Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 21674

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 22/05/2023, n. 21674
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21674
Data del deposito : 22 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: S CIA nato a SANT'AGNELLO il 18/04/1964 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere L S;
lette le conclusioni del

PG DOMENICO SECCIA

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso lette le conclusioni del difensore avv. M L Il difensore conclude per l'accoglimento del ricorso Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. DEK.YTATA IN CANCELL:;'`4- 22

MAG

2923

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 14 settembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata il 17 ottobre 2019 a C S alla pena di 4 mesi di arresto ed € 33.000,00 di ammenda, con la sospensione condizionale della pena;
il Tribunale ha disposto la demolizione delle opere e la rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

1.1. C S è stata condannata, ritenuta a continuazione, per i seguenti reati: A) ex art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, giacché in qualità di proprietaria e committente eseguiva, in assenza di permesso di costruire opere edili abusive site in Sant'Agnello, Via Occulto, n. 40, indicate nei punti Al, A2, A3, A4;
B) ex artt. 64 e 71, 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto realizzava le opere senza il progetto esecutivo, senza previa denuncia dei lavori al Genio civile e senza la direzione dei lavori da parte di un tecnico competente;
C) ex artt. 83 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001 e 2 legge della Regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, per aver eseguito le opere in zona sismica, omettendo di depositare prima dell'inizio dei lavori gli atti progettuali presso il Genio civile;
D) ex art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in quanto eseguiva le opere su un'area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del d.lgs. citato, senza l'autorizzazione di cui agli artt. 146 e seguenti d.lgs. citato, limitatamente alle opere indicate sub Al e A4. Reati accertati in Sant'Agnello il 3 novembre 2017. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputata. In occasione di un accesso alla cancelleria della Corte di appello per chiedere copia degli atti del giudizio, la difesa rilevò la mancanza nel fascicolo processuale del verbale stenotipico dell'udienza tenutasi in primo grado il 17 ottobre 2019, in cui si sarebbe svolta l'intera istruzione dibattimentale. Con nota del 12 luglio 2022, il difensore richiese l'acquisizione del verbale, al fine di consentire l'esercizio della facoltà ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. Non-essendo stato acquisito il verbale, il difensore reiterò la richiesta in sede di conclusioni rassegnate il 6 settembre 2022. La Corte territoriale, pur in assenza del verbale relativo alla celebrazione dell'istruttoria dibattimentale, senza ricorrere alle procedure ex artt. 112 e 113 cod. proc. pen., avrebbe celebrato l'udienza del 14 settembre 2022, determinando una lesione del diritto di difesa e rendendo una sentenza viziata da motivazione apparente e apodittica perché resa in assenza delle prove.
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