Cass. civ., sez. I, sentenza 04/01/2024, n. 196
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In ipotesi di cassazione con rinvio della sentenza della Corte di appello dichiarativa della nullità del lodo arbitrale, l'estinzione del procedimento ex art. 393 c.p.c., per mancata riassunzione dinanzi al giudice del rinvio, comporta l'efficacia prevista dall'art. 310 c.p.c. della sentenza di nullità e travolge la decisione degli arbitri, che, quale provvedimento ormai di natura esclusivamente giurisdizionale, non conserva alcuna validità.
In tema di giudizio di appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., nella formulazione antecedente al d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, il giudice può ammettere una prova nuova, purché non dichiarata precedentemente inammissibile, quando sia indispensabile ai fini della decisione, tale essendo quella idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, senza che rilevi l'accertata sua impossibilità di produzione, che integra, invece, un presupposto diverso e alternativo di ammissibilità, atteso che, diversamente ragionando, si attribuirebbe alla riforma del 2012, che ha eliminato il requisito della indispensabilità, un significato non innovativo e anzi più permissivo del testo previgente. (Nella specie, la S.C., in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ammesso, in quanto decisiva, la prova documentale dedotta in appello e non dichiarata inammissibile in primo grado, siccome idonea a dimostrare la fondatezza della sollevata eccezione di nullità del lodo posto a base del provvedimento monitorio, dovuta al fatto che il giudizio di impugnazione del lodo, annullato in sede d'appello, non era stato riassunto dopo la sentenza della Cassazione).
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 18936/2017 Numero sezionale 5785/2023 Numero di raccolta generale 196/2024 Data pubblicazione 04/01/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE PRIM SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: APPALTO OPERE UMBERTO L.C.G. SCOTTI Presidente Relatore PUBBLICHE MRCO MRULLI Consigliere Ud.21/12/2023 PU ROBERTO GIOVANNI CONTI Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO Consigliere PAOLO CATALLOZZI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18936/2017 R.G. proposto da: FINTECNA s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, viale Bruno Buozzi 99, presso lo studio dell'avvocato C P (PNZCMN33H20A509G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato B G C (CRBBDT50L15H501W) -ricorrente-
contro
M E F, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ex lege -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6822/2016 depositata il 12.11.2016, Numero registro generale 18936/2017 Numero sezionale 5785/2023 sentito il Sostituto Procuratore generale S V, che ha Numero di raccolta generale 196/2024 concluso per il rigetto del ricorso, richiamando le conclusioni scritte Data pubblicazione 04/01/2024 depositate, sentiti per la parte ricorrente gli Avvocati B G C e R P, quest'ultimo in forza di delega dell'Avvocato C P;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal Consigliere Umberto Luigi Cesare Giuseppe Scotti.
FATTI DI CAUSA
1. Un lodo arbitrale del 21.9.1993 condannò la Regione Siciliana - subentrata con la legge n. 195 del 1991 al Presidente del Consiglio dei Ministri nella gestione fuori-bilancio già istituita presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, nell'ambito di un piano straordinario d'interventi per le città di Palermo e Catania in base alla concessione-contratto dell'8.4.1988 - in favore della Fintecna s.p.a., subentrata in seguito a varie vicende di fusione e incorporazione all'Italispaca s.p.a., al pagamento della somma di £ 33.203.739.610. 2. Con sentenza dell'1.9.2009 il Tribunale di Roma rigettò l'opposizione proposta dal Ministero dell'Economia e Finanza (breviter: MEF) – Ispettorato Enti disciolti - quale referente per la liquidazione delle gestioni fuori bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri dopo la chiusura delle gestioni affidate ai Sindaci di Palermo e Catania - al decreto ingiuntivo richiesto da Fintecna s.p.a. ed emesso il 14.5.2003 con il quale era stato ingiunto al MEF di pagare la somma di € 29.673.257,78. Il lodo del 21.9.1993, posto a fondamento del suddetto decreto ingiuntivo, era stato dichiarato nullo dalla Corte d'appello di Roma con sentenza n.2615 del 5.7.1996, che era stata impugnata innanzi 2 di 22 Numero registro generale 18936/2017 Numero sezionale 5785/2023 alla Corte di Cassazione e da questa cassata con rinvio con la Numero di raccolta generale 196/2024 sentenza n. 12662 del 17.12.1998. Data pubblicazione 04/01/2024 3. Avverso la sentenza del Tribunale del 2009 propose appello il MEF in contraddittorio con Fintecna. Con sentenza del 12.11.2016, la Corte d'appello accolse l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, in quanto la mancata riassunzione del giudizio di impugnazione del lodo, a seguito della cassazione con rinvio disposta in sede di legittimità con la suddetta sentenza n. 12622 del 1998, aveva fatto perdere al lodo qualsiasi effetto.
4. La Fintecna s.p.a. ha proposto ricorso in cassazione avverso la predetta sentenza con due motivi, illustrati con memoria. Il MEF ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n.21300 del 19.7.2023 la Corte ha disposto il rinvio alla pubblica udienza, ravvisando due questioni di particolare rilevanza implicate nella decisione del ricorso. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Fintecna ha depositato memoria illustrativa. La causa è stata discussa e trattenuta a decisione nella pubblica udienza del 21.12.2023. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 342 e 324, cod.proc.civ., 2909 cod.civ., e si lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto ammissibile, sebbene privo di specificità, il motivo d'appello con cui il Ministero aveva impugnato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui aveva stabilito l'inammissibilità per la tardività dell'eccezione di nullità del lodo arbitrale del 1993, con conseguente violazione del giudicato interno su tale pronuncia. 3 di 22 Numero registro generale 18936/2017 Numero sezionale 5785/2023 Al riguardo, e più in particolare, la ricorrente lamenta che il Numero di raccolta generale 196/2024 Ministero solo con la comparsa conclusionale in primo grado abbia Data pubblicazione 04/01/2024 allegato una serie di nuove circostanze di fatto relativamente alla questione della nullità del suddetto lodo arbitrale, senza chiedere la rimessione in termini e senza indicare e dimostrare le ragioni della non imputabilità della tardività della suddetta eccezione;
la ricorrente aggiunge che il MEF con l'appello non aveva specificamente contestato la statuizione del Tribunale sull'inammissibilità dell'eccezione di nullità del lodo per tardività, limitandosi a rilevare l'omessa pronuncia sull'eccezione.
6. Al proposito questa Corte nell'ordinanza interlocutoria ha osservato che la questione riguardava l'ammissibilità dei documenti prodotti dal Ministero controricorrente in primo grado con il deposito della comparsa conclusionale, oggetto del secondo motivo del ricorso. La Corte ha ricordato poi che, secondo un recente orientamento, nel giudizio di appello il potere del giudice di ammettere una prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, cod.proc.civ., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, non può essere esercitato rispetto a prove già in prime cure dichiarate inammissibili, perché dedotte in modo difforme dalla legge, o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto o per la cui deduzione siano maturate preclusioni, le quali non possono essere qualificate prove nuove (Sez. 3, n. 11804 del 5.5.2021;
Sez. 2, n. 12574 del 10.5.2019). La Corte ha aggiunto altresì che secondo altro orientamento, propugnato dalle Sezioni Unite (Sez.Un. n. 10790/17;
n. 24129/18), nel giudizio di appello costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345, comma 3, cod.proc.civ., nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, quella di 4 di 22 Numero registro generale 18936/2017 Numero sezionale 5785/2023 Numero di raccolta generale 196/2024 per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la Data pubblicazione 04/01/2024 ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. La Corte ha quindi ritenuto meritevole della pubblica udienza la discussione della questione, poiché i due citati orientamenti giurisprudenziali valutavano diversamente la tardiva, pur colpevole, produzione in primo grado di documenti utilizzati per la decisione, attribuendo un diverso rilievo all'inosservanza delle preclusioni contemplate in primo grado e poiché nel caso concreto, la Corte d'appello aveva ritenuto ammissibile l'eccezione di nullità del titolo posto a fondamento della domanda, cioè il lodo, sollevata tardivamente in primo grado e corredata da documentazione ritenuta indispensabile ai fini della decisione, senza attribuire rilievo alla preclusione formatasi in primo grado. 7. È opportuno preliminarmente mettere bene a fuoco la vicenda processuale. La ricorrente assume che solo con la comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado del 26.4.2009 il MEF ha sollevato per la prima volta la questione della nullità del lodo del 1993 in ragione della mancata riassunzione del giudizio di impugnazione, dopo che la Corte di Cassazione con sentenza n.12622 del 1998 aveva dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e aveva cassato la sentenza n.2615 del 1996 della Corte di appello di Roma, dichiarativa della nullità del lodo. Effettivamente, come osserva la ricorrente, la predetta eccezione di nullità e la contestuale produzione documentale di supporto non erano state accompagnate da richiesta di rimessione in termini e 5 di 22 Numero registro generale 18936/2017 Numero sezionale 5785/2023 Numero di raccolta generale 196/2024 neppure dall'indicazione delle ragioni giustificatrici della tardività di Data pubblicazione 04/01/2024 tali attività processuali. Quanto esposto dalla ricorrente a pagina 10 sub D) del ricorso trova riscontro nella comparsa conclusionale del MEF nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Roma, allegata al ricorso sub 2). Il Ministero, pur producendo solamente la sentenza n.25615/1996 della Corte di appello di Roma, dichiarativa della nullità del lodo (vedi nota in calce all'atto, pag.11, che fa riferimento esclusivamente a quel documento), ha sostenuto non solo che la Corte di appello con la citata sentenza aveva dichiarato la nullità del lodo per carenza di potere giurisdizionale degli arbitri, ma anche che la Cassazione, adita dalla Valim s.p.a., incorporante di Italispaca, aveva cassato la sentenza n.25615/1996 predetta con la sentenza n.12622 del 1998, ritenendo la giurisdizione del giudice ordinario e rinviando la causa alla Corte di Roma, dinanzi alla quale il giudizio tuttavia non era stato riassunto;
ed ancora, che Fintecna aveva intimato atto di precetto opposto dal Presidente della Regione Sicilia dinanzi al Tribunale di Palermo,