova il richiamo all'art. 6, comma 3 C.D.N. (ove in via di ipotesi invocabile a fronte della massiva reiterazione della condotta);nel resto, le doglianze sono intese a contestare la specifica analisi fattuale condotta dalla Corte del merito, e volte ad una sostanziale ed impropria istanza di riesame meritale e di revisione del ragionamento del Giudice del merito, i E 8.- Con il sesto motivo, relativo al capo della condanna per violazione dell'art. 147, 1° co. lett. L. notarile con riferimento all'art. 12 C.D.N., viene dedotta la violazione degli artt. 147, 1° co. lett. B) L. notarile, 12 C.D.N., 5 c.p., 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c. Viene, inoltre, dedotto, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. Il motivo non può essere accolto. La doglianza mossa dalla parte ricorrente attiene sostanzialmente al fatto che sarebbe stato erroneamente sanzionato il ritardo nella comunicazione dell'esistenza di una sede secondaria. Con ciò sarebbe stato violato l'art. 12 cit„ poiché -secondo la prospettazione del ricorrente- la medesima disposizione avrebbe ad oggetto solo l'omessa comunicazione. Questa Corte non può, al riguardo, che ribadire la corretta interpretazione, già data in giudizio, circa l'obbligatorietà di una tempestiva comunicazione dell'esistenza della sede secondaria. Tanto in quanto il ritardato assolvimento del predetto obbligo deontologico di comunicazione finirebbe inevitabilmente pef svuotare del tutto l'obbligo ex art. 12 cit.. Della tardività della comunicazione ha tenuto debito conto la Coredi con l'infliggere la sanzione pecuniaria al posto della sospensione, così riconoscendo circostanza attenuante, ex art.144 L.N. Quanto infine alla pretesa occasionalità della condotta è sufficiente rilevare che si è trattato di violazione protrattasi per alcuni mesi, da cui la non occasionalità. Il motivo è, quindi, infondato e va respinto. 9.- Con il settimo motivo si lamenta l'omessa considerazione dell'unicità degli addebiti, l'omessa valutazione complessiva della condotta dell'incolpato, la violazione degli artt. 112 e 101 c.p.c., l'ultrapetizione e l'extrapetizione della pronuncia gravata, la violazione dell'art. 147 L. notarile, la violazione, quindi, degli artt. 112 e 132, 2° co. c.p.c.. Viene, inoltre, dedotto, ex art. 360, n. 5 c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. 10.- Con l'ottavo motivo, in relazione all'art. 360, co. 1°, n. 3 e 4, si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 132, 2° co. n. 4 c.p.c., 147, 1° co. L. notarile, 132 e 133 c.p. e 11 L. n. 689/1981. 11.- Con il nono motivo si deduce , ex art. 360, 1° co., n. 3 e 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 132, 2° co., n 4 c.p.c., l'omessa pronuncia sulle attenuanti circa la condanna per la violazione dell'art. 147, 1° co., lett. B) L. notarile e la violazione e falsa applicazione dell'art. 62 bis e 62 n. 6 c.p. e 144 L. notarile. 13. - I suesposti motivi settimo, ottavo e nono possono, anche alla stregua di quanto innanzi premesso sub 1, essere trattati congiuntamente. Le censure, promiscuamente articolate, involgono -nel loro complesso- doglianze e censure "sugli aspetti sanzionatori". I motivi non possono essere accolti. Con gli stessi, sotto vari profili, si intende sostenere che la sanzione da applicare al notaio incolpato doveva essere unitaria. E tanto in quanto, secondo la prospettazione, le contestate violazioni erano sussumibili tutte nell'alveo dell'art. 147 cit.. La prospettazione è errata. Con la norma citata possono, infatti, essere sanzionate condotte illecite consistenti in vari tipi di azioni ed attività non del medesimo genere. In ipotesi venivano contestate differenti attività non consentite quali, nella concreta fattispecie, l'approfittarsi di procacciatori di affari e la violazione delle disposizioni in tema di regolare funzionamento della sede notarie principale e secondaria. E', pertanto, ovvio che - al cospetto- di una pluralità di attività sanzionabili, sia pur sotto l'egida dell'art. 147 cit., ben poteva procedersi irrogazione non di una sola sanzione. Peraltro questa stessa Corte ha già avuto modio di chiarire che solo ove si sia al cospetto di attività che non godano di una propria autonomia non possa farsi luogo a plurime sanzioni, ferma -quindi- la doverosità di una sanzione unitaria nell'ipotesi (non ricorrente nella fattispecie) di plurima contravvenzione di una unica norma con un unico atto o una unica attività. La possibilità, in ipotesi, di plurime sanzioni a fronte di più atti e più attività è stata costantemente ribadita dalla giurisprudenza di questa Corte. Al riguardo non possono che richiamarsi note pronunce in punto di questa Corte ( Cass. n.ri 13672/2007 e 9177/2013) e, da ultimo, la specifica affermazione - in tema- secondo cui, fra l'altro, "è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 138 della legge notarile, nella parte in cui non prevedono l'operatività del regime del cumulo giuridico delle sanzioni disciplinari anche nell'ipotesi di plurime infrazioni della medesima disposizione compiute in atti diversi, anche se dello stesso tipo, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del legislatore e non sussistendo una disparità di trattamento rispetto ad altri settori dell'ordinamento in virtù delle specificità della professione notarile, degli interessi protetti e dei valori di riferimento." ( Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 3 giugno 2016, n. 11507). Va altresì rilevato che la Corte ambrosiana ha valutato la doglianza di ultra o extra petizione, per la prospettata unicità della contestazione, e quindi a sua volta non è incorsa nella violazione dell'art.112 c.p.c.;ha ritenuto congrua la sanzione inflitta della sospensione anziché della censura, rilevando altresì che il comportamento del notaio Z, prima e dopo l'inizio del procedimento disciplinare ( la riduzione della stipula degli atti presso le sedi secondarie nei giorni di assistenza alla sede principale e la comprensibile volontà della parte di verificare l'andamento del lavoro a Villa Guardia, prima di spostare ivi l'ufficio secondario), era stato già considerato dalla Coredi per convertire la sanzione della sospensione in sanzione pecuniaria e che, anche a ritenere che la circostanza attenuante fosse da applicarsi due volte, avrebbe portato al più alla diminuzione della sanzione pecuniaria, ex art. 144 L.N. Nel resto, vale il richiamo ai principi sintetizzati, tra le ultime, nella pronuncia 14559/16, secondo cui, nel procedimento disciplinare a carico dei notai, la determinazione qualitativa e quantitativa della sanzione da irrogare, nell'ambito dei limiti previsti dalla legge, rientra tra i poteri discrezionali dell'organo preposto ad irrogarla;in considerazione della natura punitiva che le è propria, ogni sanzione deve essere commisurata alla gravità del fatto, alle circostanze dello stesso ed alla personalità dell'autore dell'illecito, alla stregua dei criteri previsti per gli illeciti penali dall'art. 133 cod. pen. e per gli illeciti amministrativi dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 ( così anche la pronuncia 5914/11);la concessione delle 1‘ attenuanti generiche è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice, che può concederle o negarle, dando conto della scelta con adeguata motivazione, ai fini della quale non è necessario prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'incolpato, essendo sufficiente la giustificazione dell'uso del potere discrezionale con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo ( conf. le pronunce 11790/11, 2138/2000) e la circostanza che il notaio, passibile di sanzioni disciplinari, sia incensurato non comporta la necessaria concessione delle circostanze attenuanti con la diminuzione della sanzione prevista dalla legge;la concessione o meno delle circostanze attenuanti è, infatti, rimessa al potere discrezionale del giudice del merito ed è incensurabile I motivi sono, quindi e nel loro complesso, infondati e vanno respinti. 14. - Con il decimo motivo, ai sensi dell'art. 360, n. 3 e 4 c.p.c., si censura la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145-bis L. notarile, 112 e 132, 2° co., n. 4 c.p.c., eccependo la nullità dell'ordinanza 2.5.2017 della Co.Re.Di.. Il motivo si riferisce, in sostanza, a censura che, per ammissione dello stesso ricorrente "riguarda l'ordinanza emessa dalla Co.Re.Di. in data 2.5.2017" e di "due ulteriori addebiti" mossi al Notaio in asserita dipendenza e per effetto della mancata "tempestiva pronuncia sull'oblazione ex art. 145-bis L.N.". Nel motivo, il ricorrente sostiene che se la Coredi si fosse pronunciata tempestivamente sull'oblazione, il procedimento disciplinare si sarebbe esaurito nella disamina del primo addebito originario, da cui la violazione degli artt. 145-bis commi 1 e 2, L.N., e la nullità del provvedimento del 2/5/2017, " che si fonda su documenti relativi al secondo addebito(oblato) e su elementi (documentali e non) desunti dall'istruttoria condotta sul secondo addebito(che era stato già oblato) così come sono nulli, per nullità derivata, gli atti successivi sino alla decisione;sostanzialmente la parte si duole del mancato tempestivo arresto del procedimento disciplinare, con tutto ciò che ne è conseguito. Ora, ribadito come correttamente già rilevato dalla Corte d'appello, che l'estinzione dell'illecito per oblazione non è automatica , ma consegue alla verifica delle condizioni oggettive e soggettive, va rilevato che il resto della censura si colloca sul piano del mero fatto, ovvero la prosecuzione dell'istruttoria, da cui la contestazione di due nuovi addebiti. Il motivo è pertanto sostanzialmente inammissibile. 15.- Alla stregua di tutto quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto, il ricorso deve - nel suo complesso- essere rigettato. 16.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo. 17.- Atteso il carattere impugnatorio del ricorso in questa sede esaminato deve dichiararsi che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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